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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale firmata a Parigi il 1972
Protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale
 

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale firmata a Parigi il 1972


La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, nella sua diciassettesima sessione, Constatando che il patrimonio culturale e quello naturale sono sempre minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora più pericolosi,
Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,
Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale è spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del Paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare,
Tenuto presente che lo Statuto dell'Organizzazione prevede che essa aiuterà al mantenimento, al progresso e alla diffusione del sapere, vegliando per la conservazione e la tutela del patrimo­nio universale e raccomandando ai popoli interessati le convenzioni internazionali necessarie a tale scopo,
Considerando chele convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali dimostrano l'importanza che presenta per tutti i popoli del mondo la salvaguardia di berli ureici e insostituibili a qualsiasi popolo essi appartengano.
Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanità,
Considerando che, in relazione all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente,
Considerando che è indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che
stabiliscono un sistema efficace di protezione collettiva del patrimonio culturale e nazionale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo i metodi scientifici e moderni,
Avendo deciso, nella sua sedicesima sessione, che questa questione sarebbe stata oggetto di una Convenzione internazionale,

Adotta in data odierna, 16 novembre 1972, la presente Convenzione:


I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale


Art. 1
Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio culturale":
i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, perla loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della stoma, dell'arte o della scienza;
i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.


Art. 2
Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio naturale":
i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delineate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;
i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.


Art. 3
Spetta a ciascuno Stato - parte della presente Convenzione - definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra.
Tutela nazionale e tutela internazionale del patrimonio cultura e naturale


Art. 4
Ogni Stato parte dalla presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione,la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia in caso di necessità con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali può beneficiare.


Art. 5
A1 fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile: a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;
c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio culturale e naturale;
d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, il restauro di questo patrimonio;
e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.


Art. 6
1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale.
2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, se lo richiedono gli Stati sul cui territorio si trova.
3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.


Art. 7
Ai fini della presente Convenzione per tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale si intende la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli Stati parti della Convenzione nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio.


III. Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale.


Art. 8
Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura viene istituito un comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato "Comitato del patrimonio mondiale". Esso è composto da quindici Stati parti della Convenzione eletti dagli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21, a partire dalla sessione ordinaria della Conferenza Generale che si svolgerà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per non meno di 40 Stati.
2. L'elezione dei membri del Comitato deve assicurare un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo.
3. Alle riunioni del Comitato possono presenziare, con voto consultivo, un rappresentante del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMO S) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), ai quali possono aggiungersi, su richiesta degli Stati parti della Convenzione riuniti in Assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e non governative con scopi analoghi.


Art. 9
1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale, nel corso della quale sono stati eletti, fino al termine della terza sessione ordinaria successiva.
2. Il mandato di un terzo dei membri, designati nel corso della prima elezione scade, tuttavia, al termine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella nella quale sono stati eletti; mentre il mandato di un secondo terzo dei membri designati contemporaneamente, scade al termine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale, successiva a quella nella quale sono stati eletti. 1 nomi di questi membri vengono estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione.
3. Gli Stati membri del Comitato scelgono come propri rappresentanti persone competenti nel campo del patrimonio culturale o naturale.


Art. 10
1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento.
2. Il comitato può in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonché persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari.
3. Il Comitato può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.


