Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 5
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane", come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1

1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario”. ARTICOLO 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 10 febbraio 2009