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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Accordo internazionale 14 giugno 1985
ACCORDO DI SCHENGEN (graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra gli Stati aderenti e sottoscrittori)
 

ACCORDO DI SCHENGEN del 14 giugno 1985
Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
qui di seguito denominati le Parti consapevoli che l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà dei attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi,desiderosi di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni gra gli stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,
considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee, allo scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,animati dalla volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei servizi a tali frontiere, considerando che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai Parlamenti nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari,vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci,
visto l'accordo concluso e Saarbrucken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, viste le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di Neustadt/Aisch dei Ministri dei Trasporti degli stati del benelux e della Repubblica federale di Germania,visto il memorandum dei Governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre 1984, consegnato ai Governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,
hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
MISURE APPLICABILI A BREVE TERMINE
Art. 1
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito.
Art. 2
A decorrere dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettuano di norma, nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli.
Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli all'attraversamento della frontiera.
Art. 3
Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che giungono alle frontiera comune a bordo di un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno 8 centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia di cambi.
Art. 4
Le Parti si adoperano per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada.
Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il 1 gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.
Art. 5
Entro il 1 gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato realizzato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano.
Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre controli raggruppati ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali.
Art. 6
Le Parti adottano tra di loro, fatta salva l'applicazione di intese più favorevoli, le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei Comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo.
Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci consentite nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi.
Art. 7
Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguente negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il 1 gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei 5 Stati dall'immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.
Art. 8
Al fine di alleggerire i controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, le Parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio.
Art. 9
Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando, A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che possano presentare un interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità.
Le Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.
Art.10
Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9 si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle Parti.
Art. 11
Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti rinunciano, a partire dal 1° luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni:
controllo dei tempi di guida e di riposo (regolamento CEE n. 543/69 del Consiglio in data 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS);
controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio;
controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.
Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del territorio delle Parti.
Art. 12
A decorrere dal 1° luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali viene sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile.
Art. 13
Le Parti si adoperano per armonizzare entro il 1° gennaio 1986 la regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradale professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le "autorizzazioni di viaggio" con "autorizzazioni a temine" con un controllo visivo al passaggio delle frontiere.
Le modalità di trasformazione delle autorizzazioni di viaggio in autorizzazioni a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati.
Art. 14
Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento delle formalità alla frontiera.
Art. 15
Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:
di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni;
di adoperarsi per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verranno stabiliti dagli enti ferroviari un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).
Art. 16
Le Parti procedono all'armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.
TITOLO II
MISURE APPLICABILI A LUNGO TERMINE
Art. 17
In materia di circolazione delle persone, le Parti si adopereranno per eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.
Articolo 18
Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni:
elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;
esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le Parti in tali settori;
ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della assistenza giudiziaria internazionale.
Art. 19
Le Parti si adopereranno per armonizzare le legislazioni e i regolamenti, in particolare:
- sugli stupefacenti
- sulle armi e sugli esplosivi
- sulla dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi
Art. 20
Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche sui visti e sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle Comunità europee.
Art. 21
Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee:
- per prevenire ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;
- per eliminare nel contesto delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l'entrata negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini.
Le Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell'IVA nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all'interno delle Comunità europee.
Articolo 22
Sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, le Parti si adopereranno:
- per aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (660 l.)
- per equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.
Art. 23
Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa ed il numero dei punti di sosta presso gli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti.
Art.24
Nel settore della circolazione delle merci, le Parti si adopereranno per trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinché tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.
Art. 25
Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di loro per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante uno scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del Documento unico.
Art. 26
Le Parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tal fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.
Art. 27
Le Parti esamineranno se, sulla base di reciprocità, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni, quali autorizzate dal diritto comunitario, possano essere soppressi.
Art. 28
L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le Parti.
Art. 29
Il presente Accordo si applicherà anche la Land di Berlino, salvo dichiarazione contarria da parte del Governo della Repubblica federale di Germania ai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux e al governo della Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 30
Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 14 gennaio 1986 per quanto riguarda le misure previste al Titolo I e, se possibile entro il 14 gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al Titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.
Art. 31
Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli Articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese.
Art.32
Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.
Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.
Il presente accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Art. 33
Depositario del presente Accordo è il Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.



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