Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.».
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020
Art. 1
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021));
d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;
((d-bis) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))
((Art. 1-bis
Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n.  28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))
((Art. 1-ter
Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))
Art. 2
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.