Convenzione di Aartus.
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
(traduzione non ufficiale)
entrata in vigore il 25 settembre 1989
Le Parti di questa Convenzione
Ricordando il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull’Ambiente Umano,
Ricordando anche il decimo principio della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo,
Ricordando inoltre le risoluzioni 37/7 del 28 ottobre dell’Assemblea Generale sulla Carta Mondiale per la Natura e 45/94 del 14 dicembre 1990, riguardanti la necessità di assicurare un ambiente sano per il benessere degli individui,
Ricordando la Dichiarazione Europea su Ambiente e Salute, adottata durante la Prima Conferenza Europea su Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Francoforte sul Meno, Germania, 8 dicembre 1989,
Affermando la necessità di proteggere, preservare e migliorare lo stato dell’ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale,
Riconoscendo che una protezione ambientale adeguata è essenziale per il benessere umano ed il godimento dei diritti fondamentali dell’uomo, incluso lo stesso diritto alla vita,
Riconoscendo anche che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute ed al proprio benessere, ed il dovere, sia individuale che collettivo, di proteggere e migliorare l’ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future,
Considerando che, al fine di esercitare i propri diritti ed osservare i doveri, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, la possibilità di partecipare al processo decisionale ed avere accesso agli organi di giustizia in materia di ambiente, e prendendo atto, a questo proposito, che i cittadini potrebbero necessitare di assistenza per esercitare tali diritti,
Riconoscendo che, in materia ambientale, un migliore accesso alle informazioni ed una più efficace partecipazione pubblica nei processi decisionali, possano migliorare la qualità e l’applicazione delle decisioni, contribuire alla consapevolezza diffusa riguardo alle tematiche ambientali, fornire all’opinione pubblica l’opportunità di esprimere le proprie necessità e permettere alle autorità di prendere atto di tali preoccupazioni,
Mirando quindi a migliorare l’affidabilità e la trasparenza del processo decisionale ed a rafforzare il supporto del pubblico alle decisioni relative all’ambiente,
Riconoscendo il bisogno di trasparenza nelle attività governative e invitando le istituzioni legislative ad applicare i principi della Convenzione alle loro attività,
Riconoscendo anche la necessità che l’opinione pubblica sia a conoscenza delle procedure necessarie per partecipare ai processi decisionali, ne abbia libero accesso, e sappia come utilizzarle,
Riconoscendo inoltre l’importanza dei rispettivi ruoli che i singoli cittadini, le organizzazioni non governative ed il settore privato possono assumere nella protezione dell’ambiente,
Desiderando promuovere un’educazione ambientale per contribuire a sviluppare la comprensione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ed incoraggiare la diffusione di un’informazione migliore dell’opinione pubblica, ed una partecipazione attiva nelle decisioni che possono influenzare l’ambiente e lo sviluppo sostenibile,
Prendendo atto, in questo contesto, dell’importanza di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica od altre forme di comunicazione ancora da sviluppare,
Riconoscendo l’importanza dell’integrazione delle considerazioni ambientali nei processi decisionali governativi e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di essere in possesso di informazioni ambientali accurate, comprensive ed aggiornate,
Riconoscendo che le autorità detengono le informazioni ambientali nel pubblico interesse,
Considerando che effettivi rimedi giurisdizionali dovrebbero essere accessibili al pubblico, incluse le organizzazioni, in modo da proteggere i legittimi interessi e le leggi siano rispettate,
Prendendo atto dell’importanza che un’adeguata informazione sui prodotti venga fornita ai consumatori, in modo da permettere loro di compiere scelte ambientalmente consapevoli,
Riconoscendo come valida la preoccupazione dell’opinione pubblica riguardo il rilascio deliberato nell’ambiente di organismi modificati geneticamente, e la necessità di una maggiore trasparenza e dì un miglioramento della partecipazione popolare nei processi decisionali in quest’ambito,
Convinti che la realizzazione di questa Convenzione possa contribuire a rafforzare la democrazia nella regione della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Economic Commission for Europe - ECE),
Consapevoli del ruolo svolto a questo riguardo dall’ECE e ribadendo, inter alia, le linee guida dell’ECE, relativamente all’accesso ad informazioni ambientali ed alla partecipazione pubblica nei processi decisionali in materia di ambiente, approvate nella Dichiarazione Ministeriale adottata nel corso della Terza Conferenza Ministeriale “Ambiente per l’Europa” a Sofia, Bulgaria, il 25 ottobre 1995,
Tenendo conto delle disposizioni rilevanti della Convenzione sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, adottata ad Espoo, in Finlandia, il 25 febbraio 1991, della Convenzione sugli Effetti Transfrontalieri degli Incidenti Industriali e della Convenzione sulla Protezione e lo Sfruttamento di Corsi d’acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, entrambe adottate ad Helsinki, il 17 marzo 1992, e di altre convenzioni dell’ECE,
Consapevoli che l’adozione di questa Convenzione contribuirà ad un rafforzamento ulteriore del processo “Ambiente per l’Europa” e dei risultati della Quarta Conferenza Ministeriale ad Aarhus, in Danimarca, nel giugno del 1998,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
(Finalità)
Al fine di contribuire alla protezione del diritto di ogni persona della presente. e delle future generazioni di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute ed al proprio benessere, ogni Parte garantirà i diritti di accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica nel processo decisionale, e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.
