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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Parigi, 13 gennaio 1993
Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche
 

La convenzione Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) Parigi 1993
ratificata dall'Italia con legge 18 Novembre 1995, n. 496, come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93
(Testo integrato)
Testo della Convenzione
1. Precedenti – Cenni storici
Le armi chimiche, per la loro letalità, costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente; la Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche di Parigi del 1993 ha sancito definitivamente il bando completo di tali armi. Tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali. La Convenzione de L'AJA del 1907, benché proibisse espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la 1^ Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, il successivo Protocollo di Ginevra del 1925 aveva proibito più esplicitamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma ancora una volta non aveva vietato in modo definitivo l'uso di tali armi, perché era ancora consentito farvi ricorso come risposta ad un'eventuale aggressione con l'uso di armi chimiche.
Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche era necessario attendere fino al 1989, quando erano ripresi i negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza del Disarmo che, alla fine del 1992, perveniva all'approvazione dell'attuale Convenzione, in cui si vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche come risposta ad un'aggressione con tali armi.
La Convenzione, resa possibile anche dal clima di distensione internazionale e di aumento della fiducia nei rapporti Est-Ovest che si era instaurato in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto indubbiamente un salto di qualità negli accordi di disarmo, anche perché per la prima volta mette fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa e ne prevede l’abolizione sotto verifica internazionale, entro scadenze temporali definite. Il sistema di dichiarazioni e di verifiche, introdotto dalla Convenzione, rappresenta una novità nei trattati di disarmo.
La Convenzione - assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche - costituisce uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il sistema di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^ ratifica. Il sito dell'Organizzazione dell'Aja per la Proibizione delle Armi Chimiche offre una situazione aggiornata delle firme e delle ratifiche.
Gli Stati Parte, con la ratifica della Convenzione, si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche ed a non farvi ricorso per nessun motivo, anche dopo aver subito un attacco diretto con tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale de L'Aja, rivolte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per verificare che alcuni prodotti chimici, largamente utilizzati per usi civili consentiti, non siano impiegati in modo improprio anche per fare armi chimiche. L'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata con legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi di ratifica hanno identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione e del Trattato sul territorio nazionale.
2. Gli scopi della Convenzione
La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, ma che sono potenzialmente utilizzabili anche per fare armi chimiche. Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono anche impegnati a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche ed a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite. Gli Stati Parte si sono anche impegnati a adottare sanzioni contro chiunque commetta violazioni alla Convenzione sul territorio nazionale.
Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su dichiarazioni e ispezioni; le dichiarazioni, rese periodicamente dagli Stati Parte all'Organizzazione Internazionale de L'Aja (OPAC), comprendono quelle attività civili e militari che in base alla Convenzione devono essere tenute sotto controllo internazionale e che a tal fine rientrano negli obblighi di notifica. Il sistema di verifica comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori dell'OPAC, che tendono ad accertare la rispondenza tra le situazioni riscontrate e quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni periodiche dello Stato Parte; nei casi sospetti e su specifica richiesta di uno Stato Parte, possono essere effettuati dall'OPAC accertamenti ed anche ispezioni "su sfida", che tendono a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi della Convenzione, situazioni non indicate nelle dichiarazioni periodiche, oppure ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.
3. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)
a) Struttura e Compiti
La Convenzione prevede che l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) assicuri l'attuazione della Convenzione, fornisca assistenza e protezione a tutti gli Stati Parte vittime di minacce o aggressioni con armi chimiche e promuova la cooperazione internazionale per lo sviluppo della chimica a fini pacifici. Per il raggiungimento di tali scopi, l'OPAC dispone di una struttura basata su:
la Conferenza degli Stati Parte,
il Consiglio Esecutivo,
il Segretariato Tecnico e
gli Organi Sussidiari (Comitato Politico, Comitato per la Confidenzialità, Comitato Scientifico e Comitato per le questioni amministrative e finanziarie).
b) Attività ispettive
La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti obblighi ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non ne producano di nuove.
- Le ispezioni “di routine”
Le ispezioni di routine dell'OPAC sono destinate a verificare - eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti - l'attività di distruzione delle armi chimiche ed il loro stoccaggio in attesa della distruzione. L'attività ispettiva di routine comprende anche visite alle industrie che producono o trattano le sostanze chimiche indicate nella Convenzione e che spesso hanno un largo uso industriale. Tali ispezioni sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo rispetto all'arrivo della squadra ispettiva. Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale riceve gli ispettori al punto di ingresso in Italia e li accompagna durante tutta l'ispezione. A conclusione dell'ispezione viene redatto e presentato all'Autorità Nazionale un “Rapporto Preliminare” che, dopo il vaglio del Direttore Generale dell'OPAC, entra a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione e viene trasmesso allo Stato interessato.
- Le ispezioni su sfida
La facoltà di effettuare ispezioni su sfida è attivata su richiesta di uno Stato Parte in caso di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato Parte. Ad oggi, nessuno Stato Parte ha richiesto all'Organizzazione ispezioni su sfida, ma sono state effettuate esercitazioni di simulazione per predisporre il personale e le procedure. Gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione non possono essere ispezionati dall'OPAC; è tuttavia previsto che l'Organizzazione renda disponibili i suoi mezzi alle Nazioni Unite, se queste lo richiedono.
c) Misure di assistenza e protezione
In base all'Articolo X della Convenzione, gli Stati Parte possono sviluppare programmi di protezione e di difesa da armi chimiche, ricorrendo anche al supporto dell'Organizzazione. Nel caso di attacco con impiego di armi chimiche, l'Organizzazione può essere chiamata a fornire o a coordinare misure di assistenza tecnica, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione ed assistenza sanitaria. Gli Stati Parte sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione le necessarie risorse tecniche, nonché ad assicurare un costante scambio di informazioni sulle attività di protezione. La Convenzione richiede inoltre a tutti gli Stati Parte di contribuire con propri finanziamenti ad un fondo di assistenza, oppure di impegnarsi ad assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale qualificato o di altri mezzi di protezione e di cura.
d) Promozione dello sviluppo economico e tecnologico
La Convenzione si prefigge anche di promuovere lo sviluppo nel settore della chimica ed a tal fine incentiva il libero scambio tra gli Stati Parte di prodotti chimici e di informazioni su applicazioni pacifiche della chimica. D'altro canto la Convenzione, allo scopo di prevenire la proliferazione delle armi chimiche, vieta le esportazioni, verso Stati non Parte, di alcune tecnologie e prodotti chimici, anche di largo consumo, che potrebbero essere impiegati per fini non pacifici.
ultima modifica: 14/11/2007



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