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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato L'AJA, 1954
Protezione dei Beni Culturali
 

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato



Le Alte Parti Contraenti, Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello Sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione, Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale,
Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti ipopoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale,
Guidate dai principi su cui si fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935,
Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali,ad adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali,



Hanno convenuto le disposizioni seguenti.



CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE



Art. 1
Definizione dei beni culturali
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:
a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezio­ni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra de­finiti;
b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporrei beni cultura­li mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capover­so a);
c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali".



Art. 2
Protezione dei beni culturali
Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.



Art. 3
Salvaguardia dei beni culturali
Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.



Art. 4
Rispetto dei beni culturali
1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti Contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.
2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esige, in modo imperativo, una simile deroga.
3. Le Alte Parti Contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Essi si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte Contraente.
4. Essi s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.
5. Un'Alta Parte Contraente non può liberarsi nei riguardi di un'altra Alta Parte Contraente, dagli obblighi contratti ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia, prescritte all'articolo 3.



Art. 5
Occupazione
1. L e Alte Parti Contraenti, occupanti totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte Contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.
2. Se un intervento urgente è necessario perla conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.
3. Ogni Alta Parte Contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiamerà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della convenzione, che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.



Art. 6
Segnalamento dei beai culturali
Conformemente alle disposizioni dell'art. 16, i beni culturali possono essere muniti di un contrassegno, atto a facilitare la loro identificazione.



Art. 7
1Vlis are di ordine militare
1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.
2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizio personale specializzati, aventi il compito di assicurare h rispetto dei beni culturali e di collaborazione con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia.



CAPITOLO II
DELLA PROTEZIONE SPECIALE



Art. 8
Con cessione della protezione speciale
1. Potranno venir posti sotto protezione speciale, in numero limitato, rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di confitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali a condizione:
a) che essi si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare im­portante, costituente un punto vulnerabile, come ad esempio, un aerodromo, una stazione di radiodiffu­sione, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza, o una grande via di comunicazione; b) che essi non siano usati a fini militari.
2. Un rifugio per beni culturali mobili può altresì essere posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possono danneggiarlo.
3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito. L a stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
4. Non è considerato uso ai fini militari, la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia, normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico. 5. Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è situato presso un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può nondimeno essere posto sotto protezione speciale, se la Alta Parte Contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione o di un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tal caso, la deviazione deve essere organizzata sin dal tempo di pace.
6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale". Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.



Art. 9
Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale astenendosi, a decorrere dall'iscrizione nel Registro internazionale, da ogni atto di ostilità al loro riguardo e, salvo nei casi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.



Art. 10
Segnalamento e controllo
Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del contrassegno definito All'art. 16 ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.



Art. 11
Sospensione dell'immunità
1. Se una delle Alte Parti Contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni in virtù dell'articolo 9, la Parte avversa è esonerata, per tutta la durata di detta violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione. Ciò nonostante, ogni qualvolta sia in grado di farlo, Essa comunica preventivamente la intimazione di por fine a tale violazione entro un termine ragionevole.
2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pario superiore a quella di una divisione. In tutti icasiin cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversa.
3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve tempo possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali, previsto dal Regolamento di esecuzione.



CAPITOLO III
DEL TRASPORTO DI BENI CULTURALI



Art. 12
Trasporti sotto protezione speciale
1. 1 trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di un'Alta Parte Contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione. 2. I1 trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale, prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del contrassegno definito all'articolo 16.
3. Le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.



Art. 13
Trasporti in casi di urgenza
1. Se un'Alta Parte Contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza chela procedura contemplata all'articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del contrassegno definito all'articolo 16, a meno che abbia fatto oggetto di una domanda d'immunità ai sensi dell'articolo 12, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del contrassegno se l'immunità non gli è stata espressamente accordata. 2. Le Alte Parti Contraenti prenderanno, nella misura del possibile, le precauzioni necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e muniti del contrassegno siano protetti nei confronti di atti di ostilità diretti contro di essi.



Art. 14
Immunità dal sequestro, dalla cattura, e dalla presa
1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:
a) i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall'articolo 12 o di quella prevista dall'articolo 13;
b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasferimento di tali beni.
2. Nulla di quanto disposto nel presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.



CAPITOLO IV
DEL PERSONALE



Art. 15
Nella misura compatibile con le esigenze della sicurezza, il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della parte avversa, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadano del pari in potere dell'avversa parte.



CAPITOLO V
DEL CONTRASSEGNO



Art. 16
Contrassegno della Convenzione



1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea, di azzurro e bianco (uno schema, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stesso, e da un triangolo turchino al disopra del quadrato, entrambi delimitati dei triangoli bianchi ai due lati).
2. Il contrassegno è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall'articolo 17.



Art. 17
Uso del contrassegno



1. Il contrassegno ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:
a) i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
b) i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13; c) i rifiuti improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
2. Isolatamente il contrassegno può essere impiegato soltanto per:
a) i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
b) le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione; c) il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
d) le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione.
In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo contrassegni ad esso rassomiglianti.
4. Il contrassegno non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contempora­neamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte Contraente.