Articolo 2
(Definizioni)
Per gli scopi di questa Convenzione,
l. Con “Parte” si intende, a meno che non venga indicato diversamente nel testo, una Parte Contraente di questa Convenzione;
2. Con “Autorità pubblica” si intende:
(a) Il governo a livello nazionale, regionale o ad altri livelli,
(b) Le altre persone fisiche o giuridiche, che svolgono funzioni amministrative pubbliche nell’ambito delle leggi nazionali, compresi compiti, attività o servizi specifici in relazione con l’ambiente;
(c) Qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche, o che fornisca pubblici servizi, in relazione con l’ambiente, controllata da una persona o da un ente che rientri nei sottoparagrafi (a) o (b);
(d) Le istituzioni di una qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale, a cui si fa riferimento nell’articolo 17, che sia una Parte di questa Convenzione.
Questa definizione non comprende enti od istituzioni che agiscono in un ambito giurisdizionale o legislativo;
3. Con “informazione ambientale” si intende qualsiasi informazione scritta, visiva, radiofonica, elettronica, o in qualsiasi altra forma riguardante:
(a) Lo stato degli elementi dell’ambiente, quali aria ed atmosfera, acqua, terra, suolo, territorio, paesaggio e siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, inclusi gli organismi modificati geneticamente, e l’interazione tra questi elementi;
(b) Fattori, quali sostanze, energia, rumore e radiazioni, ed attività o provvedimenti, inclusi provvedimenti amministrativi, accordi volontari ambientali, politiche, normativa, piani e programmi, che influenzano o che possono influenzare gli elementi dell’ambiente compresi nell’ambito della lettera (a), ed analisi dei costi/benefici ed altre analisi economiche utilizzate nei processi decisionali relativi all’ambiente, (c) Lo stato della salute e della sicurezza delle persone, le condizioni di vita, i siti culturali e le strutture abitative, nella misura in cui possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente o, attraverso questi elementi, dai fattori, attività o provvedimenti, a cui si è fatto riferimento alla lettera (b);
4. Con il termine “pubblico” si intende una o più persone fisiche o legali, e, in accordo con la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni organizzazioni o gruppi;
5. Con l’espressione “pubblico interessato” si intende una o più persone fisiche o giuridiche, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi che possono essere interessati dalle potenziali modifiche della qualità ambientale, o che hanno interesse nel processo decisionale, nonché le organizzazioni non governative di protezione ambientale ai sensi della legislazione nazionale
Articolo 3
(Disposizioni generali)
1. Ogni Parte prenderà i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura, incluse misure necessarie per raggiungere una compatibilità tra i provvedimenti di applicazione delle disposizioni della convenzione concernenti l’informazione, la partecipazione pubblica e l’accesso alla giustizia, così come delle misure di controllo dell’applicazione, al fine di stabilire e mantenere una struttura chiara, trasparente e consistente, al fine di applicare le disposizioni della Convenzione.
2. Ogni Parte si impegnerà al fine di garantire che le autorità ed i funzionari assistano e forniscano una guida al pubblico che richiede di accedere alle informazioni, facilitando la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
3. Ogni Parte promuoverà l’educazione e la consapevolezza ambientale fra l’opinione pubblica, specialmente su come ottenere l’accesso alle informazioni, partecipare ai processi decisionali, ed accedere alla giustizia in materia ambientale.
4. Ogni Parte in maniera appropriata riconoscerà e sosterrà associazioni, organizzazioni o gruppi che promuovono la protezione ambientale e si assicurerà che il proprio sistema legale nazionale sia conforme con questo impegno.
5. Le disposizioni di questa Convenzione non influenzano il diritto delle Parti di mantenere o introdurre misure per fornire un accesso più ampio alle informazioni, una partecipazione pubblica più estesa ai processi decisionali, ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale, rispetto a quelli richiesti dalla Convenzione.
6. Questa Convenzione non richiede alcuna deroga da diritti già esistenti per quanto riguarda l’accesso alle informazioni., la partecipazione pubblica al processo decisionale, e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
7. Ogni Parte promuoverà l’applicazione dei principi della Convenzione nei processi decisionali internazionali relativi all’ambiente ed all’interno della struttura delle organizzazioni internazionali in materia ambientale.
8. Ogni Parte assicura che qualsiasi persona fisica o legale che eserciti i propri diritti in conformità con i provvedimenti di questa Convenzione non venga penalizzata, perseguita o molestata in nessun modo per il proprio impegno. Questa clausola non influenzerà i poteri dei tribunali nazionali per risarcire costi ragionevoli nei procedimenti giudiziari.
9. Nell’ambito delle previsioni della Convenzione, il pubblico avrà accesso alle informazioni, potrà partecipare al processo decisionale ed avere la possibilità di accedere alla giustizia in materia ambientale, senza alcuna discriminazione per motivi di cittadinanza, nazionalità o domicilio, e, nel caso di persona legale, senza discriminazione riguardo il luogo dove ne sia registrata la sede o il centro effettivo delle sue attività.
