TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA. IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA,
in prosieguo denominati "parti contraenti",
CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune,
DESIDEROSI di favorire le condizioni per una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,
TENENDO PRESENTE che la necessità di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di
evitare disavanzi pubblici eccessivi è per i governi di fondamentale importanza al fine di
salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione di regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e un meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive,
CONSAPEVOLI della necessità di garantire che il loro disavanzo pubblico non superi il 3% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che il loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale,
RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti della pubblica amministrazione
TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare l'architettura dell'unione economica e monetaria, partendo dai trattati su cui si fonda l'Unione europea e agevolando l'attuazione delle misure adottate a norma degli articoli 121, 126 e 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
TENENDO PRESENTE che l'obiettivo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione europea è integrare quanto prima le disposizioni del presente trattato nei trattati su cui si fonda l'Unione europea,
ACCOGLIENDO favorevolmente le proposte legislative per la zona euro avanzate il 23 novembre 2011 dalla Commissione europea nell'ambito dei trattati su cui si fonda l'Unione
europea, relative al rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e a disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e
RILEVANDO l'intenzione della Commissione europea di presentare ulteriori proposte legislative per la zona euro riguardanti, in particolare, la comunicazione ex ante dei piani di emissione del debito, programmi di partenariato economico che illustrino nel dettaglio le riforme strutturali degli Stati membri soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi e il coordinamento delle grandi riforme di politica economica previste dagli Stati membri,
MANIFESTANDO la propria disponibilità a sostenere le proposte che la Commissione europea presenti per rafforzare ulteriormente il patto di stabilità e crescita introducendo, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, un nuovo intervallo per gli obiettivi di medio termine in linea con i limiti stabiliti nel presente trattato,
RILEVANDO che, nel riesaminare e monitorare gli impegni di bilancio a norma del presente
trattato, la Commissione europea agirà nell'ambito delle sue competenze, secondo il disposto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare degli articoli 121, 126 e 136,
OSSERVANDO in particolare che, in relazione all'applicazione della "regola del pareggio di
bilancio" enunciata all'articolo 3 del presente trattato, tale monitoraggio sarà eseguito fissando, per ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine specifici per paese e calendari di convergenza, a seconda del caso,
OSSERVANDO che gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere periodicamente aggiornati sulla base di un metodo concordato, i cui principali parametri devono a loro volta essere periodicamente rivisti, in modo da rispecchiare adeguatamente i rischi delle passività esplicite ed implicite per le finanze pubbliche, in linea con le finalità del patto di stabilità e crescita,
OSSERVANDO che progressi sufficienti verso gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle
misure discrezionali in materia di entrate, in linea con le disposizioni specificate nel diritto
dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio
1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, come modificato dal regolamento (UE) n.
1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 ("patto di stabilità e crescita rivisto"),
OSSERVANDO che il meccanismo di correzione da istituirsi a cura delle parti contraenti dovrebbe mirare a correggere le deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento, ivi compreso il loro impatto cumulato sulla dinamica del debito pubblico,
RILEVANDO che l'osservanza dell'obbligo delle parti contraenti di recepire la "regola del pareggio di bilancio" nei loro ordinamenti giuridici nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di natura costituzionale, dovrebbe essere soggetta alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
RAMMENTANDO che l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea il potere di comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità allo Stato membro dell'Unione europea che non si sia conformato a una sentenza da essa pronunciata e RAMMENTANDO che la Commissione europea ha stabilito criteri per determinare il pagamento della somma forfettaria o della penalità da comminare nel quadro di tale articolo,
RAMMENTANDO che è necessario agevolare l'adozione di misure nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi dell'Unione europea in relazione agli Stati membri la cui moneta è l'euro e il cui rapporto previsto o effettivo tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo supera il 3%, rafforzando nel contempo vigorosamente l'obiettivo della procedura stessa, ossia sollecitare e, all’occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre l’eventuale disavanzo constatato,
RAMMENTANDO l'obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico supera il valore di
riferimento del 60% di ridurlo a un ritmo medio di un ventesimo all'anno come parametro di
riferimento,
TENENDO PRESENTE la necessità di rispettare, nell'attuazione del presente trattato, il ruolo
specifico delle parti sociali, quale riconosciuto nella legislazione o nei regimi nazionali di ciascuna delle parti contraenti,
SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione del presente trattato deve essere interpretata in modo da alterare in alcuna maniera le condizioni di politica economica alle quali è stata concessa assistenza finanziaria a una parte contraente nell’ambito di un programma di stabilizzazione cui partecipano l'Unione europea, i suoi Stati membri o il Fondo monetario internazionale,
OSSERVANDO che il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria impone che le parti contraenti si adoperino congiuntamente per una politica economica in cui, basandosi sui
meccanismi di coordinamento delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si fonda
l'Unione europea, intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro,
OSSERVANDO, in particolare, il desiderio delle parti contraenti di avvalersi più attivamente della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza recare pregiudizio al mercato interno, e il loro desiderio di ricorrere pienamente alle misure specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro ai sensi dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e a una procedura per la discussione e il coordinamento ex ante tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro di tutte le grandi riforme di politica economica da loro previste, ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi,
RAMMENTANDO che il 26 ottobre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di migliorare la governance della zona euro, anche mediante l'organizzazione di almeno due riunioni del Vertice euro all'anno, da convocarsi, salvo in presenza di circostanze eccezionali, immediatamente dopo le riunioni del Consiglio europeo o le riunioni a cui partecipino tutte le parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato,