CAPITOLO VI
DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE



Art. 18
Applicazione della Convenzione
L Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di Esse.
2. La Convenzione si applicherà del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte Contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata.
3. Qualora una delle Potenze in confitto non sia parte alla presente Convenzione, le Potenze parti alla medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e finché Essa le applichi.



Art. 19
Conflitti di carattere non internazionale
1. Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale, sorto nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle delle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.
4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.



CAPITOLO VII
DELLA ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI



Art. 20
Regolamento di esecuzione
Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.



Art. 21
Potenze protettrici
La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.



Art. 22
Procedura di conciliazione
1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in confitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del Regolamento di esecuzione.
2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte da loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o presentata dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione, in qualità di Presidente.



Art. 23
Concorso dell'Unesco
1. Le Alte Parti Contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.
2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti Contraenti.



Art. 24
Accordi speciali
1. Le Alte Parti Contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.
2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto.



Art. 25
Diffusione della Convenzione
1.Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, h testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militari e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.



Art. 26
Traduzione e rapporti
1. Le Alte Parti Contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, Esse indirizzano al Direttore Generale un rapporto contenente le informazioni da Esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.



Art. 27
Riunioni
1. I1 Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare riunioni di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti Contraenti lo richieda.
2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni, ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti Contraenti vi si trovi rappresentata, e conforme­mente alle disposizioni dell'articolo 39.



Art. 28
Sanzioni
Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.



DISPOSIZIONI FINALI



Art. 29
Lingue
1. La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facendo egualmente fede.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provvederà a far stabilire traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza Generale.



Art. 30
Firma
La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e, fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta all'Aja, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.



Art. 31
Ratifica
1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.



Art. 32
Adesione
A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati, contemplati dall'articolo 30, non firmatari, del pari a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.



Art. 33
Entrata in vigore



1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.
2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte Contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche di adesione depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, h Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste all'articolo 38.



Art. 34
Applicazione effettiva
1. Ciascuno Stato parte dalla Convenzione alla data della sua entrata in vigore adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi.
Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Statiche depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.



Art. 35
Estensione territoriale della Convenzione
Ogni Alta Parte Contraente potrà, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all'insieme o a uno qualunque dei territori, di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.



Art. 36
Relazioni con le Convenzioni anteriori
1. Nei rapporti fra Potenze vincolate dalle Convenzioni dell'Aja, concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV) ed il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX),sia che trattisi di quelle del 291uglio1899 o di quelle del 18 ottobre 1907,e che sono parti alla presente Convenzione, quest'ultima completerà la suddetta Convenzione (IX) ed il Regolamento ivi annesso (IV) e sostituirà il contrassegno definito all'articolo 5 della Convenzione suddetta (IX) con quello definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa ed il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale contrassegno.
2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti alla presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'articolo 111 del Patto, con il contrassegno definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale contrassegno.



Art. 37
Denuncia
1. Ogni Alta Parte Contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome ed in nome di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
2. L a denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trovi implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.



Art. 38
Notifiche
I1 Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzionati agli articoli31,32 e 39, come pure delle notifiche e denuncie rispettivamente previste agli articoli 35, 3 7 e 39.



Art 39
Recisione della Convenzione e del suo o Regolamento di esecuzione.
1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti Contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi;
a) se Esse desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto; b) o se Esse sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca;
c) o se Esse sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.
2. Il Direttore Generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti Contraenti.
3. Se tutte le Alte Parti Contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore Generale che Esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata dal Direttore Generale, conformemente all'articolo 38. L'emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti Contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datate (la tale notifica.
4. Il Direttore Generale convocherà una conferenza delle Alte Parti Contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti Contraenti.
5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, che abbiano fatto oggetto della procedura prevista dal paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti Contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti Contraenti.
6. L'accettazione (la parte delle Alte Parti Contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai paragrafi 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica od all'adesione.



Art. 40
Registrazione
Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite, dietro richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.



In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.



Fatto all'Aja,il 14 maggio 1854, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Orga­nizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati, contemplati dagli articoli 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
dell'urbanizzazione non pianificata o non vincolata da ragioni di tutela del patrimonio culturale.



Nel 1969 gli stati membri del Consiglio d'Europa approvarono la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, stipulata a Londra il 6 maggio 1969 (in lingua francese ed inglese). Il documento, composto da quattordici articoli, mirava a promuovere studi e ricerche da condursi con metodologia scientifica e ad impedire gli scavi clandestini. Definito il concetto di "patrimonio archeologico" ("le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi archeologici"), forniva suggerimenti riguardo alla delimitazione e alla protezione dei siti archeologici (articoli 2-3), circa l'impegno a rendere noti i risultati delle ricerche e a istituire un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e privato (art. 4), a favorire gli scambi d'informazione e di pezzi archeologici a scopo scientifico,a promuovere un'azione educativa,"alfine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la conoscenza del valore del patrimonio archeologico perla conoscenza della storia della civiltà e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio" (art. 5). La Convenzione impegnava, infine, ad evitare acquisti illeciti (art.6)e a cooperare per l'identificazione o l'autentificazione dei beni archeologici (art.7) e si concludeva dettando alcune norme disciplinari (articoli 9-14).



L'Italia ha aderito alle direttive della Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n. 202 (entrata in vigore il 17 dicembre 1974).



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LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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