Articolo 4
(Accesso alle informazioni ambientali)
1. Ogni Parte dovrà assicurare che, fermo restando i paragrafi successivi, le autorità pubbliche - in risposta ad una richiesta di informazioni ambientali - rendano tali informazioni accessibili al pubblico, all’interno della normativa nazionale, incluse, dove richieste e fatto salvo il paragrafo (b), copie della documentazione originale contenente o comprendente tali informazioni:
(a) Senza che sia necessario affermare un interesse;
(b) Nella forma richiesta a meno che:
i. Ci sia un motivo ragionevole per l’autorità pubblica per rendere disponibili le informazioni in un’altra forma, nel qual caso dovrà motivare le ragioni di questa scelta; o ii. Le informazioni siano già disponibili al pubblico in un’altra forma.
2. Le informazioni relative all’ambiente, di cui sopra nel paragrafo 1, dovranno essere fornite nel più breve tempo possibile e, al più tardi, entro un mese a partire dalla presentazione della richiesta, a meno che l’estensione e la complessità dei materiale non giustifichino un prolungamento di questo periodo fino a due
mesi a partire dalla richiesta. Il richiedente dovrà essere informato di ogni ritardo e dei motivi che lo giustificano.
1. Una richiesta di materiale sull’ambiente può essere disattesa se:
(a) L’autorità pubblica a cui la domanda viene inoltrata non sia in possesso del materiale sull’ambiente che si necessita;
(b) La richiesta è obiettivamente irragionevole o formulata in un modo troppo generico;
oppure
(c) La richiesta concerne del materiale in corso di completamento, o delle comunicazioni interne all’autorità pubblica dove tale esenzione è prevista dalla normativa nazionale o nella pratica d’uso comune, considerando il pubblico interesse servito dalla divulgazione.
4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere disattesa nel caso in cui la divulgazione possa influenzare negativamente:
(a) La segretezza di alcune procedure delle autorità pubbliche, dove tale segretezza è prevista dalla normativa;
(b) Le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica,
(c) Il corso della giustizia, la facoltà di una persona di ricevere un processo giusto o la facoltà di un’autorità pubblica di condurre un’inchiesta di natura criminale o disciplinare;
(d) La segretezza di informazioni industriali e commerciali, laddove tale segretezza è protetta dalla legge al fine di salvaguardare un legittimo interesse economico. All’interno di quest’ambito, verranno fornite quelle informazioni sulle emissioni che siano rilevanti per la protezione ambientale;
(e) I diritti di proprietà intellettuale;
(f) La segretezza di informazioni personali e/o di archivi relativi a persone naturali, laddove tali persone non abbiano acconsentito alla diffusione di tali informazioni al pubblico, e nel caso in cui tale segretezza sia consentita dalla normativa nazionale;
(g) Gli interessi di una terza parte che abbia fornito l’informazione richiesta senza che abbia o possa avere un obbligo legale per farlo, ove questa non consenta la diffusione del materiale; oppure (h) L’ambiente a cui le informazioni si riferiscono, come i luoghi di riproduzione di specie rare.
Le condizioni per rifiutare le informazioni richieste di cui alle lettere precedenti dovranno essere interpretate in maniera restrittiva, tenendo in conto l’interesse pubblico alla disponibilità delle informazioni e tenuto conto se l’informazione richiesta si riferisce alle emissioni nell’ambiente.
5. Laddove le autorità non possiedano le informazioni sull’ambiente che sono state richieste, dovranno, con la maggiore rapidità possibile, informare il richiedente relativamente al luogo dove sarà possibile ottenere le informazioni richieste, o trasferire la richiesta all’autorità competente ed informare di questo il richiedente.
6. Ogni Parte assicura che, se le informazioni dispensate dalla diffusione per le motivazioni sopra esposte nei paragrafi 3 © e 4 possono essere separate in modo da non compromettere la segretezza dell’informazione non diffusa, le autorità pubbliche rendano disponibile il promemoria delle informazioni ambientali richieste.
7. Un rifiuto ad una richiesta di accesso sarà comunicato in forma scritta in caso la richiesta di accesso sia stata effettuata in forma scritta o se il richiedente ne farà espressa richiesta. Un rifiuto dovrà essere motivato e dare informazioni delle procedure di cui al successivo articolo 9. Il rifiuto dovrà essere trasmesso nel più breve tempo possibile e al più tardi entro un mese, a meno che la complessità dei dati richiesti non giustifichi un’estensione di questo periodo fino a due mesi dopo la richiesta. Il richiedente sarà informato di qualsiasi ritardo e della sua motivazione.
8. Ogni Parte potrà prevedere che le proprie autorità pubbliche richiedano una tariffa per fornire le informazioni, ma tale tariffa non dovrà superare una somma ragionevole. Le autorità pubbliche che vogliano applicare tale tariffa dovranno rendere disponibile ai richiedenti un elenco delle tariffe che potranno essere imposte, indicando le circostanze in cui possono essere applicate o meno, e quando la diffusione delle informazioni è condizionata all’avvenuto pagamento di tale tariffa.
Articolo 5
(Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali)
1. Ogni Parte garantisce che:
(a) Le autorità pubbliche siano in possesso ed aggiornino le informazioni ambientali inerenti le loro funzioni;
(b) Vengano creati dei sistemi obbligatori in modo che ci sia un flusso adeguato di informazioni verso le autorità pubbliche relativamente ad attività proposte o già esistenti, che potrebbero influenzare significativamente l’ambiente;
(c) Nell’eventualità di una qualsiasi minaccia immediata per la salute dei cittadini o per il benessere ambientale, che sia causata da attività umane o dovuta a cause naturali, tutte le informazioni che potrebbero consentire alla popolazione di prendere misure precauzionali per prevenire o mitigare i danni derivati da tale
minaccia e che siano detenute da una qualsiasi autorità, dovranno essere diffuse immediatamente e senza indugio a tutti gli interessati.
