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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000
Convenzione sul brevetto europeo
 

Conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19762 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977 Riveduta a Monaco il 29 novembre 20003 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20054 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo I Disposizioni generali


Art. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti


Art. 2 Brevetto europeo



Art. 3 Portata territoriale



Art. 4 Organizzazione europea dei brevetti



Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti



Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti


Art. 5 Statuto giuridico



Art. 6 Sede



Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti



Art. 8 Privilegi e immunità



Art. 9 Responsabilità




Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti




Art. 10 Direzione




Art. 11 Nomina degli alti funzionari




Art. 12 Doveri d’ufficio




Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti




Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti




Art. 15 Organi incaricati delle procedure




Art. 16 Sezione di deposito




Art. 17 Divisioni di ricerca




Art. 18 Divisioni di esame




Art. 19 Divisioni di opposizione




Art. 20 Divisione giuridica




Art. 21 Commissioni di ricorso




Art. 22 Commissione allargata di ricorso




Art. 23 Indipendenza dei membri delle commissioni




Art. 24 Esclusione e ricusazione




Art. 25 Parere tecnico




Capitolo IV Il Consiglio d’amministrazione




Art. 26 Composizione




Art. 27 Presidenza




Art. 28 Ufficio direttivo




Art. 29 Sessioni




Art. 30 Partecipazione di osservatori




Art. 31 Lingue del Consiglio d’amministrazione




Art. 32 Personale, locali e materiale




Art. 33 Competenza del Consiglio d’amministrazione in determinati casi




Art. 34 Diritto di voto




Art. 35 Voti




Art. 36 Ponderazione dei voti




Capitolo V Disposizioni finanziarie




Art. 37 Copertura delle spese




Art. 38 Fondi propri dell’Organizzazione




Art. 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei




Art. 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali




Art. 41 Anticipazioni




Art. 42 Bilancio preventivo




Art. 43 Autorizzazione delle spese




Art. 44 Stanziamenti per spese imprevedibili




Art. 45 Esercizio finanziario




Art. 46 Preparazione e adozione del bilancio




Art. 47 Bilancio provvisorio




Art. 48 Esecuzione del bilancio




Art. 49 Revisioni dei conti




Art. 50 Regolamento finanziario




Art. 51 Tasse




Parte seconda Diritto dei brevetti




Capitolo I Brevettabilità




Art. 52 Invenzioni brevettabili




Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità




Art. 54 Novità




Art. 55 Divulgazioni non opponibili




Art. 56 Attività inventiva




Art. 57 Applicazione industriale




Capitolo II Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo – Designazione dell’inventore




