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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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GU L 225 del 20.08.1990
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE)
 


Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE)



LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,



DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni,
CONSIDERANDO l’opportunità di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,
HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli affari economici;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Theo WAIGEL, Ministro federale delle finanze; Jìrgen TRUMPF, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Joannis PALAIOKRASSAS, Ministro delle finanze;
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro dell'economia e delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jean VIDAL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE D'IRLANDA Albert REYNOLDS, Ministro delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Stefano DE LUCA, Sottosegretario di Stato alle finanze;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean-Claude JUNCKER, Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P. C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Miguel BELEZA, Ministro delle finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,




HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE



Art. 1.
1. La presente convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati all'articolo 4 e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa dello Stato interessato.
2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente è equiparata alle imprese dello Stato nel quale è situata.
3. Il paragrafo 1 è applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito perdite anziché‚ realizzare profitti.



Art. 2.
1. La presente convenzione si applica alle imposte sui redditi.
2. Le attuali imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare le seguenti:
a) in Belgio: - impot des personnes physiques/personenbelasting, - impot des soci‚t‚s/vennootschapsbelasting, - impot des personnes morales/rechtspersonenbelasting, - impot des non-r‚sidents/belasting de niet-verblijfhouders, - taxe communale et taxe d'agglom‚ration additionnelles l'impot des personnes physiques/sanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;
b) in Danimarca: - selskabsskat, - indkomstskat til staten, - kommunal indkomstskat, - amtskommunal indkomstskat, - saerlig indkomstskat, - kirkeskat, - udbytteskat, - renteskat, - royaltyskat, - frigorelsesafgift;
c) nella Repubblica federale di Germania: - Einkommensteuer, - K"rperschaftsteuer, - Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;
d) in Grecia: - ph¢ros eisod‚matos fusk¢n pros¢kon, - ph¢ros eisod‚matos nomikon pros¢pon, - eisfor uk‚i tion ekicheir‚seon udreuses kai apoch‚teuses;
e) in Spagna: - impuesto sobre la renta de las personas fisicas, - impuesto sobre socìedades; f) in Francia: - impot sur le revenu, - impot sur les soci‚t‚s;
g) in Irlanda: - income tax, - corporation tax;
h) in Italia: - imposta sul reddito delle persone fisiche, - imposta sul reddito delle persone giuridiche, - imposta locale sui redditi;
i) nel Lussemburgo: - impot sur le revenu des personnes physiques, - impot sur le revenu des collectivit‚s, - impot commercial, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;
j) nei Paesi Bassi: - inkomstenbelasting, - vennootschapsbelasting;
k) in Austria: - Einkommensteuer; - Korperschaftsteurer;
l) in Portogallo: - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, - derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
m) in Finlandia: - valtion toloverot/de statliga inkomstskattera. - yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; - kirkollisvero/kyroskatten; - korkotulon lahdevero/kallskatten a ranteinkomst; - rajoitetusti verovelvollisen lahdevero/kallskatten for begransat skattskyldig;
n) in Svezia: - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala inkomstskatten; - lagen om expansionsmeldel;".
o) nel Regno Unito: - income tax, - corporation tax.
3. La presente convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali.



CAPITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione 1
Definizioni



Art. 3.
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorità competente" designa i seguenti organi: - in Belgio de Minister van Financian o un rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - in Danimarca Skatterministeren o un rappersentante autorizzato, - nella Repubblica federale di Germania der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, - in Grecia O Ypourg¢s ton Oikonomik¢n o un rappresentante autorizzato, - in Spagna el Ministro de Econom¡a y Hacienda o un rappresentante autorizzato, - in Francia le Ministre charg‚ du budget o un rappresentante autorizzato, - in Irlanda the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato, - in Italia il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato, - in Lussemburgo le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - nei Paesi Bassi de Minister van Financian o un rappresentante autorizzato, - in Portogallo o Ministro das Finan‡as o un rappresentante autorizzato, - nel Regno Unito the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato; - in Austria : Der Bundesminister fìr Finanzen o un rappresentante abilitato; - Finlandia : Valtoivarainministeri" o un rappresentante abilitato; Finansministeriet o un rappresentante abilitato; - in Svezia : Finansministern o un rappresentante abilitato.
2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purché‚ il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.



