Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 agosto 2013
Art. 1
Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 secondo comma dello Statuto regionale e dell'articolo 83 della L.R. 6 settembre 2001 n. 34, è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. - allegato alla presente legge.
Art. 2
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 secondo comma dello Statuto Regionale e dell'articolo 83 della L.R. 6 settembre 2001 n. 34, è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. - allegato alla presente legge.
Art. 3
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.