TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
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Convenzion New York, il 9 dicembre 1999
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Convenzione internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo
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La Convenzione internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, adottata dall'AG delle Nazioni Unite con risoluzione 54/109 a New York 8 dicembre 1999, ha acquistato forza cogente nel nostro ordinamento con la legge di ratifica ed esecuzione del 14 gennaio 2003 n.7, pubblicata in GU n. 21 del 27 gennaio 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento delterrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 Gli Stati Parti della presente Convenzione, Ricordando le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e la promozione dei buoni rapporti tra Paesi limitrofi, nonché i rapporti amichevoli e la collaborazione tra gli Stati, Profondamente preoccupati per l'escalation mondiale degli atti terroristici in tutte le loro forme e manifestazioni, Richiamando la Dichiarazione emessa in occasione del Cinquantesimo Anniversario delle Nazioni Unite contenuta nella Risoluzione 50/6 del 24 ottobre 1995, Ribadendo anche le risoluzioni dell'Assemblea Generale attinenti a questa materia, inclusa la n. 49/60 del 9 dicembre 1994 ed i relativi allegati alla Dichiarazione sulle misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale, in cui gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno riaffermato solennemente la condanna inequivocabile di tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo come azioni criminali e ingiustificabili, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettono a repentaglio i rapporti amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati, Rilevando che anche nella Dichiarazione sulle misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale si esortavano gli Stati a rivedere con urgenza l'ambito delle norme internazionali vigenti in materia di prevenzione, repressione ed eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di garantire l'esistenza di un quadro normativo generale che copra tutti gli aspetti della questione, Ribadendo la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 51/210 del 17 dicembre 1996, paragrafo 3, alinea (f), in cui l'Assemblea ha invitato tutti gli Stati membri a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare a considerare, laddove necessario, di adottare disposizione normative tese a prevenire e contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la libertà di circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi, Ribadendo anche la risoluzione dell'Assemblea Generale 52/165 del 15 dicembre 1997, con cui l'Assemblea esortava gli Stati a prendere in considerazione, in particolare, l'attuazione delle misure previste nei paragrafi 3, alinea da (a) a (f) della risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996, Ribadendo anche la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 53/108 dell'8 dicembre 1998, con cui l'Assemblea ha stabilito che il Comitato "Ad Hoc" - costituito con la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 51/210 del 17 dicembre 1996 - elabori un progetto di convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo a completamento dei già esistenti strumenti internazionali, Considerando che il finanziamento è fonte di grave preoccupazione per l'intera comunità internazionale, Rilevando che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale dipendono dai finanziamenti che i terroristi possono ottenere, Rilevando inoltre che gli esistenti strumenti legali multilaterali non riguardano espressamente il finanziamento, Essendo convinti della necessità urgente di intensificare la cooperazione internazionale tra gli Stati per elaborare e adottare misure efficaci per la prevenzione dei finanziamenti al terrorismo, nonché per la repressione del fenomeno perseguendo e punendo gli autori di questo reato, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione: 1. Con il termine "fondi" si intende beni di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualsiasi modo acquisiti, documenti o strumenti legali sotto qualsiasi forma, anche elettronici o digitali, che evidenzino il titolo a, o l'interesse in, tali beni, inclusi, ma non limitati ai, crediti bancari, travellers cheque, assegni bancari, bonifici, azioni, garanzie, buoni del tesoro, lettere di credito, assegni circolari. 2. Con il termine "Stato o struttura governativa" si intende qualsiasi struttura o mezzo di trasporto, permanentemente o temporaneamente utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, membri del Governo, del parlamento o della magistratura o da funzionari o impiegati di uno Stato o di qualsiasi altra autorità o ente pubblico, o da impiegati o funzionari di un'organizzazione intergovernativa nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. 