2. Ogni Parte garantirà che, all’interno della normativa nazionale, il modo in cui le autorità pubbliche rendano disponibili al pubblico le informazioni sull’ambiente sia trasparente e che le informazioni siano realmente accessibili, inter alia:
(a) Fornendo informazioni sufficienti al pubblico sul tipo e sull’estensione delle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche, i termini e le condizioni essenziali in base a cui tali informazioni vengono rese disponibili e accessibili, e le procedure mediante le quali possono essere ottenute;
(b) Stabilendo e mantenendo soluzioni pratiche, come:
i. liste, registri o archivi accessibili al pubblico;
ii. richiedendo ai funzionari di aiutare il pubblico nella ricerca delle informazioni come previsto dalla Convenzione; e
iii. l’identificazione di punti di contatto; e
(c) Consentendo l’accesso alle informazioni sull’ambiente contenute in liste, registri o archivi, come riportato alla lettera (b)(i), senza alcun onere economico.
3. Ogni Parte farà in modo che le informazioni ambientali siano disponibili progressivamente su database elettronici, che saranno facilmente accessibili al pubblico tramite le reti di telecomunicazioni.
L’informazione accessibile in questa forma dovrebbe includere:
(a) Relazioni sullo stato dell’ambiente, come riportato nel successivo paragrafo 4;
(b) Testi. legislativi sull’ambiente o relativi all’ambiente;
(c) Come appropriato, politiche, piani e programmi sull’ambiente o relativi all’ambiente, ed accordi volontari ambientali; e (d) Altre informazioni, in quantità tale che la disponibilità di tali informazioni in questa forma faciliti l’applicazione della normativa nazionale in applicazione della Convenzione, qualora tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica.
4. Ogni Parte dovrà, ad intervalli regolari che non superino i tre o i quattro anni, pubblicare e diffondere una relazione nazionale sullo stato dell’ambiente, comprensiva di informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni esercitate sull’ambiente.
5. Ogni Parte prenderà delle misure all’interno della normativa nazionale allo scopo dì diffondere, inter alia (a) I documenti legislativi e politici, come documenti su strategie, politiche, programmi e piani d’azione attinenti all’ambiente, e relazioni a vari stadi concernenti la loro applicazione, preparati a vari livelli di governo;
(b) Trattati internazionali, convenzioni ed accordi su tematiche ambientali; e
(c) Altri significativi documenti internazionali su tematiche ambientali, se necessario.
6. Ogni Parte incoraggerà gli operatori le cui attività hanno un impatto significativo sull’ambiente ad informare regolarmente il pubblico sull’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, dove appropriato, all’interno degli schemi volontari di etichettatura o di revisione, o tramite altri mezzi.
7. Ogni Parte deve:
(a) Pubblicare i fatti e le analisi di fatti che vengono considerati importanti e pertinenti nell’inquadramento delle maggiori proposte di politica ambientale;
(b) Pubblicare, od altrimenti rendere accessibile, del materiale esplicativo sui propri compiti rispetto al pubblico relativamente all’ambito della Convenzione; e
(c) Fornire in una forma appropriata delle informazioni sui risultati delle funzioni pubbliche o dei pubblici servizi in materia ambientale realizzati dal governo a tutti i livelli.
8. Ogni Parte dovrà sviluppare dei meccanismi per assicurare che giunga al pubblico una sufficiente informazione sui prodotti in modo che i consumatori possano compiere delle scelte informate per quanto attiene all’ambiente.
9. Ogni Parte dovrà prendere provvedimenti per stabilire progressivamente - tenendo conto di processi internazionali, dove necessario - un sistema nazionale coerente di classificazione e archiviazione delle emissioni inquinanti sulla base di un database strutturato, computerizzato ed accessibile pubblicamente, aggiornato grazie ad una tecnica standardizzata di raccolta dei dati. Un tale sistema può includere l’immissione, il rilascio ed il trasferimento di una fascia specifica di sostanze e prodotti, inclusa l’acqua, l’energia ed utilizzo delle risorse, da particolari settori di attività verso l’ambiente, e le attività di smaltimento e di trattamento sul posto o altrove dei rifiuti.
10. Nulla in questo articolo può pregiudicare il diritto delle Parti di rifiutare di diffondere alcune informazioni relative all’ambiente, in accordo con l’articolo 4, paragrafi 3 e 4.
Articolo 6
(Partecipazione pubblica in decisioni su attività specifiche)
1. Ogni Parte
(a) Applica le previsioni di questo articolo con riguardo alle decisioni relative alle autorizzazioni delle attività proposte elencate nell’allegato I;
(b) Deve, in accordo con la normativa nazionale, applicare questo articolo anche relativamente alleautorizzazioni delle attività proposte non elencate nell’allegato I, che potrebbero avere un effetto significativo sull’ambiente. A questo fine, le Parti determinano se le attività proposte siano soggette alle previsioni di
questo articolo; e (c) Può decidere, caso per caso, se così previsto dalla normativa nazionale, di non applicare i provvedimenti di questo articolo ad attività proposte che servano finalità di difesa nazionale, se reputi che tale applicazione potrebbe avere un effetto negativo rispetto tali finalità.
