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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Regolamento regionale 5 marzo 2004, n. 2
Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti
 
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1) Il presente regolamento, in attuazione della legge n. 363 del 24 dicembre 2003 e dell'art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 aprile 2003 disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.
2) Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizio-ni segnalate localmente.

Art. 2
(Aree sciabili)

1) Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.
2) All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i Comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rap-presenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree.
3) I Comuni interessati, inoltre, provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

Art. 3
(Gestione impianti)

1) I Comuni e/o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono tenuti a:
a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;
b) assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;
c) provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti.

Art. 4
(Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi)

1) I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, devono stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.
2) I gestori di cui al comma 1 devono altresì stipulare per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assi-curativa della responsabilità civile per i danni da questi provocati a persone durante le attività sportive svolte all'interno delle aree stesse, il cui costo è ricompreso, in tutto o in parte, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.
3) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento DI UNA SOMMA DA Euro 15,000,00 A Euro 45.000,00.

Art. 5
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1) Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite del Ministero della Salute.
2) Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento DI UNA SOMMA DA 30 euro A 150 euro.
3) Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento DI UNA SOMMA DA 5.000 euro A 100.000 euro.
4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 6
(Velocità)

1) Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituiscano pericolo per l'incolumità altrui.
2) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 7
(Precedenza)

Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 8
(Sorpasso)

1) Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2) Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 9
(Incrocio)

Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 10
(Stazionamento)

1) Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi delle piste.
2) Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3) In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margi-ni di essa.
4) Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 11
(Omissione di soccorso)

Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque sta-zione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento DI UNA SOMMA DA 250 euro A 1. 000 euro.

Art. 12
(Sci fuoripista esci-alpinismo)

1) I Comuni e/o i gestori degli impianti di risalita non so-no responsabili degli incidenti che possono verificar-si nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti mede-simi.
2) I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 13
(Snowboard)

Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 14
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


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