3. Con il termine "proventi" si intende qualsiasi finanziamento derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, dal compimento di un reato di cui all'art. 2. Articolo 2 1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamenti utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Articolo 3 La presente Convenzione non è applicabile quando il reato viene commesso all'interno di un singolo Stato e il presunto imputato è cittadino di quello Stato, ed è presente nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato può ai sensi dell'articolo 7, commi 1 o 2, esercitare la propria giurisdizione, ad eccezione dei casi previsti dagli articoli da 12 a 17. Articolo 4 Qualora necessario gli Stati Parti devono adottare misure tali da: (a) prevedere come reati, adeguando la loro legislazione nazionale, quelli previsti dall'articolo 2; (b) rendere quei reati punibili con pene adeguate che tengano conto della loro gravità. Articolo 5 1. Ogni Stato Parte, conformemente ai propri principi giuridici, deve adottare le debite misure per rendere una persona giuridica, situata sul suo territorio o organizzata secondo le sue leggi, responsabile nel caso in cui una persona cui fa capo la gestione o il controllo di quella persona giuridica ha, in quel ruolo, commesso un reato previsto dall'articolo 2. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa. 2. Si incorre in tale responsabilità senza pregiudicare la responsabilità penale degli autori del reato. 3. Ogni Stato Parte deve assicurare in particolare che le persone giuridiche responsabili ai sensi del predetto comma 1 siano sottoposte a sanzioni penali, civili o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono essere anche di natura pecuniaria. Articolo 6 Ogni Stato Parte adotterà le misure ritenute necessarie, comprese quelle riconducibili alla legislazione interna, per garantire che i reati previsti dalla presente Convenzione non siano in alcun modo giustificabili da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o di altro genere. Articolo 7 Ogni Stato Parte adotterà tali misure quando è necessario, al fine di esercitare la propria giurisdizione sui reati di cui all'articolo 2 quando: (a) il reato è commesso nel territorio di quello Stato; (b) il reato è commesso a bordo di un'imbarcazione battente bandiera di quello Stato o di un aereomobile iscritto nel registro di quello Stato al momento in cui il reato è stato commesso; (c) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato. 2. Uno Stato Parte può anche avere competenza su tutti i reati di questo tipo quando: (a) il reato era diretto contro o ha portato al compimento di un reato di cui all'art. 2, comma 1, alinea (a) o (b), nel territorio di o contro un cittadino di quello Stato; (b) il reato era diretto contro o ha portato al compimento di un reato di cui all'art. 2, comma 1, alinea (a) o (b), contro uno Stato o una struttura governativa di quello Stato all'estero, incluse sedi consolari o diplomatiche; (c) il reato era diretto contro o ha portato al compimento di un reato di cui all'art. 2, comma 1, alinea (a) o (b), commesso nel tentativo di costringere uno Stato a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa; (d) il reato viene commesso da un apolide abitualmente residente sul territorio di quello Stato; (e) il reato viene commesso a bordo di un aereomobile gestito dal Governo di quello Stato. 3. Dopo la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione alla presente Convenzione, ogni Stato Parte deve comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite la giurisdizione stabilita in conformità con il comma 2. Qualora si verificassero cambiamenti, gli Stati Parti interessati devono renderlo noto immediatamente al Segretario Generale. 4. Ogni Stato Parte deve inoltre adottare tali misure quando è necessario per stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati previsti dall'art. 2 nei casi in cui il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, o nel caso in cui non venga estradato in nessuno degli Stati Parti che hanno stabilito la propria giurisdizione ai sensi dei commi 1 o 2. 5. Nel caso in cui più di uno Stato Parte rivendichi la giurisdizione sui reati previsti dall'art. 2, gli Stati Parti interessati devono cercare di coordinare adeguatamente le proprie azioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni del perseguimento dell'azione penale e per la reciproca assistenza legale. 6. Senza recare pregiudizio alle regole del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna giurisdizione penale stabilito dal diritto interno di uno Stato Parte. Articolo 8 1. Ogni Stato Parte deve adottare misure adeguate, conformi ai propri principi giuridici, per identificare, congelare o sequestrare qualsiasi fondo utilizzato o stanziato al fine di commettere i reati previsti dall'articolo 2, nonché i proventi derivanti da tali reati, con finalità di eventuale confisca. 2. Ogni Stato Parte deve adottare misure adeguate, conformi ai propri principi giuridici, per sequestrare i fondi utilizzati o stanziati al fine di compiere i reati previsti dall'articolo 2 ed i proventi derivanti da tali reati. 