Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario”. ARTICOLO 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 10 febbraio 2009