Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è inserito il seguente:
" 1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell'orario di lavoro. Dall'applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall'impiego di una unità a tempo pieno. ".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 27 settembre 2013
Marini