2. Sin dai primi momenti del processo decisionale in materia ambientale, il pubblico interessato dovrà essere informato, o da un avviso pubblico od individualmente, come ritenuto opportuno ed in un modo adeguato, efficace e tempestivo, inter alia, circa:
(a) L’attività proposta e la richiesta su cui verrà presa una decisone;
(b) La natura delle possibili decisioni o la bozza di decisione;
(c) L’autorità pubblica responsabile della decisione;
(d) La procedura prevista, incluso, nel caso in cui queste informazioni possano essere diffuse:
i. L’inizio della procedura;
ii. Le opportunità che ha il pubblico di partecipare;
iii La data ed il luogo di qualsiasi eventuale udienza pubblica;
iv. Un’indicazione relativa all’autorità pubblica da cui è possibile ottenere le informazioni pertinenti e dove queste informazioni sono state depositate per essere esaminate dal pubblico;
v. Un’indicazione dell’autorità pubblica pertinente o di qualsiasi altro ente ufficiale ai quali sia possibile presentare commenti o domande e del tempo necessario per la trasmissione dei commenti o delle domande;
e vi. Un’indicazione di quale informazione pertinente alle tematiche ambientali e relativa all’attività proposta sia disponibile; e
(e) Il fatto che l’attività proposta è soggetta ad una procedura nazionale o transfrontaliera di valutazione dell’impatto ambientale.
3. Le procedure di partecipazione pubblica includono dei ragionevoli lassi di. tempo per le diverse fasi, consentendo un periodo sufficiente per informare il pubblico in accordo con il paragrafo 2 e permettendo al pubblico di preparare e partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
4. Ogni Parte provvede a permettere la partecipazione del pubblico sin dai primi momenti della procedura, quando tutte le opzioni sono aperte e possa avere luogo l’effettiva partecipazione pubblica.
5. Ogni Parte dovrebbe, dove sia pertinente, incoraggiare potenziali richiedenti le autorizzazioni ad identificare il pubblico interessato, avviare un dibattito, ed a fornire informazioni riguardanti gli obiettivi della loro richiesta prima di fare domanda per un’autorizzazione.
6. Ogni Parte richiede alle autorità competenti di fornire al pubblico interessato la possibilità di esaminare, inoltrando richiesta dove richiesto dalla normativa nazionale, senza versare alcuna tariffa e nel più breve lasso di tempo possibile, tutte le informazioni pertinenti al processo decisionale a cui si fa riferimento in questo articolo, che siano disponibili nel periodo in cui avviene la procedura di partecipazione del pubblico, senza pregiudicare il diritto delle Parti a rifiutare di diffondere alcune informazioni secondo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4. L’informazione relativa dovrà, senza pregiudicare le previsioni di cui all’articolo 4, includere:
(a) Una descrizione del luogo e le caratteristiche fisiche e tecniche dell’attività proposta, inclusa una stima delle emissioni e dei residui previsti;
(b) Una descrizione degli effetti significativi sull’ambiente dell’attività proposta;
(c) Una descrizione dei provvedimenti ideati per prevenire e/o ridurre gli effetti, incluse le emissioni;
(d) Un riassunto non tecnico di quanto richiesto;
(e) Una descrizione delle alternative principali studiate dal richiedente; e
(f) In accordo con la normativa nazionale, i rapporti e gli avvisi principali emessi dall’autorità pubblica nel periodo di tempo antecedente l’informazione al pubblico interessato secondo quanto stabilito dal paragrafo 2.
7. Le procedure per la partecipazione pubblica devono permettere al pubblico di presentare, in forma scritta o, come pertinente, durante una seduta o un’inchiesta pubblica con il richiedente, tutti i commenti, le informazioni, le analisi od opinioni che esso consideri rilevanti per l’attività proposta.
8. Ogni Parte provvede in modo che nella decisione presa si tenga dovutamente conto della partecipazione pubblica.
9. Ogni Parte deve assicurare che, quando la decisione è stata presa dalle pubbliche autorità, il pubblico venga prontamente informato di tale decisione in accordo con le procedure appropriate. Ogni Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione insieme con le motivazioni e le considerazioni sulle quali si è basata.
10. Ogni Parte assicura che, quando un’autorità pubblica riconsidera o aggiorna le condizioni operative per una delle attività a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 1, le disposizioni dai paragrafi 2 a 9 vengano applicate mutatis mutandis, e dove pertinente.
11. Ogni Parte deve, nell’ambito della normativa nazionale, applicare, nella misura realizzabile ed appropriata, le previsioni di questo articolo ad ogni decisione sull’autorizzazione di un rilascio deliberato nell’ambiente dì organismi modificati geneticamente.
Articolo 7
(Partecipazione pubblica ai piani, ai programmi ed alle politiche in materia ambientale)
Ogni Parte deve mettere in atto appropriate misure procedurali o di altra natura per permettere al pubblico di partecipare durante la preparazione di piani e programmi in materia ambientale, all’interno di un quadro adeguato e trasparente, avendo fornito le informazioni necessarie al pubblico. All’interno di questo quadro,
deve essere applicato l’articolo 6, paragrafi 3, 4 e 8. Il pubblico che potrà partecipare deve essere identificato dalle autorità competenti, tenendo in conto gli obiettivi della Convenzione. Per quanto appropriato, ogni Parte cercherà di fornire giuste opportunità per la partecipazione del pubblico nella preparazione di politiche in materia ambientale.