Art. 11
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione presenta al Comitato del patrimonio mondiale, nella misura del possibile, un elenco dei beni del patrimonio culturale e naturale, situati sul proprio territorio, che possono essere inclusi nell'elenco previsto al paragrafo 2 del presente articolo. Questo elenco, che non va considerato come esauriente, deve contenere una documentazione relativa al luogo in cui tali beni sono dislocati e all'interesse da essi rappresentato.
2. Sulla base degli elenchi presentati dagli Stati, in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra, il Comitato compila, aggiorna e pubblica, sotto h nome di "Elenco del patrimonio mondiale ", un elenco di beni del patrimonio culturale e naturale, così come sono definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione che, a suo parere, hanno valore universale eccezionale in conformità con i criteri fissati. L'elenco aggiornato viene distribuito almeno ogni due anni.
3. L'inserimento di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale non può avvenire senza il consenso dello Stato partecipante interessato. L'inserimento di un bene situato sul territorio la cui sovranità o giurisdizione è oggetto di rivendicazione da parte di più Stati, non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in lite.
4. Il Comitato compila, aggiorna e pubblica, quando le circostanze lo esigono, sotto il nome di "Elenco del patrimonio mondiale in pericolo", l'elenco dei beni figuranti nell'elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia si richiedono lavori considerevoli e per i quali è stata chiesta assistenza nell'ambito della presente Convenzione. In questo elenco viene indicato h costo preventivo delle operazioni. In questo elenco possono essere inseriti solo i beni del patrimonio culturale e naturale minacciati da pericoli serie concreti, come ad esempio la minaccia di sparizione dovuta ad un progressivo deterioramento, i progetti di grandi lavori pubblici o privati, il rapido sviluppo urbano e turistico, la distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione o di proprietà della terra, alterazioni profonde dovute a una causa sconosciuta, abbandono per qualsiasi motivo, calamità e cataclismi, pericolo di conflitti armati, grandi incendi, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, alta marea. In circostanze straordinarie il Comitato può in qualunque momento procedere a una nuova iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale in pericolo e darne immediata comunicazione.
5. Il Comitato definisce i criteri sulla base dei quali un bene del patrimonio culturale o naturale può essere inserito nell'uno o nell'altro degli elenchi previsti nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo. 6. Prima di rifiutare una richiesta di iscrizione in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato parte sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale in questione.
6. Il Comitato, in accordo con gli Stati interessati, coordina e incoraggia gli studi e le ricerche necessarie per la compilazione degli elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.


Art. 12
Il fatto che un bene del patrimonio culturale o naturale non è stato inserito in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, non significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diversi da quelli che risultano dalla iscrizione su questi elenchi.


Art. 13
1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza internazionale, formulate dagli Stati parti della presente Convenzione, per quanto concernei beni del patrimonio culturale e naturale situati nel loro territorio,che sono inseriti o possono essere inseriti negli elenchi, menzionati nei paragrafi2 e 4 dell'articolo 11. L'oggetto di tali domande può essere la protezione, la conservazione, la valorizzazione o la restaurazione di tali beni.
2. Le domande di assistenza internazionale, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo possono anche avere per oggetto l'identificazione di un bene del patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 in quei casi in cui ricerche preliminari hanno dimostrato che ne vale la pena.
3. Il Comitato decide sul seguito (la dare a queste domande, determina, in caso di necessità, la natura e l'importanza del suo aiuto e autorizza la conclusione, in suo nome, degli accordi necessari con il governo interessato.
4. I1 Comitato fissa l'ordine di priorità dei propri interventi, lo fa tenendo presente l'importanza dei beni da salvaguardare per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessità di assicurare l'assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura, del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori che è necessario intraprendere, l'entità delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano questi beni e, in particolare, la misura nella quale essi possono assicurare la tutela di tali beni con i propri mezzi.
5. Il Comitato compila, aggiorna e diffonde l'elenco dei beni per i quali viene fornita un'assistenza internazionale.
6. Il Comitato decide l'utilizzazione delle risorse del Fondo creato in conformità dell'articolo 15 del­la presente Convenzione. Ricercai mezzi per aumentare tali risorse e adotta tutte le misure utili a tale scopo.
7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governa­tive, aventi scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Ai fini dell'esecuzione dei propri programmi e progetti, il Comitato può, in particolare, ricorrere al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed q Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMO S) e dell'Unione Internazionale perla Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), nonché ad altri organismi pubblici o privati e a persone fisiche.
8. Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. I1 quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.


Art. 14
1. I1 Comitato del patrimonio mondiale è assistito da un Segretario nominato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. I1 Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando il più possibile i servizi del Centro Internazionale di Studi perla Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale perla Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN) nei campi di loro competenza e delle rispettive possibilità, prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.


IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale


Art. 15
1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato "Fondo del patrimonio mondiale".
2. Tale Fondo è costituito come un fondo di garanzia, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
a) contributi volontari e obbligatori degli Stati parti della presente Convenzione;
b) versamenti, doni o legati, che potranno essere effettuati:
i) da altri Stati.
ii) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni intergovernative;
iii) da organismi pubblici o privati o da persone fisiche;
c) interessi sulle risorse del Fondo;
d) il prodotto di collette ed introiti di manifestazioni organizzate in favore del Fondo, nonché e) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento che sarà elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.
4. I contributi al Fondo e le altre forme di assistenza fornite al Comitato possono essere utilizzati solo agli scopi definiti dal Comitato. Esso può accettare contributi destinati a un programma particolare o a un progetto determinato a condizione che sia il Comitato a decidere sull'esecuzione di tale programma o progetto. Il versamento di contributi al Fondo non può essere legato ad alcuna condizione politica.


Art. 16
1. Senza pregiudicare qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a versare regolarmente al Fondo del patrimonio mondiale, ogni due anni, contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme per tutti gli Stati, verrà definito dall'Assemblea Generale degli Stati parti della Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tale decisione dell'Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati parti presenti e votanti che non abbiano fattola dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati parti della Convenzione potrà superare l'1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. Tuttavia, ogni Stato di cui agli articoli 31 e 32 della presente Convenzione, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione può dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Uno Stato parte della Convenzione avendo fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, può, in qualsiasi momento, ritirare la suddetta dichiarazione mediante notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. I1 ritiro della dichiarazione avrà effetto sul contributo obbligatorio dovuto da questo Stato solo a partire dalla data della successiva Assemblea Generale degli Stati parti.
4. Affinché il Comitato sia in grado di pianificare efficacemente la propria attività, i contributi degli Stati parti della presente Convenzione, che abbiano fatto le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, dovranno essere versati su una base regolare, almeno ogni due anni e non dovranno essere inferiori ai contributi che essi avrebbero dovuto versare se vi fossero stati obbligati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
5.Qualsiasi Stato parte della Convenzione in ritardo sul pagamento dei propri contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente, non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale; tale disposizione non si applica nel corso della prima elezione. Il mandato di un tale Stato, che è già membro del Comitato, cessa al momento delle elezioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione.


Art. 17
Gli Stati parte della presente Convenzione favoriscono la costituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche o private aventi lo scopo di incoraggiare donazioni in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.


Art. 18
Gli Stati parti della presente Convenzione danno la propria assistenza alle campagne internazionali di raccolta di fondi per il Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi favoriscono la raccolta di fondi effettuata a tali fini dalle organizzazioni menzionate al paragrafo 3 dell'articolo 15.


V. Condizioni e modalità dell'assistenza internazionale


Art. 19
Ogni Stato parte della presente Convenzione può chiedere l'assistenza internazionale in favore dei beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul proprio territorio. Esso dovrà presentare insieme alla propria domanda gli elementi di informazione e la documenta­zione, prevista all'articolo 21, di cui dispone e che sono necessari al Comitato per prendere una decisione.


Art. 20
L'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere accordata solo peri beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far figurare in uno degli elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, della lettera c) dell'articolo 22 e dell'articolo 23.


Art. 21
1. Il Comitato del patrimonio mondiale determina la procedura di esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e indica,in particolare, quali elementi devono figurare nella domanda che dovrà contenere la descrizione dell'operazione prevista, la loro urgenza ei motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non gli consentono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande dovranno, ogni volta che è possibile, essere appoggiate dal parere di esperti.
2. Per lavori che debbano presumibilmente essere effettuati senza indugio, le richieste di assistenza, presentate in relazione a catastrofi o calamità naturali, dovranno essere esaminate d'urgenza e coti priorità dal Comitato che dovrà disporre di un fondo di riserva destinato a tali eventualità.
3. Prima di prendere una decisione il Comitato svolge le ricerche e le consultazioni che ritiene necessarie.


Art. 22
L'assistenza accordata dal Concitato del patrimonio mondiale può avere le seguenti forme: a) studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione e la valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale, così come definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione;
b) nomina di esperti, tecnici e mano d'opera qualificata per assicurare la buona esecuzione del progetto approvato;
c) formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo della identificazione, della protezione, della conservazione e della valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale;
d) fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non è in grado di acquisire;
e) concessione di prestiti ad interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;
f) concessione, in casi eccezionali é appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.