RAMMENTANDO altresì che il 25 marzo 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione europea hanno approvato il patto euro plus, che individua i punti essenziali per promuovere la competitività della zona euro,
SOTTOLINEANDO l'importanza del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità in quanto elemento della strategia globale per rafforzare l'unione economica e monetaria e
OSSERVANDO che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito di nuovi programmi a
titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del presente trattato dalla parte contraente interessata e, previa scadenza del periodo di
recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente trattato, al rispetto dei requisiti di tale articolo,
OSSERVANDO che il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono parti contraenti la cui moneta è l'euro e che, in quanto tali, saranno vincolati dal presente trattato dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica qualora il trattato sia in vigore a tale data;
OSSERVANDO ALTRESÌ che la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono parti contraenti che, in quanto Stati membri dell'Unione europea, alla data della firma del presente trattato hanno una deroga o un'esenzione dalla partecipazione alla moneta unica e possono essere vincolate, finché tale deroga o esenzione non sia abrogata, solo dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato dalle quali dichiarino, al momento del deposito del loro
strumento di ratifica o a una data successiva, di voler essere vincolate,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
1. Con il presente trattato le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea,
convengono di rafforzare il pilastro economico dell'unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a
potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.
2. Il presente trattato si applica integralmente alle parti contraenti la cui moneta è l'euro. Esso
si applica anche alle altre parti contraenti nella misura e alle condizioni previste all'articolo 14.
TITOLO II
COERENZA E RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE
ARTICOLO 2
1. Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su
cui si fonda l'Unione europea, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione
europea, e al diritto dell'Unione europea, compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto derivato.
2. Il presente trattato si applica nella misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda
l'Unione europea e con il diritto dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza
dell'Unione in materia di unione economica.
TITOLO III
PATTO DI BILANCIO
ARTICOLO 3
1. Le parti contraenti applicano le regole enunciate nel presente paragrafo in aggiunta e fatti
salvi i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione europea:
a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio
o in avanzo;
b) la regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della
pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale
definito nel patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo
strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti
assicurano la rapida convergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il
quadro temporale per tale convergenza sarà proposto dalla Commissione europea tenendo
conto dei rischi specifici del paese sul piano della sostenibilità. I progressi verso l'obiettivo
di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento
al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di
entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto;
c) le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio
termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali,
come definito al paragrafo 3, lettera b);
d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è
significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine
delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui
alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del prodotto
interno lordo ai prezzi di mercato;
e) qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso
di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione.
Tale meccanismo include l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per
correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.
2. Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti nel diritto nazionale delle parti
contraenti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato tramite disposizioni
vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio. Le parti contraenti istituiscono a livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1, lettera e), sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole enunciate al paragrafo 1. Tale meccanismo di correzione deve rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali.
3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo
(n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea.
Ai fini del presente articolo si applicano altresì le definizioni seguenti:
a) per "saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione" si intende il saldo annuo
corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e temporanee;
b) per "circostanze eccezionali" si intendono eventi inconsueti non soggetti al controllo della
parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria
della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del
patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente
interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.
ARTICOLO 4
Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea, tale parte contraente opera una
riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento secondo il
disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per
l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi
eccessivi, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre
2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del criterio del debito sarà
decisa in conformità della procedura di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
ARTICOLO 5
1. La parte contraente che sia soggetta a procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dei trattati
su cui si fonda l'Unione europea predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. Il contenuto e il formato di tali programmi sono definiti nel diritto dell'Unione europea. La loro presentazione al Consiglio
dell'Unione europea e alla Commissione europea per approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto delle procedure di sorveglianza attualmente previste dal patto di stabilità e crescita.
2. Spetterà al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea monitorare
l’attuazione del programma di partenariato economico e di bilancio e dei piani di bilancio annuali ad esso conformi.
ARTICOLO 6
Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le parti contraenti
comunicano ex ante al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.
ARTICOLO 7
Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti
contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni
presentate dalla Commissione europea, ove questa ritenga che uno Stato membro dell'Unione
europea la cui moneta è l'euro abbia violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi. Tale obbligo non si applica quando si constati tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro che la maggioranza qualificata di esse, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, senza tenere conto della posizione della parte contraente interessata, si oppone alla decisione proposta o raccomandata.