Articolo 8
(Partecipazione pubblica durante la preparazione di decreti esecutivi e/o strumenti normativi legalmente vincolanti e di applicazione generica)
Ogni Parte si impegnerà per promuovere una partecipazione del pubblico efficace e nella fase appropriata, e mentre le opzioni sono ancora aperte, durante la preparazione da parte delle autorità di decreti esecutivi e altri strumenti normativi legalmente vincolanti di carattere generale, che potrebbero avere un effetto significativo sull’ambiente. A questo scopo, si dovrebbe procedere secondo i seguenti punti:
(a) Si dovrebbero fissare degli intervalli di tempo sufficienti per una partecipazione effettiva;
(b) Le bozze dei testi dovrebbero essere pubblicate o rese comunque accessibili al pubblico; e (c) Il pubblico dovrebbe avere la possibilità di manifestare la propria opinione, direttamente o tramite i propri organi rappresentativi.
Il risultato della partecipazione pubblica dovrebbe essere preso in considerazione per quanto possibile.
Articolo 9
(Accesso alla giustizia)
1. Ogni Parte dovrà, nell’ambito della normativa nazionale, assicurare che ogni persona che ritenga che la propria richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, oppure rifiutata ingiustamente, sia in parte che del tutto, oppure che abbia avuto una risposta inadeguata, o comunque non sia stata trattata secondo le disposizioni di quell’articolo, abbia accesso ad una procedura giurisdizionale o ad un altro organo imparziale ed indipendente stabilito dalla legge.
Nel caso in cui una Parte preveda una procedura giurisdizionale, dovrà fare in modo che tale persona possa anche usufruire di una procedura sollecita, come stabilito dalla legge, senza alcun onere finanziario, per la riesamina da parte di un’autorità pubblica o una revisione eseguita da un organo imparziale ed indipendente,
diverso da una corte di giustizia.
Le decisioni finali di cui al paragrafo 1 devono essere vincolanti sull’autorità pubblica che detiene le informazioni. Le motivazioni devono essere in forma scritta, almeno laddove venga rifiutato l’accesso alle informazioni ai sensi di questo paragrafo.
2. Ogni Parte deve, nell’ambito della normativa nazionale, assicurare che i membri del pubblico interessato,
(a) abbiano un sufficiente interesse oppure, in alternativa,
(b) asseriscano l’indebolimento di un diritto, dove la legge di procedura amministrativa di una Parte richieda questo come condizione di partenza, abbiano accesso ad una procedura di revisione davanti ad una corte dì giustizia e/o ad un altro organo imparziale ed indipendente stabilito dalla legge, per contestare la legalità sostanziale e procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione, soggetto alle previsioni dell’articolo 6 e, dove stabilito dalla legge nazionale e senza alcun pregiudizio per il sottostante paragrafo 3, delle altre previsioni pertinenti della Convenzione.
Ciò che costituisce un interesse sufficiente e un indebolimento di un diritto, è determinato in accordo con i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e conformemente all’obiettivo di dare al pubblico interessato ampio accesso alla giustizia, nell’ambito stabilito da questa Convenzione. A questo scopo, l’interesse di
qualsiasi organizzazione non governativa che risponda ai requisiti enunciati nell’articolo 2, paragrafo 5, viene ritenuto sufficiente ai fini del succitato sottoparagrafo (a). Tali organizzazioni si ritiene siano titolari di diritti che possono essere indeboliti ai sensi del sottoparagrafo (b).
Le previsioni. di questo paragrafo non escluderanno la possibilità di una procedura preliminare di revisione davanti ad un’autorità amministrativa e non influenzeranno la richiesta di esaurimento delle procedure amministrative dì revisione, prima di un ricorso alle procedure di revisione giurisdizionali, dove tale ricorso sia possibile nell’ambito della legge nazionale.
3. Inoltre, e senza alcun pregiudizio nei confronti delle procedure di revisione di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Parte assicura che, dove vengano rispettati i criteri, se ce ne sono, stabiliti dalla legge nazionale, i membri del pubblico abbiano accesso a procedure giurisdizionali od amministrative per contestare atti ed
omissioni di privati o di autorità pubbliche che contravvengono alle previsioni della normativa nazionale in materia ambientale.
4. Inoltre, e senza alcun pregiudizio per le previsioni del paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono prevedere rimedi efficaci ed adeguati, incluse misure ingiuntive dove necessario, e devono essere eque, valide, tempestive e ad un costo accessibile. Le decisioni di cui al presente articolo sono comunicate o registrate in forma scritta. Le decisioni dei tribunali, e, dove possibile, di altri organi, dovranno essere accessibili al pubblico.
5. Al fine di accrescere l’efficacia delle disposizioni di questo articolo, ogni Parte assicura che vengano diffuse al pubblico informazioni su come accedere alle procedure giurisdizionali ed amministrative, e dovrà considerare la creazione di modalità appropriate di assistenza per rimuovere o ridurre gli ostacoli economici e di altro tipo, che impediscano l’accesso da giustizia.
