Approvata dall’Assemblea federale il 7 ottobre 2005
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 marzo 2006
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri;
riconosciuta l’importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
convinti della necessità di perseguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempli l’adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive;
sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell’uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;
persuasi che l’efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una cooperazione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in materia penale;
rallegrandosi dei recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi compreso anche l’operato delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell’Organizzazione mondiale del commercio, dell’Organizzazione degli Stati americani, dell’OCSE e dell’Unione europea;
in considerazione del Programma d’azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel novembre 1996, in seguito alle raccomandazioni della XI Conferenza dei ministri europei di giustizia (La Valletta, 1994);
richiamando a questo proposito l’importanza della partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d’Europa contro la corruzione e felicitandosi del loro prezioso contributo all’attuazione del Programma d’azione contro la corruzione;
ricordando inoltre che la Risoluzione n. 1 adottata dai ministri europei di giustizia in occasione della loro XXI Conferenza (Praga 1997) sollecita una rapida attuazione del Programma d’azione contro la corruzione e raccomanda in particolare l’elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione che preveda l’incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nella repressione di tali reati e un meccanismo di controllo efficace aperto in ugual misura agli Stati membri e agli Stati non membri;
tenendo presente che i capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa hanno deciso, in occasione del loro secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l’11 ottobre 1997, di ricercare risposte comuni alle sfide poste dal dilagare della corruzione e hanno adottato un Piano d’azione che, mirando a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, compresi i suoi legami con il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, incarica segnatamente il Comitato dei Ministri di concludere rapidamente i lavori per l’elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d’azione contro la corruzione;
considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101a sessione, sottolinea la necessità di concludere rapidamente l’elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma d’azione contro la corruzione;
in considerazione dell’adozione, nella 102a sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 che autorizza la creazione di un Accordo parziale allargato per l’istituzione del «Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO», finalizzato a migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione sorvegliando l’adempimento degli impegni da essi contratti in questo campo,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Terminologia
Art. 1 Terminologia
Capitolo II: Provvedimenti da adottare a livello nazionale
Art. 2 Corruzione attiva di pubblici ufficiali nazionali
Art. 3 Corruzione passiva di pubblici ufficiali nazionali
Art. 4 Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali
Art. 5 Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Art. 6 Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere
Art. 7 Corruzione attiva nel settore privato
Art. 8 Corruzione passiva nel settore privato
Art. 9 Corruzione di funzionari internazionali
Art. 10 Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali
Art. 11 Corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali
Art. 12 Traffico d’influenza
Art. 13 Riciclaggio dei proventi di reati di corruzione
Art. 14 Reati contabili
Art. 15 Atti di partecipazione
Art. 16 Immunità
Art. 17 Competenza
Art. 18 Responsabilità delle persone giuridiche
Art. 19 Sanzioni e misure
Art. 20 Autorità specializzate
Art. 21 Cooperazione tra autorità nazionali
Art. 22 Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni
Art. 23 Misure intese ad agevolare l’assunzione di prove e la confisca dei proventi
Capitolo III: Controllo dell’attuazione
Art. 24 Controllo
Capitolo IV: Cooperazione internazionale
Art. 25 Principi generali e misure applicabili alla cooperazione internazionale
Art. 26 Assistenza giudiziaria
Art. 27 Estradizione
Art. 28 Informazioni spontanee
Art. 29 Autorità centrale
Art. 30 Corrispondenza diretta
Art. 31 Informazione
Capitolo V: Disposizioni finali
Art. 32 Firma ed entrata in vigore
Art. 33 Adesione alla Convenzione
Art. 34 Applicazione territoriale
Art. 35 Relazioni con altri accordi e convenzioni
Art. 36 Dichiarazioni
Art. 37 Riserve
Art. 38 Validità ed esame di dichiarazioni e riserve
Art. 39 Emendamenti
Art. 40 Componimento delle controversie
Art. 41 Denuncia
Art. 42 Notifiche Campo di applicazione il 16 febbraio 2010 Riserve e dichiarazioni
Riserve e dichiarazioni
Svizzera
La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 12 soltanto nella misura in cui i fatti che vi sono descritti costituiscono reato secondo il diritto svizzero.
La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 17 paragrafo 1 lettere b e c soltanto nella misura in cui il fatto è pure punibile nel luogo in cui è stato commesso e l’autore si trova in Svizzera e non è estradato a uno Stato estero
La Svizzera dichiara che punirà la corruzione attiva e passiva ai sensi degli articoli 5, 9 e 11 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omissione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.
L’autorità designata dalla Svizzera in applicazione dell’articolo 29 è l’Ufficio federale di giustizia, CH-3003 Berna.