Art. 23
Il Comitato del patrimonio mondiale può ugualmente fornire assistenza internazionale ai centri nazionali o regionali per la formazione di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'identificazione, della tutela, della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.


Art. 24
Un'assistenza internazionale molto importante potrà essere accordata solo dopo dettagliate ricerche scientifiche, economiche e tecniche. Tali ricerche dovranno far uso dei metodi più avanzati di protezione, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e dovranno corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Le ricerche dovranno inoltre definire i mezzi che consentano di impiegare razionalmente le risorse disponibili nello Stato interessato.


Art. 25
Il finanziamento dei lavori necessari deve, in linea di principio, incombere solo parzialmente sulla comunità internazionale. L a partecipazione finanziaria dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale deve costituire una parte sostanziale delle risorse destinate a ciascun programma o progetto a meno che le proprie risorse non glielo consentano.


Art. 26
Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono nell'accordo che viene da essi conclusole condizioni alle quali va eseguito il programma o progetto per il quale è fornita assistenza internazionale conformemente alla presente Convenzione. Lo Stato che beneficia di tale assistenza internazionale deve continuare a progettare, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.


VI. Programmi educativi


Art. 27
Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati e in particolare mediante programmi di educazione e di informazione, per rafforzare il rispetto e il legame dei propri popoli verso il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione. 2. Essi si impegnano ad informare ampiamente il pubblico dei pericoli che minacciano tale patrimonio, nonché delle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.


Art. 28
Gli Stati parti della presente Convenzione che fruiscono dell'assistenza internazionale in applicazione della presente Convenzione, adottano le misure necessarie per far conoscere l'importanza dei beni che sono stati oggetto di tale assistenza e il ruolo esercitato da quest'ultima.


VII. Relazioni


Art. 29
1. Gli Stati parti della presente Convenzione indicheranno nelle relazioni che verranno presentate all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nei termini e nella forma prescritti, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure da essi adottate per l'applicazione della Convenzione, nonché l'esperienza da essi acquisita in questo campo.
2. Tali relazioni saranno portate a conoscenza del Comitato del patrimonio mondiale.
3. Il Comitato presenta una relazione sulla propria attività ad ogni sessione ordinaria della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.


VIII. Clausole finali


Art. 30
La presente Convenzione viene redatta in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede.


Art. 31
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura conformemente alla procedura prevista dalle rispettive costituzioni.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.


Art. 32
1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato, che non sia membro dell'Organizza­zione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione.
2. L'adesione viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.


Art. 33
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ma unicamente nei confronti di quegli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o adesione in tale data o in precedenza. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.


Art. 34
Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione aventi un sistema costituzionale federale o non unitario:
a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa del potere legislativo centrale o federale saranno gli stessi degli Stati parti, che non sono Stati federali;
b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attività legislativa di ciascuno degli Stati, Paesi, Province o Cantoni che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il Governo Federale informerà di dette disposizioni le autorità degli Stati, Paesi, Province o Cantoni con la propria raccomandazione per la loro adozione.


Art. 35
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione ha la facoltà di denunciare la Convenzione.
2. La denuncia viene notificata con un atto scritto che viene depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
3. La denuncia prenderà effetto dodici mesi dopo la ricezione dell'atto di denuncia. Essa non modificherà in alcun modo gli impegni finanziari assunti dallo Stato denunciante fino alla data in cui la denuncia avrà effetto.


Art. 36
Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti nell'articolo 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, menzionati negli articoli 31 e 32, nonché, delle denunce previste nell'articolo 35.


Art. 37
1. La presente Convenzione può essere revisionata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Pertanto il suo testo riveduto impegnerà solo quegli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
2. Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione che contiene il testo revisionato.


Art. 38
Conformemente all'articolo 102, della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
FATTO a Parigi oggi ventidue novembre 1972 in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura che saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e le cui copie autenticate saranno inviate a tutti gli Stati, indicati negli articoli 31 e 32, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.



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