Art. 1
Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)
1. E' sospesa l'acquisizione da parte del Comune del Documento Unico di regolarità contributiva degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Modifica all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007
1. Al comma 4 dell'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: ''DURC da parte del'' sono inserite le seguenti: ''cedente e del''.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.