Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; Il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all' articolo 2 della l.r. 21/2005 )
1. All'elencazione di cui all' articolo 2, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), dopo il secondo trattino è inserito il seguente: " - la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; ".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 27 settembre 2013
Marini