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Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 1969
protezione del patrimonio archeologico
 

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 1969


PREAMBOLO
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 5 di essa;
Affermando che il patrimonio archeologico costituisce un elemento essenziale perla conoscenza della storia della civiltà;
Riconoscendo che la responsabilità morale della protezione del patrimonio archeologico europeo, prima fonte della storia d'Europa, seriamente minacciato di distruzione, pur rientrando in primo luogo fra i doveri dello Stato interessato, incombe comunque sull'insieme degli Stati europei;
Considerando che il punto di partenza ditale protezione dovrebbe essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche o scoperte archeologiche alfine di preservarne il pieno significato storico e di rendere impossibile qualsiasi scavo clandestino in quanto causa di distruzione irrimediabile di informazioni scientifiche;
Considerando che la protezione scientifica in tal modo garantita al patrimonio archeologico: a) offrirebbe protezione particolarmente alle collezioni pubbliche, e
b) promuoverebbe la necessaria ed invocata riforma del mercato degli oggetti provenienti da scavi archeologici;
Considerando che è necessario vietare gli scavi clandestini ed istituire un controllo di carattere scientifico del patrimonio archeologico, come è del pari necessario cercare, mediante l'istruzione, di dare agli scavi archeologici il loro pieno significato scientifico,


Hanno convenuto quanto segue:


Art. 1
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati patrimonio archeologico la vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi archeologici.


Art. 2
Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte Contraente si impegna ad adottare, per quanto possibile, le misure necessarie a:
a) delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico;
b) creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi.


Art. 3
Nell'intento di conservare agli scavi archeologici nei luoghi, nelle zone e nelle riserve di cui all'articolo 2 della presente Convenzione tutto il loro significato scientifico, ogni Parte Contraente si impegna, per quanto possibile, a:
a) vietare e reprimere gli scavi clandestini;
b) prendere le misure necessarie perché gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale;
c) assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti.


Art. 4
1. Ogni Parte Contraente si impegna, allo scopo di facilitare lo studio e la diffusione delle informazioni relative alle scoperte archeologiche, ad adottare tutte le misure pratiche possibili onde assicurare la più rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche relative a scavi ed a scoperte.
2. Inoltre, ogni Parte Contraente studierà anche il mezzo per:
a) recensire il patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato;
b) redigere un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato.


Art. 5
Tenendo conto degli scopi scientifici, culturali ed educativi della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna a:
a) facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;
b) favorire gli scambi di informazioni:
(i) sul patrimonio archeologico;
(ll) sugli scavi legali ed illegali fra le istituzioni scientifiche,i musei ed i competenti servizi nazionali; c) fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle Autorità competenti dello Stato d'origine, Parte Contraente alla presente Convenzione, ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo;
d) intraprendere un'azione educativa alfine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la conoscenza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia delle civiltà e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio.


Art. 6
1. Ogni Parte Contraente si impegna a cooperare, nel modo più appropriato, affinché la circolazione internazionale dei pezzi archeologici non pregiudichi in nessun modo la protezione dell'interesse culturale e scientifico legato a tali beni.
2. Ogni Parte Contraente si impegna, in particolare:
a) per quanto riguardai musei e le altre istituzioni affini la cui politica di acquisti è sottoposta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie onde evitare l'acquisto di pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali; b) peri musei e le altre istituzioni affini situati sul territorio di una Parte Contraente, ma la cui politica di acquisti non sia sottoposta al controllo dello Stato;
(i) a trasmettere loro il testo della presente Convenzione, e
(ii) a non risparmiare alcun sforzo per ottenere il rispetto da parte di detti musei ed istituzioni dei principi di cui al paragrafo precedente;


c) a limitare, per quanto possibile, mediante l'istruzione, l'informazione, la vigilanza e la coopera­zione, h movimento dei pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali.


Art. 7
Allo scopo di assicurare l'applicazione del principio di cooperazione perla protezione del patrimonio archeologico che è alla base della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna nel quadro degli obblighi assunti con la presente Convenzione, a prendere in considerazione ogni problema relativo alla identificazione o all'autentificazione sollevato da un'altra Parte Contraente ed a collaborare attivamente nei limiti permessi dalla propria legislazione nazionale.


Art. 8
Le misure previste dalla presente Convenzione non possono costituire una limitazione al commercio ed alla proprietà legale di pezzi archeologici, né essere in contrasto con le norme giuridiche relative alla trasmissione di detti pezzi.


Art. 9
Ogni Parte Contraente notificherà a tempo debito al Segretario Generale del Consiglio di Europa, le misure da essa adottate riguardanti l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. Art. 10
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.


Art. 11
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione:
a) ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte Contraente alla Convenzio­ne culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, potrà aderire alla presente Convenzione;
b) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso. Art. 12
1. Ogni Stato firmatario, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 13 della presente Convenzione.


Art. 13
1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte Contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui h Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.


Art. 14
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 10;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.


In FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno formato la presente Convenzione. Fatto a Londra, il 6 maggio 1969, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede,in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. I1 Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.



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