3. Ogni Stato Parte interessato può ritenere di concludere accordi sulla condivisione con altri Stati Parti, caso per caso o con cadenza sistematica, dei fondi provenienti dalla confisca a cui si fa riferimento in questo articolo. 4. Ogni Stato Parte deve considerare di stabilire alcuni meccanismi per mezzo dei quali i fondi provenienti dalle confische cui si fa riferimento in questo articolo siano utilizzati per risarcire le vittime dei reati di cui all'art. 2, comma 1, alinea (a) o (b), o alle loro famiglie. 5. Le norme contenute in questo articolo devono essere applicate senza pregiudicare i diritti dei terzi che agiscono in buona fede. Articolo 9 1. Dopo essere stato informato che l'autore o il presunto autore di un reato previsto dall'art. 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato deve, quando necessario, adottare tali misure conformi alla sua legislazione nazionale per indagare sui fatti portati a sua conoscenza. 2. Dopo essersi assicurato che le circostanze lo autorizzano, lo Stato Parte sul cui territorio è presente l'autore o il presunto autore del reato deve adottare le debite misure, conformi alla propria normativa nazionale, in modo tale da assicurare la presenza della persona al fine del perseguimento penale o dell'estradizione. 3. La persona nei cui confronti vengono adottate le misure di cui al comma 2 ha diritto a quanto segue: (a) comunicare prontamente al più vicino rappresentante del Paese di cui la persona è cittadino, o a persona comunque autorizzata a tutelare i suoi diritti, o se questa persona è apolide, lo Stato sul cui territorio questa persona abitualmente risiede; (b) essere visitato da un rappresentante di quello Stato; (c) essere informato dei propri diritti ai sensi degli alinea (a) e (b) del presente paragrafo. 4. I diritti di cui al suddetto comma 3 devono essere esercitati in conformità con le leggi e i regolamenti dello Stato nel cui territorio è presente l'autore o il presunto autore del reato, ai sensi delle norme contenute in dette leggi e regolamenti, devono consentire il pieno effetto delle finalità per cui sono intesi i diritti accordati in ragione di quanto contenuto nel comma 3. 5. Le norme contenute nei commi 3 e 4 non devono pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte a rivendicare la competenza in conformità con l'articolo 7, comma 1, alinea (b), o comma 2, alinea (b), ed invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare e visitare il presunto autore del reato. 6. Quando uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, trattiene una persona, deve comunicare immediatamente, direttamente o tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, agli Stati Parti che hanno competenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1 o 2, e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parti interessati, che tale persona è detenuta e le circostanze che hanno determinato la sua detenzione. Lo Stato che compie l'indagine, prevista nel comma 1, deve informare immediatamente detti Stati Parti su quanto è emerso e indicare se intende esercitare la propria giurisdizione. Articolo 10 1. Lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto imputato, nei casi in cui sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7, se non procede ad estradarlo, è obbligato, senza ritardo ed eccezione alcuna e anche se il reato non è stato commesso sul suo territorio, a sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale conformemente alle leggi di quello Stato. Le autorità devono prendere la loro decisione come nel caso di qualsiasi altro reato di natura grave ai sensi della legge di quello Stato. 2. Uno Stato Parte è autorizzato ai sensi della propria legislazione nazionale a estradare o consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che la persona verrà restituita a quello Stato per scontare la pena irrogatagli a seguito di un processo o di una procedura per cui è stata richiesta l'estradizione o la consegna della persona, e questo Stato e lo Stato che vuole l'estradizione della persona concordino su questa opzione e su altri termini a loro avviso adeguati, tale estradizione o restituzione condizionata deve essere sufficiente a liberare dall'obbligo previsto dal comma 1 di cui sopra. Articolo 11 1. I reati previsti dall'articolo 2 sono di diritto considerati casi di estradizione in tutti i trattati d'estradizione conclusi tra Stati Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parti si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione che si concluderanno in seguito tra essi. 2. Quando uno Stato Parte, che subordina l'estradizione alla sussistenza di un trattato, è investito di una domanda di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non è legato da trattati d'estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell'estradizione per ciò che concerne i reati previsti dall'articolo 2. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati parti, che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti dall'articolo 2 come casi di estradizione, tra loro, con le modalità previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. I reati previsti dall'art. 2 vengono ritenuti, ai fini dell'estradizione tra Stati Parti, eventualmente, come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione che sul territorio degli Stati, dopo aver stabilito la competenza in conformità ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. 5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parti relativi ai reati indicati dall'articolo 2 sono da ritenersi modificati per gli Stati Parti stessi nella misura in cui essi risultano incompatibili con la presente Convenzione. Articolo 12 1. Gli Stati Parti si accordano la collaborazione legale più ampia in relazione a qualsiasi indagine o procedimento penale o d'estradizione relativo ai reati indicati dall'articolo 2, ivi compreso l'ottenimento di elementi di prova in loro possesso ritenuti necessari ai fini del procedimento. 2. Gli Stati Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'accoglimento di una richiesta di collaborazione legale. 3. La Parte richiedente non comunica né utilizza le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Parte Richiesta per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella domanda senza il consenso preventivo della Parte richiesta. 4. Ciascuno Stato Parte può prevedere specifici meccanismi al fine di condividere con altri Stati Parti le informazioni o gli elementi di prova necessari a stabilire le responsabilità penali, civili o amministrative, come previsto dall'articolo 5. 5. Gli Stati Parti si liberano dalle obbligazioni che gravano su di loro in ragione dei commi 1 e 2, in conformità a tutti i trattati o accordi di collaborazione legale o di scambi informativi sussistenti tra essi. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parti si accordano tale collaborazione in conformità alla rispettiva legislazione interna. Articolo 13 Nessuno dei reati indicati nell'articolo 2 può essere considerato, ai fini dell'estradizione o della collaborazione legale, come un reato fiscale. Di conseguenza, gli Stati Parti non possono invocare l'unicità del carattere fiscale del reato per rifiutare una richiesta di collaborazione legale o d'estradizione. Articolo 14 Per le esigenze connesse all'estradizione o alla collaborazione legale tra Stati Parti, nessun reato indicato nell'articolo 2 può essere considerato come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivazioni politiche. Di conseguenza, una domanda d'estradizione o di collaborazione legale fondata su un simile reato non può essere rifiutata per il solo motivo che possa ricondursi ad un reato politico, un reato connesso ad un reato politico, o un reato ispirato da motivazioni politiche. Articolo 15 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante un obbligo di estradizione o di collaborazione legale se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati indicati dall'articolo 2 o la domanda di collaborazione concernente tali reati è stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche, ovvero nel caso in cui dare seguito a tale domanda arrecherebbe pregiudizio allo status di tale persona per una qualsiasi di queste considerazioni. Articolo 16 1. Qualsiasi persona in stato di detenzione o che sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per fini connessi all'identificazione o alla testimonianza ovvero allo scopo di contribuire all'accertamento dei fatti nel quadro di un'indagine o di procedimenti relativi a reati indicati dall'articolo 2, può essere oggetto di un trasferimento se sono verificate le seguenti condizioni: (a) la persona suddetta vi dà libero consenso con piena cognizione di causa; (b) le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentono, riservandosi di adottare le misure ritenute più appropriate. 2. Ai fini del presente articolo: (a) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato ha il potere e l'obbligo di trattenere l'interessato in stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dello Stato dal quale la persona viene trasferita; (b) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato adempie senza ritardo all'obbligo di rimettere l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto ovvero a quanto le Autorità competenti dei due Stati decidono; (c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non può esigere dallo Stato dal quale il trasferimento è effettuato che predisponga il procedimento di estradizione concernente l'interessato; (d) si deve tenere conto del periodo che l'interessato ha trascorso in stato di detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito, ai fini della riduzione della pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito. 3. In conformità a quanto prescritto dal presente articolo, se uno Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita non concede il proprio consenso, la persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere perseguita o detenuta ovvero sottomessa ad altre misure restrittive della propria libertà sul territorio dello Stato presso il quale è trasferita in ragione di atti o condanne anteriori alla data di allontanamento dal territorio dello Stato dal quale si è trasferita. Articolo 17 A qualsiasi persona in stato di detenzione o contro la quale venga presa qualsiasi altra misura restrittiva o avviato un procedimento, in ragione della presente Convenzione, deve essere garantito un trattamento equo nonché tutti i diritti e le garanzie nel rispetto della legislazione dello Stato sul territorio del quale si trova e delle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riconducibili ai diritti dell'uomo. Articolo 18 1. Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 2 adottando tutte le misure possibili, modificando eventualmente le proprie legislazioni interne, al fine di prevenire e contrastare, sul proprio territorio, l'organizzazione volta al compimento di tali reati, sia all'interno che al di fuori del loro territorio, in particolare predisponendo: (a) qualsiasi misura diretta a vietare nel proprio territorio attività illegali da parte di persone e organizzazioni che notoriamente favoriscono, istigano, organizzano o commettono i reati di cui all'art. 2; (b) qualsiasi misura che imponga ad istituti finanziari ed altre categorie professionali che intervengono nelle transazioni finanziarie di utilizzare i mezzi più efficienti disponibili per identificare i loro clienti abituali o occasionali, nonché i clienti nel cui interesse vengono aperti conti; di prestare particolare attenzione a transazioni anomale o sospette e di segnalare le operazioni sospette derivanti da attività criminose. Per questa ragione, gli Stati Parti devono prevedere: (i) di adottare regolamenti che vietino l'apertura di conti con titolari o beneficiari non identificati o non identificabili e misure in grado di garantire che tali istituti verifichino l'identità dei titolari reali di tali operazioni; (ii) per quanto riguarda l'identificazione di persone giuridiche, di esigere dagli istituti finanziari, se necessario, l'adozione di misure adeguate per accertare l'esistenza e la figura giuridica del cliente al fine di ottenere, sia dal registro pubblico che dal cliente, ovvero da entrambi, la prova della costituzione in società comprendente, in particolare, le informazioni relative al nome del cliente, alla forma giuridica, all'indirizzo, ai dirigenti e alle disposizioni che disciplinano il potere contrattuale della persona giuridica; (iii) di adottare regolamenti che impongano agli istituti finanziari l'obbligo di notificare immediatamente alle autorità competenti tutte le operazioni complesse, anomale, di una certa importanza, nonché tutte le modalità inconsuete di transazione, quando non hanno alcun fine economico o lecito apparente, senza timore di assumersi responsabilità civili o penali per violazione alle regole di riservatezza, se i sospetti vengono notificati in buona fede; (iv) di esigere dagli istituti finanziari di conservare, per almeno cinque anni, tutta la documentazione relativa alle operazioni, sia nazionali che internazionali. 2. Gli Stati Parti cooperano ulteriormente al fine di prevenire i reati di cui all'art. 2 prevedendo: (a) misure adeguate per la supervisione di tutti gli organismi che effettuano trasferimenti di denaro, ivi compreso, per esempio, il consenso di tali organismi; (b) misure attuabili per individuare o controllare il trasporto materiale oltre frontiera di denaro contante e di titoli al portatore negoziabili, sottoposto a controlli rigidi per garantire un giusto uso delle informazioni, senza minacciare in alcun modo la libera circolazione di capitali. 3. Gli Stati Parti collaborano, inoltre, al fine di prevenire i reati di cui all'art. 2, scambiandosi informazioni puntuali e verificate in conformità alle proprie legislazioni nazionali e coordinandole amministrativamente con le altre misure adottate per prevenire, eventualmente, il compimento dei reati di cui all'art. 2, in particolare: (a) istituendo e mantenendo canali di comunicazione tra i propri organismi ed i servizi competenti al fine di agevolare uno scambio sicuro e rapido delle informazioni su ciascun aspetto d'interesse relativo ai reati di cui all'art. 2; (b) collaborando tra loro nella conduzione delle indagini relative ai reati indicati dall'art. 2 concernenti: (i) l'identità, l'ubicazione e l'attività delle persone sul conto delle quali esistono fondati sospetti di coinvolgimento in tali reati; (ii) la movimentazione dei fondi connessi alla commissione di tali reati. 4. Gli Stati Parti possono scambiarsi informazioni con l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol). Articolo 19 Lo Stato Parte nel quale viene avviata un'azione penale contro il presunto autore del reato dà comunicazione, secondo le modalità previste dalla legislazione interna o dalle procedure applicabili, del risultato definitivo del procedimento penale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parti. Articolo 20 Gli Stati Parti adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto del principio dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché di quello di non-ingerenza negli affari interni degli altri Stati. Articolo 21 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei singoli che hanno rilevanza nel diritto internazionale, in particolare sui principi della Carta delle Nazioni Unite, sul diritto internazionale umanitario e sulle altre convenzioni pertinenti. Articolo 22 Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate, dal suo diritto interno, alle autorità di tale Stato Parte. Articolo 23 1. L'annesso può essere modificato con l'aggiunta di pertinenti trattati che riuniscano le seguenti condizioni: (a) essere aperti alla partecipazione di tutti gli Stati; (b) essere vigenti; (c) essere oggetto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di almeno 22 Stati Parti della presente Convenzione. 