Articolo 10
(Incontri delle parti)
1. Il primo incontro delle Parti si terrà non più tardi di un anno dalla data dell’entrata in vigore di questa Convenzione. In seguito, si terrà una riunione ordinaria delle Parti, almeno ogni due anni, a meno che non venga deciso diversamente dalle Parti, o in seguito ad una richiesta scritta di qualsiasi delle Parti, a patto che, nell’arco di tempo di sei mesi da quando la richiesta venga comunicata a tutte le Parti dal Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa (Economic Commission for Europe – ECE), detta
richiesta venga confermata almeno da un terzo delle parti.
2. Ai loro incontri, le Parti verificano costantemente l’applicazione della Convenzione, sulla base di resoconti periodici delle Parti, e, a tal proposito, devono:
(a) Riesaminare le politiche per l’approccio metodologico e legale per l’accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali, e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con il fine di migliorarle ulteriormente;
(b) Scambiare informazioni, riguardanti l’esperienza acquisita nel definire e migliorare accordi bilaterali e multilaterali od altri accordi che abbiano rilevanza per i fini della Convenzione ed ai quali partecipino una o più Parti;
(c) Cercare, dove necessario, i servizi di organizzazioni attinenti all’ECE e ad altri enti internazionali competenti e di comitati specifici, pertinenti in tutti gli aspetti al raggiungimento degli scopi della Convenzione;
(d) Stabilire degli organi sussidiari se lo reputano necessario;
(e) Preparare, dove necessario, dei protocolli alla Convenzione;
(f) Esaminare ed adottare proposte per emendamenti alla Convenzione, secondo le procedure di cui all’articolo 14;
(g) Esaminare ed intraprendere qualsiasi azione supplementare che possa essere necessaria per il raggiungimento degli scopi della Convenzione;
(h) Durante il primo incontro, esaminare e, consensualmente, adottare regole procedurali per lo svolgimento degli incontri delle parti o di organi sussidiari;
(i) Durante il primo incontro, esaminare le diverse esperienze fatte durante il processo dì attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 9, e considerare quali azioni siano necessarie per sviluppare ulteriormente il sistema a cui si fa riferimento in quel paragrafo, considerando anche gli sviluppi ed i processi internazionali, inclusa l’elaborazione di uno strumento appropriato riguardante registri o inventari del rilascio o trasferimento di sostanze inquinanti che potrebbero essere annessi alla Convenzione.
3. L’incontro delle Parti può, se necessario, considerare l’istituzione di accordi finanziari su base consensuale.
4. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, nonché qualsiasi organizzazione statale o regionale per l’integrazione economica che hanno la facoltà, in base all’articolo 17, di firmare questa Convenzione, ma che non sono Parti della Convenzione, e qualsiasi organizzazione intergovernativa qualificata nei settori a cui fa riferimento questa Convenzione, hanno la facoltà di partecipare come osservatori nelle riunioni delle Parti.
5. Qualsiasi organizzazione non governativa, qualificata nei settori a cui fa riferimento la Convenzione, che abbia informato il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa del desiderio di essere rappresentata in un incontro delle Parti, ha la facoltà di partecipare come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presente all’incontro sollevi delle obiezioni.
6. Per gli scopi dei paragrafi 4 e 5, le regole di procedura a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 (h) devono prevedere le modalità pratiche per la procedura di ammissione e per altre condizioni pertinenti.
Articolo 11
(Diritto al voto)
1. Salvo quanto previsto nel paragrafo 2 di questo articolo, ogni Parte della Convenzione avrà disposizione un voto.
2. Le organizzazioni per l’integrazione economica regionale, in questioni di loro competenza, eserciteranno il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se lo faranno i loro Stati membri, e viceversa.
Articolo 12
(Segretariato)
Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa eseguirà le seguenti funzioni di segretariato:
(a) La convocazione ed i preparativi degli incontri delle Parti;
(b) La comunicazione alle Parti di resoconti e di altre informazioni ricevute in accordo con le disposizioni della Convenzione;
(e) Tutte le altre funzioni che potrebbero essere stabilite dalle Parti
Articolo 13
(Allegati)
Gli allegati di questa Convenzione ne sono parte integrante.
Articolo 14
(Emendamenti alla Convenzione)
1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.
2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione verrà consegnato in forma scritta al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa, che lo inoltrerà a tutte le Parti almeno novanta giorni prima dell’incontro delle Parti durante il quale verrà proposto per l’adozione.
3. Le Parti faranno ogni tentativo per raggiungere un accordo con consenso unanime su qualsiasi emendamento proposto alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi questo non dovesse essere raggiunto, l’emendamento può, come ultima risorsa, essere adottato con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti all’incontro.
4. Gli emendamenti alla Convenzione adottati secondo il paragrafo 3 di questo articolo saranno sottoposti dal Depositario a tutte le Parti per la ratifica, l’approvazione o consenso. Gli emendamenti alla Convenzione che non siano emendamenti agli allegati entreranno in vigore per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati, nel novantesimo giorno dopo aver ricevuto dal Depositario la notifica della loro ratifica,
approvazione o accettazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. Quindi entreranno in vigore per ogni altra Parte nel novantesimo giorno dopo che queste hanno depositato i propri strumenti di ratifica, approvazione o consenso agli emendamenti.
5. Ogni Parte che non sia in grado di approvare un emendamento ad un allegato alla Convenzione deve notificarlo al Depositario in forma scritta entro dodici mesi a partire dalla data della comunicazione dell’adozione. Il Depositario deve senza indugio informare tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte potrà in qualsiasi momento sostituire la sua precedente notifica con una di accettazione e, depositando uno strumento di accettazione presso il Depositario, gli emendamenti a quell’allegato diventeranno effettivi per quella Parte.
