IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che:
a) per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
b) la detrazione prevista dal citato art. 13 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
d) non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
Visto l'art. 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014;
Considerato che ai sensi del predetto art. 3, il contributo di cui sopra e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102 del 2013, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico-fiscali i predetti dati relativi alle stime di gettito da imposta municipale propria;
Ritenuta necessaria una verifica della distribuzione dei predetti dati al 31 ottobre 2013, in coerenza con il disposto dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, con riferimento a particolari situazioni locali connesse alle relative stime pubblicate nel maggio 2013;
Ritenuto conseguentemente di procedere ad accantonare, a valere sul fondo disponibile di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013, l'importo di 25.000.000,00 euro da distribuire ai comuni, come conguaglio per lo stesso anno 2013, con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 settembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito
dell'imposta municipale propria per l'anno 2013
1. Il contributo complessivo di euro 2.327.340.486,20 attribuito per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna dall'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, a titolo di rimborso per minor gettito IMU dell'anno 2013, e' ripartito, al netto di 25.000.000,00 di euro, per l'importo di euro 2.302.340.486,20 a favore di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco A, allegato al presente decreto, calcolata in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria del 2012, tenendo conto altresi' dei versamenti effettivi per l'anno 2012, cosi' come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 2
Verifiche successive
1. L'assegnazione dei conguagli ai singoli comuni in relazione all'accantonamento di 25.000.000,00 di euro di cui all'art. 1, e' disposta con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2013, tenuto conto anche delle esigenze di rettifica del gettito rispetto alle stime pubblicate nel maggio 2013 riscontrate in alcuni comuni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2013
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
(G.U. n. 233 del 4 ottobre 2013)