Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;
Visto l' articolo 42 , comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare gli articoli 19 e 20 che istituiscono il garante della comunicazione, ne stabiliscono le funzioni e rinviano ad apposito regolamento la disciplina dell'esercizio di tali funzioni;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 8 del 5 giugno 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 ;
Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla sesta commissione consiliare "Territorio e Ambiente" nella seduta del 12 luglio 2006;
Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla sesta commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni;
emana il seguente Regolamento:
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata "legge regionale", il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.
Art. 2
- Finalità
1. La disciplina delle funzioni del Garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all' articolo 48 della legge regionale, e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell' articolo 10 della stessa legge.
Art. 3
- Nomina del garante della comunicazione
1. Il Garante della comunicazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Garante è scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia, della scienza della comunicazione, della programmazione.
3. Il Garante è scelto fra il personale di qualifica dirigenziale appartenente alla struttura regionale, o fra soggetti esterni ad essa.
4. Qualora il Garante appartenga alla struttura regionale, è scelto al di fuori del personale assegnato alla direzione generale competente in materia di politiche territoriali e ambientali.
Art. 4
- Indennità e rimborsi
1. Qualora il Garante della comunicazione appartenga alla struttura regionale, svolge la funzione di Garante a titolo gratuito.
2.Qualora il Garante della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 19 comma 2 ter della legge regionale. (1)
2 bis.La Giunta regionale assicura al Garante, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. (2)
3. Il Garante ha diritto al rimborso spese spettanti ai dirigenti regionali in missione.
Art. 5
- Durata in carica e incompatibilità
1.Il Garante è nominato per un periodo corrispondente alla legislatura e può essere confermato una sola volta. (3)
2. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Garante.
3.Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis dell’articolo 19 della legge regionale, qualora il garante della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, l’eventuale conferimento da parte di altre amministrazioni di ulteriori incarichi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è effettuato previa acquisizione della autorizzazione del direttore generale competente in materia di governo del territorio, che valuta e dichiara la conciliabilità tra l’attività del Garante regionale e quella da svolgere. (4)
Art. 6
- Compiti del garante della comunicazione
1. Il Garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Regione sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:
a) fissa, fino dall'avvio del procedimento, i criteri cui il responsabile del procedimento deve attenersi per garantire la partecipazione dei cittadini, proponendo anche integrazioni al piano di comunicazione predisposto dal responsabile stesso;
b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatori e normativi;
c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;
d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;
e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
f) assicura i rapporti con i Garanti della comunicazione dei comuni e delle province assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia nel perseguimento delle finalità che la legge regionale affida all'istituto del Garante della comunicazione;
g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale.
Art. 7
- Rapporto consuntivo
1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell' articolo 20 comma 2 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all' articolo 16 , comma 3 della legge regionale.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, al Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all' articolo 48 della legge regionale, ed alle relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell' articolo 10 della stessa legge, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio regionale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.
3. Nel rapporto consuntivo il garante:
a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.
Art. 8
- Sede e personale
1.L'ufficio del Garante della comunicazione ha sede presso la direzione generale competente in materia di governo del territorio. (5)
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante della comunicazione si avvale del personale in servizio presso la Regione che gli viene assegnato al momento della sua nomina.
3. Qualora si manifesti necessario, il Garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione delle strutture regionali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.