L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) è inserito il seguente:
" 1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. ".
Art. 2
(Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 , le parole: " pari al " sono sostituite dalle seguenti: " determinata dalla Giunta regionale non oltre il ".
Art. 3
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 26 febbraio 2014
Marini