Sezione 2
Principi applicabili in caso di rettifica degli utili di imprese associate e d'imputazione degli utili a una stabile organizzazione



Art. 4.
Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi: 1) Allorché‚: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. 2) Allorché‚ un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attività identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.



Art. 5.
Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilità di informare l'altra impresa affinché‚ quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente. Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell’impossibilità di fare la rettifica prevista. Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accertano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7.



Sezione 3
Procedura amichevole e procedura arbitrale



Art. 6.
1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facoltà di sottoporre detto caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. L'impresa informa simultaneamente autorità competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. Autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei suddetti altri Stati contraenti.
2. Autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.



Art. 7.
1. Se le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono una commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione. Le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni.
2. Il fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorità competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorità giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6. 4. Le autorità competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti dal paragrafo 1.
5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6.



Art. 8.
1. Autorità competente di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi.
2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a contestare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi, e pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorità competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.



Art. 9.
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 è costituita, oltre che dal presidente: - da due rappresentanti di ciascuna autorità competente interessata; questo numero può essere ridotto a uno previo accordo tra le autorità competenti; - da un numero pari di personalità indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalità di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorità competenti interessate.
2. Insieme con le personalità indipendenti è anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformità delle disposizioni previste per la designazione delle personalità indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni.
3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorità competente può ricusare ogni personalità indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorità competenti interessate o quando tale personalità: - appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni; - detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o è o è stata loro dipendente o consulente; - non offre sufficienti garanzie di obiettività per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti.
4. Viene stabilito un elenco delle personalità indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti. Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
5. I rappresentanti e le personalità indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorità competente interessata di ricusare la personalità così scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3. Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle più elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza.
6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunità europee, che ne informa gli altri Stati contraenti.
7. Gli Stati contraenti prendono le misure necessarie affinché‚ la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.



Art. 10.
1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Ciò non deve comunque comportare per le autorità competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare con segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
2. Ciascuna impresa associata può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede, ciascuna impresa associata è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.



Art. 11.
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 da il suo parere entro i sei mesi dalla data in cui è stata adita. La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le autorità competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura. 3. Le spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati.



Art. 12.
1. Le autorità competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere. Le autorità competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere.
2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.



Art. 13.
Il carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti l'imposizione sugli utili provenienti da un'operazione tra imprese associate, non preclude il ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e 7.



Art. 14.
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili è considerata eliminata se: a) gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se b) l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato è ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.



CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 15.
La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di più ampia portata in materia di eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi.



Art. 16.
1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. La presente convenzione non si applica: - ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea, - alle isole Faer"er e alla Groenlandia.



Art. 17.
La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.



Art. 18.
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità. Essa si applica alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.



Art. 19.
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari: a) il deposito di ciascuno strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore della presente convenzione; c) l'elenco delle personalità indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonché‚ le modifiche che saranno ad esso apportate.



Art. 20.
La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.



Art. 21.
1. Ogni Stato contraente può chiedere in qualunque momento la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.



Art. 22.
La presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.



Fatto a Bruxelles, addì ventitré‚ luglio millenovecentonovanta



ATTO FINALE
I PLENIPOTENZIARI DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI,
riuniti a Bruxelles, il ventitré‚ luglio millenovecentonovanta, per la firma della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, hanno, al momento di firmare detta convenzione:
a) adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente atto finale: - dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1), - dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6, - dichiarazione relativa all'articolo 13;
b) preso atto delle dichiarazioni unilaterali seguenti, accluse al presente atto finale: - dichiarazione della Francia e del Regno unito relativa all'articolo 7, - dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8, - dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16.
In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.



DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1) Le disposizioni di questo punto si applicano tanto al caso in cui una transazione è realizzata direttamente tra due imprese giuridicamente distinte che al caso in cui una transazione è realizzata tra una delle imprese e la stabile organizzazione dell'altra impresa situata in un terzo Stato contraente. Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6 Gli Stati membri mantengono ogni libertà per quanto riguarda la natura e la portata delle disposizioni appropriate per la repressione di qualsivoglia violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Dichiarazione relativa all'articolo 13 Allorché‚, in uno o più Stati contraenti interessati, le decisioni relative alle imposizioni oggetto delle procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono state modificate dopo la fine della procedura di cui all'articolo 6 o dopo la decisione di cui all'articolo 12 e ne risulta una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto dell'applicazione del risultato di tale procedura o decisione, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7.



DICHIARAZIONI UNILATERALI
Dichiarazione relativa all'articolo 7 La Francia e il Regno Unito dichiarano che applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3.
Dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8 Belgio Per "sanzioni gravi" occorre intendere una sanzione penale o amministrativa in caso: - di delitti di diritto comune commessi a scopo di frode fiscale, - di infrazioni alle disposizioni del codice delle imposte sul reddito od a decisioni prese in esecuzione di queste disposizioni, commesse a scopi fraudolenti o con l'intento di nuocere. Danimarca Per "sanzione grave" si intende una sanzione per infrazione volontaria alle disposizioni del diritto penale o della legislazione speciale in casi che non possono essere composti per via amministrativa. I casi di infrazione alle disposizioni della legislazione fiscale possono, di norma, essere composti per via amministrativa, qualora si consideri che un'infrazione non comporta una pena più severa di un'ammenda. Repubblica federale di Germania Infrazione alle norme fiscali punibile con "sanzioni gravi" è ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Grecia In conformità della legislazione tributaria greca, un'impresa è passibile di una sanzione grave nei seguenti casi:
1) allorché‚ non presenta dichiarazioni o presenta dichiarazioni inesatte per imposte, tasse e prelievi che, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trattenuti o versati allo Stato, ovvero per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla cifra d'affari o il prelievo speciale sugli articoli di lusso, se l'importo complessivo di tali imposte, tasse e prelievi che aveva l'obbligo di dichiarare o versare allo Stato per transizioni o altre operazioni effettuate supera la somma di seicentomila (600.000) dracme nel corso di un semestre dell'anno civile ovvero la somma di un milione (1.000.000) di dracme nel corso di un anno civile;
2) allorché‚ non presenta una dichiarazione dei redditi, se per il reddito non dichiarato è dovuta un'imposta di importo superiore a trecentomila (300.000) dracme;
3) allorché‚ non rilascia i documenti fiscali previsti dal codice tributario.
4) allorché‚ rilascia tali documenti in modo inesatto per quanto concerne la quantità, il prezzo unitario o il valore, se da tale inesattezza risulta una differenza superiore al dieci per cento (10%) della quantità complessiva o del valore complessivo dei beni, della prestazione di servizi o, in generale, della transazione;
5) allorché‚ tiene in modo inesatto libri o documenti, se l'inesattezza è constatata da un controllo regolare il cui risultato e stato determinato con soluzione amministrativa o a causa della scadenza del termine per l'esercizio del ricorso, ovvero con decisione definitiva del tribunale amministrativo, qualora nel periodo di gestione per il quale è stato effettuato il controllo risulti una differenza delle entrate lorde superiore al venti per cento (20%) rispetto a quelle dichiarate e comunque non inferiore ad un milione (1.000.000) di dracme;
6) allorché‚ non osserva l'obbligo di tenere i libri e i documenti previsti dalle pertinenti disposizioni del codice tributario;