2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, qualsiasi Stato Parte può proporre emendamenti nel senso. Tutte le proposte di emendamento sono comunicate per iscritto al depositario, che dà avviso a tutti gli Stati Parti delle proposte che rispettano le condizioni indicate al comma 1 e sollecita il loro parere per poter adottare l'emendamento proposto. 3. L'emendamento proposto è ritenuto adottato se almeno un terzo dei Paesi Parti non sollevano obiezioni scritte nei 180 giorni che seguono la comunicazione. 4. Una volta adottato, l'emendamento entra in vigore 30 giorni dopo il deposito del 22° strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento e concerne tutti gli Stati Parti che hanno depositato tale strumento. Per ciascuno degli Stati Parti che ratificano, accettano o approvano l'emendamento dopo il deposito del 22° strumento, l'emendamento entra in vigore il 30° giorno seguente il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di detto Stato Parte. Articolo 24 1. Qualsiasi controversia tra Stati Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere regolata per mezzo di negoziazione in tempo ragionevole è sottoposta all'arbitrato, su richiesta di uno di tali Stati. Se, nei sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non riescono a trovare un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte. 2. Qualsiasi Stato può, al momento in cui sottoscrive, ratifica o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si ritiene vincolato dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di tutti gli Stati Parti che hanno formulato riserva. 3. Qualsiasi Stato che abbia formulato riserva conformemente alle disposizioni del comma 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento, sciogliere tale riserva per mezzo di notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 25 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati a far data dal 10 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2001, presso la sede delle Nazioni Unite, a New York. 2. La presente Convenzione verrà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 26 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 30° giorno seguente la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 22° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno o approveranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del 22° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il 30° giorno seguente il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Articolo 27 1. Qualsiasi Stato Parte può denunciare la presente Convenzione attraverso notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia dispiegherà i suoi effetti dopo un anno dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 28 L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati. IN FEDE DI CIO' i sottosegnati, doverosamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta per la sottoscrizione a New York, il 10 gennaio 2000. Allegato 1. Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970). 2. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971). 3. Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973. 4. Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979. 5. Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare (Vienna, 3 marzo 1980). 6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988). 7. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988). 8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988). 9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997. Approvata dall'Italia con legge 14 gennaio 2003 n.7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", in GU n. 21 del 27 gennaio 2003, testo in vigore dal 28 gennaio 2003, che di seguito si riporta ART. 1 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione". ART. 2 1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa. ART. 3 1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "ART. 25-quater. - (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggispeciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". ART. 4 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,". ART. 5 1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento delterrorismo, anche internazionale". ART. 6 1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato". ART. 7 1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. ART. 8 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 gennaio 2003
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