Art. 58 Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo




Art. 59 Più richiedenti




Art. 60 Diritto al brevetto europeo




Art. 61 Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata




Art. 62 Diritto dell’inventore di essere designato




Capitolo III Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo




Art. 63 Durata del brevetto europeo




Art. 64 Diritti conferiti dal brevetto europeo




Art. 65 Traduzione del brevetto europeo




Art. 66 Valore di deposito nazionale del deposito europeo




Art. 67 Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione




Art. 68 Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo




Art. 69 Limiti della protezione




Art. 70 Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo




Capitolo IV Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà




Art. 71 Trasferimento e costituzione di diritti




Art. 72 Cessione




Art. 73 Licenza contrattuale




Art. 74 Diritto applicabile




Parte terza La domanda di brevetto europeo




Capitolo I Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare




Art. 75 Deposito della domanda di brevetto europeo




Art. 76 Domande divisionali europee




Art. 77 Trasmissione delle domande di brevetto europeo




Art. 78 Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare




Art. 79 Designazione degli Stati contraenti




Art. 80 Data di deposito




Art. 81 Designazione dell’inventore




Art. 82 Unità dell’invenzione




Art. 83 Esposto dell’invenzione




Art. 84 Rivendicazioni




Art. 85 Estratto




Art. 86 Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo




Capitolo II Priorità




Art. 87 Diritto di priorità




Art. 88 Rivendicazione di priorità




Art. 89 Effetti del diritto di priorità




Parte quarta Procedura fino alla concessione




Art. 90 Esame iniziale e formale




Art. 91




Art. 92 Redazione del rapporto di ricerca europea




Art. 93 Pubblicazione della domanda di brevetto europeo




Art. 94 Esame della domanda di brevetto europeo




Art. 95




Art. 96




Art. 97 Concessione del brevetto o rigetto della domanda




Art. 98 Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo




Parte quinta Procedura di opposizione e di limitazione




Art. 99 Opposizione




Art. 100 Cause d’opposizione




Art. 101 Esame dell’opposizione – Revoca o mantenimento del brevetto europeo




Art. 102




Art. 103 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo




Art. 104 Spese




Art. 105 Intervento del contraffattore presunto




Art. 105a Richiesta di limitazione o di revoca




Art. 105b Limitazione o revoca del brevetto europeo




Art. 105c Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificato




Parte sesta Procedura di ricorso




Art. 106 Decisioni impugnabili




Art. 107 Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura




Art. 108 Termine e forma




Art. 109 Revisione pregiudiziale




Art. 110 Esame del ricorso




Art. 111 Decisione sul ricorso




Art. 112 Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso




Art. 112a Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso




Parte settima Disposizioni comuni




Capitolo I Disposizioni generali relative alla procedura




Art. 113 Base delle decisioni




Art. 114 Esame d’ufficio




Art. 115 Osservazioni di terzi




Art. 116 Procedura orale




Art. 117 Prove e assunzione delle prove




Art. 118 Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo




Art. 119 Notifica




Art. 120 Termini




Art. 121 Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo




Art. 122 Restitutio in integrum




Art. 123 Modifiche




Art. 124 Informazioni sullo stato della tecnica




Art. 125 Riferimento ai principi generali




Art. 126




Capitolo II Informazione del pubblico e degli organi ufficiali




Art. 127 Registro europeo dei brevetti




Art. 128 Consultazione pubblica




Art. 129 Pubblicazioni periodiche




Art. 130 Scambio di informazioni




Art. 131 Cooperazione amministrativa e giudiziaria




Art. 132 Scambio di pubblicazioni




Capitolo III Rappresentanza




Art. 133 Principi generali relativi alla rappresentanza




Art. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti




Art. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti




Parte ottava Incidenze sul diritto nazionale




Capitolo I Trasformazione in domanda di brevetto nazionale




Art. 135 Richiesta di trasformazione




Art. 136




Art. 137 Condizioni formali della trasformazione




Capitolo II Nullità e diritti anteriori




Art. 138 Nullità dei brevetti europei




Art. 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data




Capitolo III Altre incidenze sul diritto nazionale




Art. 140 Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali




Art. 141 Tasse annuali per il brevetto europeo




Parte nona Accordi particolari




Art. 142 Brevetto unitario




Art. 143 Organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevetti




Art. 144 Rappresentanza dinanzi agli organi speciali




Art. 145 Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione




Art. 146 Copertura delle spese per compiti speciali




Art. 147 Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario




Art. 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà




Art. 149 Designazione congiunta




Art. 149a Altri accordi tra gli Stati contraenti




Parte decima Domande internazionali ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti – domande EURO-PCT




Art. 150 Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti




Art. 151 L’Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente




Art. 152 L’Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale




Art. 153 L’Ufficio europeo dei brevetti come ufficio designato o eletto




Art. 154




Art. 155




Art. 156




Art. 157




Art. 158




Parte undicesima Disposizioni transitorie (Abrogata)




Parte dodicesima Disposizioni finali




Art. 164 Regolamento di esecuzione e protocolli




Art. 165 Firma – Ratifica




Art. 166 Adesione




Art. 167




Art. 168 Campo d’applicazione territoriale




Art. 169 Entrata in vigore




Art. 170 Quota d’ammissione




Art. 171 Durata della convenzione




Art. 172 Revisione




Art. 173 Controversie tra Stati contraenti




Art. 174 Denuncia




Art. 175 Riserva dei diritti acquisiti




Art. 176 Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione




Art. 177 Lingue della convenzione




Art. 178 Trasmissioni e notificazioni Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 luglio 2001 in vigore dal 13 dicembre 2007




Art. 1 Campo d'applicazione il 2 luglio 2009






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