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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale Abruzzo, 9 agosto 2013, n. 26
Valorizzazione del turismo naturista
 

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 157/11 del 30 luglio 2013, pubblicata nel BURA 21 agosto 2013, n. 79 Speciale ed entrata in vigore il 22 agosto 2013)


Art. 1
(Definizioni)


1. Si definisce naturismo un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.


Art. 2
(Finalità del naturismo)


1. Il naturismo si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all'aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale che si realizza, quando possibile, in spazi privati e pubblici.


Art. 3
(Competenze della Regione)


1. La Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.
2. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove l'individuazione di aree libere da destinare alla pratica del naturismo.


Art. 4
(Aree pubbliche destinate al naturismo)


1. I Comuni ed i competenti enti, anche in accordo tra loro, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano e destinano spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.
2. Ferme restando le aree pubbliche già destinate al naturismo per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme, nelle aree pubbliche destinate al naturismo possono essere costruiti, nel rispetto della normativa in materia, semplici infrastrutture o servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettosi dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici ed ambientali esistenti.
3. Le aree pubbliche destinate al naturismo, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, nella misura non superiore al 50%, possono essere concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nelle aree di cui al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore, il canone è adeguato allo scopo sociale e all'eventuale assenza di attività commerciale; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso è garantita la possibilità di attrezzare l'area in modo da consentirne il miglior funzionamento e la fruizione.
5. Il Comune controlla l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revoca la concessione o la licenza.
6. Trascorso il termine di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica del naturismo, le organizzazioni, le associazioni, le società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere all'ente competente l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica del naturismo, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione ad essa. L'amministrazione provvede alla richiesta con atto scritto e motivato, entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego l'amministrazione si impegna attivamente ad individuare e destinare aree alternative rispetto a quelle individuate dai soggetti richiedenti.


Art. 5
(Aree private destinate al naturismo)


1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti in materia di turismo e ai vincoli vigenti nella zona su cui insiste la struttura.


Art. 6
(Vigilanza delle strutture)


1. I gestori delle strutture destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilano sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione.


Art. 7
(Delimitazione e segnalazione delle aree)


1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista sono resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l'inizio della zona naturista.


Art. 8
(Clausola di invarianza)


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.


Art. 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



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