(B.U.14 Novembre 2013, n. 46)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
(Sostituzione dell' articolo 23 della l.r. 18/2007)
1. L' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, è sostituito dal seguente:
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Art. 23. (Funzioni di coordinamento delle aziende sanitarie regionali)
1. Al fine di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono esercitate a livello di aree interaziendali di coordinamento, cui afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla Giunta stessa, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)), nonché le funzioni di gestione e sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate, esercitate dall'ente strumentale della Regione individuato con deliberazione di Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.
2. Al fine della realizzazione della funzione di coordinamento, la Giunta regionale, previa consultazione dei direttori generali interessati e sentita la commissione consiliare competente, individua, all'interno di ciascuna area interaziendale, l'azienda sanitaria o le aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area interaziendale.
4. Il livello interaziendale di coordinamento rappresenta, di norma, la dimensione strategica ed operativa ottimale per assicurare l'attuazione in modo integrato della programmazione socio-sanitaria regionale.
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2. L'efficacia della disposizione sostitutiva di cui al comma 1 decorre a far data dal 1° gennaio 2014.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale procede all'individuazione delle aree interaziendali di coordinamento di cui all' articolo 23, comma 1 della l.r. 18/2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 2
(Decadenza degli organi e liquidazione delle Federazioni sovrazonali)
1. A far data dal 1° gennaio 2014 è disposto, secondo le modalità di cui al Libro V, Capo VIII del codice civile, lo scioglimento delle Federazioni sovrazonali istituite dall' articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale); contestualmente gli organi sociali avviano gli adempimenti necessari alla liquidazione delle rispettive società consortili.
Art. 3
(Trasparenza atti)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, le modalità, i tempi di trasmissione e di pubblicazione on line degli atti deliberativi delle aziende sanitarie regionali.
Art. 4
(Abrogazioni)
1. A far data dal 1° gennaio 2014 sono abrogati i commi 3 e 4 dell' articolo 2 della l.r. 3/2012 ed è soppresso il punto 2 dell'allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 3 aprile 2012 (Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 ed individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della salute e della Scienza di Torino e delle Federazioni sovrazonali).
Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 13 novembre 2013
p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Gilberto Picchetto Fratin