6. Alla scadenza dei dodici mesi dalla data in cui il Depositario ne abbia dato comunicazione, come esposto nel paragrafo 4, un emendamento ad un allegato diventerà effettivo per quelle Parti che non abbiano provveduto alla notifica al Depositario secondo quanto previsto dal paragrafo 5, a condizione che non più di un terzo delle Parti abbiano provveduto alla notifica.
7. Per le finalità di questo articolo, l’espressione “le Parti presenti e votanti” viene intesa come le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.
Articolo 15
(Esame del rispetto della Convenzione)
L’incontro delle Partì decide, con consenso unanime, accordi facoltativi non aventi carattere di contraddittorio o giudiziale, ma consultivo, per esaminare il rispetto delle disposizioni della Convenzione.
Questi accordi devono permettere un appropriato coinvolgimento del pubblico, e possono includere la possibilità di considerare le comunicazioni dei membri del pubblico su questioni relative alla Convenzione.
Articolo 16
(Gestione delle dispute)
1. Se sorge una disputa tra due o più Parti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, queste dovranno cercare una soluzione tramite negoziato o con qualsiasi altro mezzo di gestione delle dispute accettato dalle parti in disaccordo.
2. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere alla Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, una Parte può dichiarare sotto forma scritta al Depositario, in caso di disputa non risolta in accordo con il paragrafo 1 qui sopra, di accettare uno o entrambi dei seguenti mezzi di gestione delle dispute come obbligatori rispetto ad ogni Parte che accetti lo stesso impegno:
(a) Sottomissione della disputa alla Corte Internazionale di Giustizia;
(b) Arbitrato secondo la procedura stabilita nell’allegato II.
3. Se le Parti in disputa hanno accettato entrambi i mezzi di gestione delle dispute esposti nel paragrafo 2 di questo articolo, la disputa potrà essere solo sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non venga stabilito diversamente dalle Parti.
Articolo 17
(Firma)
Questa Convenzione sarà disponibile per la firma ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, ed in seguito presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998 per gli Stati membri della Commissione Economica per l’Europa, nonché gli Stati che hanno potere consultivo presso la Commissione Economica per l’Europa, conformemente ai paragrafi 8 ed 11 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio Economico e Sociale del 28 marzo 1947, e per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione Economica per l’Europa, che hanno loro trasferito la competenza su tematiche affrontate da questa Convenzione, inclusa la facoltà di entrare in trattati collegati a queste materie.
Articolo 18
(Depositario)
Il Segretario Generale degli Stati Uniti fungerà da Depositario della Convenzione.
Articolo 19
(Ratifica, consenso, approvazione ed adesione)
1. Questa Convenzione verrà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni per l’integrazione economica.
2. Questa Convenzione sarà disponibile per l’adesione dal 22 dicembre 1998 dagli Stati e dalle organizzazioni per l’integrazione economica di cui all’articolo 17.
3. Ogni altro Stato, a cui non si fa riferimento al paragrafo 2, che sia un Membro delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione con l’approvazione dell’incontro delle Parti.
4. Qualsiasi organizzazione a cui si fa riferimento nell’articolo 17 che diventi una Parte della Convenzione, senza che i suoi Stati membri siano una Parte, sarà vincolata a tutti gli impegni di questa Convenzione. Se uno o più di tali Stati sono Parti di questa Convenzione, l’organizzazione ed i suoi Stati membri decidono delle loro rispettive responsabilità per l’adempimento degli obblighi legati a questa Convenzione. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non avranno il potere di esercitare alcun diritto in concorrenza con la Convenzione.
5. Nei loro strumenti di ratifica, consenso, approvazione o adesione, le organizzazioni per l’integrazione economica regionale, di cui si parla nell’articolo 17, dichiareranno l’estensione della propria competenza nelle materie della Convenzione. Queste organizzazioni informeranno inoltre il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale nella sfera della propria competenza.
20
(Entrata in vigore)
1. Questa Convenzione entra in vigore nel novantesimo giorno dopo la data in cui sia stato depositato il sedicesimo strumento di ratifica, consenso, approvazione od adesione.
2. Per le finalità del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione per l’integrazione economica regionale non verrà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
3. Per ogni Stato od organizzazione, di cui all’articolo 17, che ratifichi, dia il consenso o approvi questa Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di consenso, approvazione od adesione, la Convenzione entrerà in vigore nel novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte dello Stato o dell’organizzazione degli strumenti di ratifica, di consenso, approvazione od adesione.
Articolo 21
(Recesso)
In ogni momento dopo tre anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per una Parte, questa Parte può ritirarsi dalla Convenzione dandone notifica scritta al Depositario. Tale revoca avrà effetto dal novantesimo giorno dopo la data di ricevimento da parte del Depositario.
Articolo 22
(Testi originali)
L’originale di questa Convenzione, del quale le versioni inglese, francese e russa sono ugualmente autentiche, verrà depositato presso la Segreteria generale delle Nazioni Unite.
A CONFERMA DI QUANTO SOPRA i firmatari, debitamente autorizzati, hanno sottoscritto questa Convenzione.
FATTO ad Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno del millenovecentonovantotto