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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge Regionale Valle d'Aosta 11 dicembre 2017, n. 19
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali.
 
(Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7).

(B.U. del 27 dicembre 2017, n. 58

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), è sostituito dal seguente:

"2. L'Albo notiziario on line della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato Albo notiziario della Regione, è uno strumento per la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscibilità degli atti; l'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e con l'eccezione degli atti sottratti alla pubblicazione dalla normativa vigente.".

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Consultazione e conservazione)

1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale è libera e gratuita.

2. Il BUR è realizzato nel rispetto dei principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, di cui all'articolo 53 del d.lgs. 82/2005.

3. Una copia analogica del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, per ogni finalità di legge, ivi comprese la consultazione per il pubblico o il rilascio di copia, anche nell'eventualità di malfunzionamento del sito istituzionale della Regione.".

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

"5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati nella parte prima, la pubblicazione nel BUR è effettuata, di regola, per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa e degli allegati, salvo che la legge disponga diversamente o che le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti di cui al comma 3 non richiedano motivatamente la pubblicazione integrale. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma.".

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

"7. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nel BUR sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".

Art. 4
(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

"3. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".

Art. 5
(Modificazione all'articolo 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/2010 è aggiunto il seguente:

"1bis. Per gli atti degli enti locali resta fermo quanto previsto dagli articoli 52bis e 52ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).".


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