Testo del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2015),
coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2015, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti in materia
economico-sociale.».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici
1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della
funzionalita' degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, e' disposto l'immediato utilizzo
delle risorse gia' assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015
e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. E'
altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Tabella A
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Albareto Importo totale 205.000,00
Bardi Importo totale 180.000,00
Bedonia Importo totale 74.000,00
Calestano Importo totale 50.000,00
Compiano Importo totale 20.000,00
Palanzano Importo totale 10.000,00
Pellegrino Importo totale 70.000,00
Varsi Importo totale 120.000,00
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Bettola Importo totale 200.000,00
Bobbio Importo totale 170.000,00
Farini Importo totale 350.000,00
Ferriere Importo totale 450.000,00
Lugagnano Val D'Arda Importo totale 50.000,00
Morfasso Importo totale 150.000,00
Piacenza Importo totale 500.000,00
Podenzano Importo totale 100.000,00
Ponte dell'Olio Importo totale 220.000,00
Pontenure Importo totale 250.000,00
Rivergaro Importo totale 350.000,00
San Giorgio Piacentino Importo totale 50.000,00
Travo Importo totale 50.000,00
Vigolzone Importo totale 60.000,00
(( Art. 1 bis
Misure urgenti in materia di attivita' di pubblica utilita'
1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuita' nello svolgimento delle attivita' di pubblica utilita' di
cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma
2». ))
Art. 2
Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la
cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola
volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando,
sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza,
l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il
provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie
attribuzioni ai sensi del presente decreto».
(( 1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi
aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo
programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione
all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se
adottato, cessa di avere efficacia».
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal
comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di
entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria,
l'unicita' del soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo di energia elettrica e'
verificata alla data del 1° gennaio 2016. ))
Art. 3
Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14
settembre 2015
1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14
settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato
di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilita' interno e' ridotto di 4 milioni di euro per la
provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti
fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli
obiettivi e' operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del
patto di stabilita' interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non
trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.
(( 1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le
spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito,
per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal
Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma
1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito internet
istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo
periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti
superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale
alle rispettive richieste. ))
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
(G.U. n. 279 del 30 novembre 2015)