(Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7).
(B.U. del 27 dicembre 2017, n. 58
Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), è sostituito dal seguente:
"2. L'Albo notiziario on line della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato Albo notiziario della Regione, è uno strumento per la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscibilità degli atti; l'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e con l'eccezione degli atti sottratti alla pubblicazione dalla normativa vigente.".
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Consultazione e conservazione)
1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale è libera e gratuita.
2. Il BUR è realizzato nel rispetto dei principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, di cui all'articolo 53 del d.lgs. 82/2005.
3. Una copia analogica del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, per ogni finalità di legge, ivi comprese la consultazione per il pubblico o il rilascio di copia, anche nell'eventualità di malfunzionamento del sito istituzionale della Regione.".
Art. 3
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:
"5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati nella parte prima, la pubblicazione nel BUR è effettuata, di regola, per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa e degli allegati, salvo che la legge disponga diversamente o che le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti di cui al comma 3 non richiedano motivatamente la pubblicazione integrale. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma.".
2. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:
"7. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nel BUR sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".
Art. 4
(Modificazione all'articolo 11)
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:
"3. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".
Art. 5
(Modificazione all'articolo 12)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/2010 è aggiunto il seguente:
"1bis. Per gli atti degli enti locali resta fermo quanto previsto dagli articoli 52bis e 52ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).".