7) allorché‚ rilascia una fattura di vendita di beni o di prestazioni di servizi, ovvero uno qualsiasi dei documenti fiscali di cui al punto 3 che siano falsi, contraffatti o alterati; Si considera falso il documento fiscale che è stato perforato o stampigliato in qualsiasi modo, se il relativo visto non è stato registrato negli appositi libri dalle autorità fiscali competenti e semprechè‚ la mancata registrazione sia stata portata a conoscenza del debitore per il visto. Il documento fiscale si considera inoltre falso anche quando il contenuto e gli altri elementi dell'originale o della copia sono diversi da quelli indicati nella matrice del documento stesso. Si ritiene contraffatto il documento fiscale rilasciato per una transazione, operazione o qualsiasi altro motivo che sia fittizio in tutto o in parte, ovvero per una transazione effettuata da persone diverse da quelle indicate nel documento fiscale;
8) allorché‚ conosce lo scopo dell'atto da intraprendere e collabora in qualsiasi modo alla fabbricazione dei documenti fiscali falsi, ovvero sa che i documenti sono falsi o contraffatti e collabora in qualsiasi modo al rilascio dei medesimi o approva i documenti falsi, contraffatti o alterati al fine di dissimulare la base imponibile.
Spagna Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni amministrative per infrazioni fiscali gravi, nonché‚ le sanzioni penali per delitti commessi contro l'amministrazione fiscale.
Francia Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni penali nonché‚ le sanzioni fiscali quali le sanzioni per mancata dichiarazione dopo la messa in mora, per dolo, per manovre fraudolente, per opposizione al controllo fiscale, per rimunerazioni o distribuzioni occulte, per abuso di diritto.
Irlanda Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni per: a) mancata dichiarazione; b) dichiarazione scorretta per frode o negligenza; c) mancata tenuta dei libri pertinenti; d) mancata presentazione di documenti e libri ai fini di controllo; e) ostruzione contro persone che esercitano poteri conferiti da un testo legislativo o regolamentare; f) mancata dichiarazione di redditi imponibili; g) falsa dichiarazione per ottenere un abbattimento. Le disposizioni legislative che, al 3 luglio 1990, disciplinano queste infrazioni sono: - la parte XXXV dell'Income Tax Act del 1967; - la sezione 6 del Finance Act del 1968; - la parte XIV del Corporation Tax Act del 1976; - la sezione 94 del Finance Act del 1983. Sono incluse tutte le disposizioni ulteriori che sostituiscono, modificano o aggiornano il codice delle penalità.
Italia Per "sanzioni gravi" si intendono le sanzioni previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale.
Lussemburgo Il Lussemburgo considera "sanzione grave" quanto l'altro Stato contraente avrà dichiarato di considerare tale ai fini dell'articolo 8.
Paesi Bassi Per "sanzione grave" si intende una sanzione pronunciata da un giudice per qualsiasi atto istituzionale, menzionato all'articolo 68, paragrafo 1 della legge generale sulle imposte.
Portogallo Il termine "sanzioni gravi" comprende le sanzioni penali e le altre penalità fiscali applicabili nel caso in cui un'infrazione sia stata commessa con dolo o l'ammenda prevista sia di importo superiore a 1.000.000 (un milione) di escudos.
Regno Unito Il Regno Unito interpreterà il termine "sanzione grave" come comprensivo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative per presentazione dolosa o negligente, ai fini fiscali, di conti, di domande di esenzione, abbattimento o restituzione o di dichiarazioni ai fini fiscali.
Repubblica d'Austria : Infrazione passibile di sanzioni gravi è ogni evasione di tasse od imposte, dolosa o colposa punibile ai sensi della legge sulla repressione dei reati tributari. Repubblica finlandese : I termini "sanzioni gravi" si riferiscono alle sanzioni penali ed amministrative applicabili alle infrazioni alle leggi fiscali.
Regno di Svezia : Infrazione alle norme fiscali passibile di "sanzioni gravi" è ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16 Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, che la convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino.



Ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 (Gazz. Uff. n. 81 del 7 aprile 1993)che di seguito si riporta.



Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.



Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.



Art. 3.
1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, su richiesta del contribuente, dispone che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.
2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, tramite l'intendenza di finanza competente in ragione del domicilio fiscale, che può richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.



Art. 4.
1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Art. 5.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



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