Con l’art. 2 del decreto sulle liberalizzazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata introdotta un’importante novità in materia di giustizia mediante la istituzione del Tribunale delle imprese.
Con modifiche recate al D.Lgs. 168/2003, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, queste divengono ora sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. Non si tratta, pertanto, della creazione di un Tribunale ad hoc, quanto piuttosto della estensione delle competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Deve ricordarsi, in proposito, come la istituzione delle dette sezioni specializzate ad opera del D.Lgs. 168/2003 sia stata imposta dalla consapevolezza che la trattazione dei giudizi attinenti alla materia del diritto industriale richiedesse un’adeguata preparazione professionale ed un notevole tecnicismo da parte dei giudici investiti degli stessi. Proprio la mancanza di specializzazione è stata causa, da un lato, della difficoltà, talvolta, di comprendere ed approfondire tematiche richiedenti un impegno di analisi contrassegnato da conoscenze tecniche e specialistiche e, dall’altro, di un eccessivo prolungamento dei tempi della giustizia. Nel tempo, le istanze di concentrazione delle competenze in materia di proprietà industriale in capo a pochi giudici specializzati e, insieme, il progressivo affermarsi di un «trend» verso la specializzazione professionale, hanno giocato un ruolo fondamentale nella istituzione delle sezioni specializzate, che sono state incardinate non presso tutti i Tribunali, ma esclusivamente presso 12 sedi giudiziarie scelte sulla base di valutazioni statistiche, per cui sono state preferite quelle sedi contrassegnate da un notevole carico di lavoro in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nonché in rapporto all’organico disponibile presso le stesse.
Il testo originario dell’art. 3 del D.Lgs. 168/2003 individuava la competenza delle sezioni specializzate nelle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. A seguito delle modifiche apportate dall’ultimo decreto sulle liberalizzazioni, che ha integralmente riscritto il citato art. 3, le sezioni specializzate avranno una competenza molto più vasta, che investe tutto il contenzioso relativo alle attività economiche.
In particolare, le rinnovate sezioni specializzate, oltre a giudicare delle cause in materia di proprietà industriale, di concorrenza sleale interferente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e di diritto d’autore, saranno altresì competenti:
a) per le azioni di classe di cui all’art. 140bis del D.Lgs. 206/2005, per cui la relativa domanda andrà proposta al Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata (in questo senso dispone il nuovo comma 4 dell’art. 140bis);
b) relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile (società per azioni e in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, per le seguenti cause:
- tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
- relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- tra soci e società;
- in materia di patti parasociali;
- contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- relative a rapporti di controllo, di coordinamento fra società e interni al gruppo cooperativo paritetico (artt. 2359, co 1, n. 3), 2497septies e 2545septies c.c.);
- relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in sostanza per gli aspetti concernenti l’esecuzione del contratto).
Il decreto prevede che le nuove disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Come precisato dal Ministro della giustizia Severino, il «nuovo» Tribunale dovrebbe assicurare maggiore celerità nei processi che vedono protagoniste le imprese, anche aumentando la qualità del servizio, attraverso una migliore qualificazione di chi è chiamato a decidere su materie così specialistiche. E’ auspicabile, infatti, che magistrati specializzati ed esperti del settore contribuiscano ad una deflazione del sistema, potendo vantare dalla loro una capacità cognitiva e di analisi che li pone in grado di pervenire in tempi rapidi ad una decisione.
24 Gennaio 2012