ARTICOLO 8
1. La Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente alle parti contraenti una
relazione sulle disposizioni adottate da ciascuna di loro in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2. Se la Commissione europea, dopo aver posto la parte contraente interessata in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua relazione che tale parte contraente non ha rispettato
l'articolo 3, paragrafo 2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione
europea. Una parte contraente può adire la Corte di giustizia anche qualora ritenga,
indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un'altra parte contraente non abbia
rispettato l'articolo 3, paragrafo 2. In entrambi i casi, la sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimento, le quali prendono i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia.
2. La parte contraente che, sulla base della propria valutazione o della valutazione della
Commissione europea, ritenga che un'altra parte contraente non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 1 comporta può adire la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione europea nel quadro dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte contraente interessata non si è
conformata alla sua sentenza, può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Le
somme imposte a una parte contraente la cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.
3. Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo
273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E CONVERGENZA
ARTICOLO 9
Basandosi sul coordinamento delle politiche economiche, quale definito dal trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica che favorisca il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività rafforzate. A tal fine le parti contraenti intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro, perseguendo gli obiettivi di stimolare la competitività, promuovere l'occupazione, contribuire ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.
ARTICOLO 10
Conformemente alle disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti
sono pronte ad avvalersi attivamente, se opportuno e necessario, di misure specifiche agli Stati
membri la cui moneta è l'euro, come previsto all'articolo 136 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e della cooperazione rafforzata, come previsto all'articolo 20 del trattato
sull'Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle materie essenziali al buon funzionamento della zona euro, senza recare pregiudizio al mercato interno.
ARTICOLO 11
Ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica
economica più strettamente coordinata, le parti contraenti assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono
intraprendere. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea.
TITOLO V
GOVERNANCE DELLA ZONA EURO
ARTICOLO 12
1. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si incontrano
informalmente nelle riunioni del Vertice euro, insieme con il presidente della Commissione
europea. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a tali riunioni.
Il presidente del Vertice euro è nominato a maggioranza semplice dai capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il proprio presidente e con un mandato di pari durata.
2. Le riunioni del Vertice euro sono convocate quando necessario, almeno due volte all'anno,
per discutere questioni connesse alle competenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l'euro condividono in relazione alla moneta unica, altre questioni concernenti la governance della zona euro e le relative regole, e orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella zona euro.
3. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato
diverse da quelle la cui moneta è l'euro partecipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla competitività per le parti contraenti, alla modifica dell'architettura complessiva della zona euro e alle regole fondamentali che ad essa si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una volta all'anno, a discussioni su questioni specifiche di attuazione del presente trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria.
4. Il presidente del Vertice euro assicura la preparazione e la continuità delle riunioni del
Vertice euro, in stretta cooperazione con il presidente della Commissione europea. L'organismo incaricato di preparare e dar seguito alle riunioni del Vertice euro è l'Eurogruppo e a questo fine il suo presidente può essere invitato a partecipare a tali riunioni.
5. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato. Il presidente
del Vertice euro riferisce al Parlamento europeo dopo ogni riunione del Vertice euro.
6. Il presidente del Vertice euro tiene strettamente informate le parti contraenti diverse da
quelle la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei preparativi e degli esiti delle riunioni del Vertice euro.
ARTICOLO 13
Come previsto al titolo II del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione
europea allegato ai trattati dell'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei
rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle
pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 14
1. Il presente trattato è ratificato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive norme
costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("depositario").
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che dodici parti
contraenti la cui moneta è l'euro abbiano depositato il loro strumento di ratifica, o, se precedente, il rimo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una parte contraente la cui moneta è l'euro.
3. Il presente trattato si applica dalla data di entrata in vigore alle parti contraenti la cui moneta
è l'euro che l'hanno ratificato. Esso si applica alle altre parti contraenti la cui moneta è l'euro dal
primo giorno del mese successivo al deposito del loro rispettivo strumento di ratifica.
4. In deroga ai paragrafi 3 e 5, il titolo V si applica dalla data di entrata in vigore del presente
trattato a tutte le parti contraenti interessate.
5. Il presente trattato si applica alle parti contraenti con deroga, quali definite all'articolo 139,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o con esenzione, di cui al
protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati dell'Unione
europea, che hanno ratificato il presente trattato, dalla data di decorrenza degli effetti della
decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, a meno che la parte contraente interessata
dichiari che intende essere vincolata, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei titoli III e IV del
presente trattato prima di tale data.
ARTICOLO 15
Gli Stati membri dell'Unione europea che non siano parti contraenti possono aderire al presente
trattato. Gli effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il
depositario, il quale informa le altre parti contraenti. Previa autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente trattato nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente che sia altresì lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione è depositato negli archivi del depositario quale testo autentico del presente trattato.
ARTICOLO 16
Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una alutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemiladodici
Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.