(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 168/5 del 10 dicembre 2013, pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)
Art. 1
(Razionalizzazione delle spese per il personale)
1. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta ed il Consiglio regionale incrementano stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1 aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 2
(Attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011)
1. La Giunta ed il Consiglio regionale adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi ed in attuazione del comma 4, dell'art. 16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
2. In attuazione del comma 5, dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, in relazione ai processi di cui al comma 1, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dagli articoli 12 e 16 del D.L. n. 98/2011 ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3. I piani adottati ai sensi del comma 1 sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Le disposizioni della presente legge non comportano aggravio di spesa per il bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.