Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana il seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, comma secondo lettera s) e comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 118, comma 1, della Costituzione;
Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 ''Disposizioni in materia di energia'');
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art.27 comma 28 della Legge 23 luglio 2009, n. 99);
Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n.45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011 n.66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
Visto il regolamento interno della Giunta regionale n.2 del 15 novembre 2010;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 10 maggio 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno
della Giunta regionale 2/2010;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 28maggio 2012, n. 470 avente ad
oggetto ''Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011 n.66
(Legge finanziaria per l'anno 2012). Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto'';
Visto il parere favorevole della III commissione consiliare ''Sviluppo economico'' espresso nella
seduta del 2 luglio 2012;
Visto l'ulteriore parere favorevole della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del
Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n.2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2012, n. 836;
Considerato quanto segue:
1. l'articolo 16, comma 1 del d.lgs.22/2010 stabilisce che i titolari di permesso di ricerca e di
concessione di coltivazione devono corrispondere all'autorità competente un canone annuo
anticipato per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso e di
concessione;
2. l'articolo 16, comma 4 del d.lgs.22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica
a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari ulteriori
contributi rapportati ai kilowattora di energia elettrica prodotta;
3. l'articolo 16, comma 4, del d.lgs.22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica
a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, i contributi versati dai concessionari di dette
risorse spettano:
a) per una parte, direttamente ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato;
b) per altra parte, alla Regione;
4. la Regione ha inteso delegare ai comuni il compito di riscuotere la quota regionale dei contributi
di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010;
5. l'articolo 136 della l.r.66/2011 ha riformato l'articolo 7 della l.r.45/1997 delegando agli enti
locali delle aree geotermiche la riscossione della quota regionale delle risorse derivanti dai
contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4 del d.lgs.22/2010 e ha rinviato ad un
regolamento per la disciplina di dettaglio dei criteri e delle modalità a cui gli enti locali medesimi
devono attenersi nella destinazione e riscossione delle risorse derivanti da tali contributi;
6. l'articolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010 fa salvi gli accordi già sottoscritti tra le regioni e gli
operatori, per i quali l'entità dei contributi di riferimento resta quella già in vigore alla data di
sottoscrizione degli accordi stessi.
si approva il presente regolamento:
Art.1
- Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche), il presente regolamento definisce le modalità e i criteri a cui gli enti locali delle aree geotermiche si attengono nella riscossione e nella destinazione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).
Art. 2
- Modalità di riscossione
1. La riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici è delegata ai comuni delle aree geotermiche che la effettuano in conformità al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. I comuni delle aree geotermiche, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente, possono effettuare la riscossione d i cui al comma 1 anche tramite organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati.
Art. 3
- Ripartizione delle risorse tra i comuni e loro destinazione. Intesa tra gli enti locali delle aree geotermiche
1. Le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010 sono ripartite fra i comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque, una quota non inferiore al 60 per cento ai comuni sede di impianti.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti diretti a:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con
particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate.
3. E' data priorità ai:
a) progetti integrati di area, che prevedano il coinvolgimento di almeno due comuni;
b) progetti cantierabili;
c) progetti per i quali è richiesta una minore intensità di aiuto;
d) progetti specifici di produzione di energia mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo e priorità ai teleriscaldamenti urbani a fluido geotermico, alla produzione di energia elettrica prodotta dal surriscaldamento del vapore geotermico con caldaie alimentate a biomassa e con priorità per quei progetti che prefigurano un sistema di rete sul territorio;
e) progetti infrastrutturali comprendenti sia infrastrutture materiali che immateriali, ed anche interventi a favore di una edilizia eco -sostenibile pubblica e privata utilizzando il modello sperimentato con distretti energetici abitativi (DEA), di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2007, n.227 (Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti Energetici Abitativi) ;
f) progetti di sviluppo turistico, produttivo e commerciale con produzione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
g) progetti di sviluppo socio-economico e culturale.
4. I comuni delle aree geotermiche stipulano un'intesa fra loro di durata annuale, rinnovabile, per stabilire le modalità di riscossione, le modalità con cui destinare le risorse ai progetti di cui al comma 2 ed il relativo procedimento di selezione dei progetti.
Art.4
- Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs.22/2010 ed alla l.r.45/1997.
Art.5
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.