BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.44 del 09 agosto 2017
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) un rappresentante regionale delle Federazioni sportive nazionali designato dal Consiglio regionale del CONI;
l-ter) un rappresentante degli Enti di promozione sportiva operanti nella regione designato dal Consiglio regionale del CONI.";
b) al comma 5 sono soppresse le parole ", salvo eventuali rimborsi di spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali".
Art. 2
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 23/2016, dopo le parole "le federazioni sportive," sono aggiunte le parole "gli Enti di promozione sportiva,".
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.