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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto del Ministero della salute 8 luglio 2014, n. 137
Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' per il 2012);
Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalita' sanitarie operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, e in particolare la norma transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, "la definizione dell'incremento della quota variabile, di cui all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all'articolo 49 comma 1 lettera B.1";
Considerato che in data 23 aprile 2013 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006 - 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione effettuata dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691 del 6 marzo 2014;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009 reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente regolamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro
Lorenzin

Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4052

Art. 1.

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, in attuazione di quanto disposto dalla norma transitoria n.1 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202, disciplina l'incremento della quota variabile spettante per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, dell'A.C.N. reso esecutivo con il D.M. 3 marzo 2009, n. 63.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tenuto conto del maggiore impegno richiesto ai medici ambulatoriali, specialisti e generici e alle altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori SASN, per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1 succitato, per:
a) il potenziamento e lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'attivita' svolta;
b) l'incremento degli assistiti per effetto della tendenziale riduzione del numero dei medici fiduciari operanti sul territorio;
c) l'adeguamento delle procedure amministrativo-sanitarie alle direttive del Ministero della salute;
d) i maggiori oneri derivanti dall'attivita' di controllo medico-legale svolta dall'INAIL ex IPSEMA; il personale predetto partecipa al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie mediante attribuzione di una quota finalizzata a remunerare il progressivo miglioramento delle prestazioni legate al servizio di assistenza sanitaria al personale navigante.
2. Per le finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1, la quota variabile prevista dall'articolo 20 parte B, punto B.1. dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 e' incrementata di € 0,46 per ora d'incarico e la quota variabile prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera B.1., del medesimo ACN e' incrementata di € 0,33 per ora d'incarico.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo la violazione degli obblighi connessi alle attivita' di cui al comma 1, ed in particolare:
a) il mancato aggiornamento dei dati sul sistema NSIASN;
b) l'inosservanza delle direttive del Ministero della salute, ed in particolare di quelle adottate nel rispetto delle norme cd. anticorruzione;
c) la mancata collaborazione con l'ufficio SASN nell'ambito dell'attivita' di controllo medico-legale esercitata dall'INAIL ex IPSEMA; comportera', ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari previste dall'ACN di riferimento, la mancata corresponsione dell'incremento della quota variabile di cui al comma 2 per 3 mensilita'.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dal presente Accordo sono pari a 254.250 euro e sono compresi nell'ambito di quelli gia' determinati dall'articolo 53 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202.
Roma, 23 aprile 2013 Per il Ministero della salute --------------------------------------------------- Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali SUMAI --------------------------------------------- SNUBCI- UIL ---------------------------------------

(G.U. n. 216 del 17 settembre 2014)


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