NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Regolamento regionale 09 febbraio 2005 n. 29/R
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Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 Norme per il trasporto pubblico locale).
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Visto l`articolo 121 della Costituzione, quarto comma, cosi` come modificato dall`articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); Visto l`articolo 14, comma 2, della l.r. 42/1998 che prevede che l`esercizio dei servizi autorizzati e` disciplinato con regolamento dell`ente competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della l. r. 42/1998; Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 1 febbraio 2005 con la quale e` stato approvato il regolamento regionale di attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
emana il seguente Regolamento
CAPO I Norme generali
ARTICOLO 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003 n. 33, disciplina le modalita` del rilascio del titolo per l`effettuazione di servizi autorizzati di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale.
CAPO II Titolo autorizzativo
SEZIONE I Disposizioni generali
ARTICOLO 2 (Ambito di competenza)
1. La struttura regionale competente rilascia l`autorizzazione all`esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di cui all`articolo 2, comma 1, lettera c), l.r. 42/1998, per i servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilita` con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il Comune di Piombino in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilita` marittima aventi rilevanza a livello regionale. 2. L`autorizzazione relativa ai servizi che interessano il territorio di due regioni, con percorso prevalente nella Regione Toscana, e` rilasciata previa richiesta di parere alla regione limitrofa interessata.
ARTICOLO 3 (Modalita` di rilascio dell`autorizzazione)
1. La domanda dei soggetti interessati all`autorizzazione dei servizi di cui all`articolo 14 della l.r. 42/1998 contiene gli elementi indicati nello schema tipo allegato al presente regolamento (allegato A).
2. L`autorizzazione non e` soggetta a limiti temporali. 3. In caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione regolarmente formulata e senza motivi ostativi al suo accoglimento, ma relativa a servizi interregionali, il dirigente della struttura regionale competente provvede all`immediato invio della medesima alla regione limitrofa interessata, dando alla stessa il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a/r per esprimere eventuali pareri contrari al rilascio dell`autorizzazione medesima. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni il dirigente responsabile procede al rilascio dell`autorizzazione. 4. Nel caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione relativa a nuovi percorsi per la quale occorra acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarita` del servizio relativo all`idoneita` del percorso ed all`ubicazione delle fermate di cui all`articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita` dell`esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il dirigente della struttura regionale competente comunica all`interessato la sospensione del procedimento fino all`acquisizione del relativo nulla osta. 5. Le eventuali modifiche, concernenti percorso, programma di esercizio, e tariffe del servizio, anche in relazione ad altre prestazioni o servizi comprese nella tariffa medesima, specificate nella domanda di cui al comma 1, sono comunicate alla struttura regionale competente e si considerano accolte qualora non venga comunicato all`interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 6. La cessazione del servizio autorizzato e` comunicata alla struttura regionale competente trenta giorni prima dell`interruzione del servizio e della stessa e` data adeguata informazione all`utenza. 7. Per i servizi autorizzati con finalita` turistiche, eserciti su prenotazione, e` ammessa la soppressione della corsa ove i passeggeri coprano meno del trenta per cento dei posti disponibili; in tal caso gli utenti sono informati almeno ventiquattro ore prima dell`orario di effettuazione della corsa medesima.
ARTICOLO 4 (Diniego)
1. L`autorizzazione non e` rilasciata nei seguenti casi:
a) ove il richiedente non risulti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita` europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l`accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali); b) ove la domanda di autorizzazione non contenga gli elementi indicati nello schema tipo (allegato A) di cui all`articolo 3,comma 1; c) ove sia stato negato il nulla osta di cui all`articolo 3,comma 4; d) ove l`effettuazione del servizio richiesto comporti sottrazione di utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di cui all`articolo 2 della l.r. 42/1998, la sottrazione dell`utenza e` valutata in base alle caratteristiche del servizio proposto, con particolare riferimento al percorso, al programma di esercizio, alle tariffe ed all`offerta di ulteriori servizi complementari; i servizi corrispondenti a quelli di Gran Turismo in essere al momento dell`entrata in vigore del presente regolamento non determinano sottrazione di utenza ai servizi programmati; e) ove la regione limitrofa abbia espresso parere negativo in ordine ai servizi interregionali.
ARTICOLO 5 (Decadenza)
1. L`autorizzazione e` soggetta a decadenza quando vengono meno i requisiti previsti dal d.m. trasporti n. 448/1991.
SEZIONE II Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 6 (Norma transitoria)
1. Le imprese concessionarie di autolinee di Gran Turismo operanti al momento dell`entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzate ad esercire i servizi previsti nel programma di esercizio assentito.
ARTICOLO 7 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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