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Testo coordinato del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25
Testo del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia
 
Art. 1
Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia puo' avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l 'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico.))
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui al comma 1)) sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarita', anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza ((nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1)).
4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

(G.U. n. 109 del 13 maggio 2014)


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