Legge Regionale Molise 9 agosto 2017, n.10
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.44 del 09 agosto 2017

Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) un rappresentante regionale delle Federazioni sportive nazionali designato dal Consiglio regionale del CONI;
l-ter) un rappresentante degli Enti di promozione sportiva operanti nella regione designato dal Consiglio regionale del CONI.";
b) al comma 5 sono soppresse le parole ", salvo eventuali rimborsi di spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali".

Art. 2
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 23/2016, dopo le parole "le federazioni sportive," sono aggiunte le parole "gli Enti di promozione sportiva,".

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.