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NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Tutela dei diritti fondamentali

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Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07.10.2009
Provvedimento
 

L'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la segnalazione in atti del 15 settembre 2009 con la quale taluni consiglieri comunali hanno dichiarato che il Comune di Cinto Caomaggiore ha pubblicato, nel proprio sito web istituzionale, la delibera di Giunta comunale YW, avente ad oggetto "Ricovero in sezione accoglienza ed assistenza per stato vegetativo di XY e compartecipazione al pagamento della retta", nel cui testo, integralmente visibile sul medesimo sito, sono riportati per esteso nome e cognome sia del beneficiario, in condizione di stato vegetativo, sia del padre del predetto soggetto, relativamente a un contributo economico di natura sociale erogato per la compartecipazione alle relative spese di ricovero in strutture residenziali e in considerazione della situazione socioeconomica del nucleo familiare in questione;
VISTO che con la medesima nota è stato segnalato che il suddetto Comune di Cinto Caomaggiore ha altresì pubblicato nel proprio sito web istituzionale la delibera di Giunta comunale KX, avente ad oggetto "Conferma presa in carico di ricovero utenti inabili o indigenti presso case di riposo – anno 2009", nel cui testo, integralmente visibile sul medesimo sito, sono riportati nome e cognome dei beneficiari, in quanto soggetti indigenti, di contributi per sostenere il pagamento della retta di ricovero in strutture protette;
VISTO l'accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio del Garante in data 28 settembre 2009 in base al quale è stato verificato che nel suddetto sito web sono ancora pubblicate le predette delibere di Giunta comunale YW e KX disponibili in formato elettronico, rispettivamente, agli indirizzi http://www.comune.cinto.ve.it/... (delibera WY) e http://www.comune.cinto.ve.it/... (delibera KX);
VISTO che dal predetto accertamento preliminare risulta che la suddetta deliberazione di Giunta comunale YW riporta il nome e cognome del beneficiario di contributi per il ricovero in strutture residenziali, XY, nonché del padre del predetto soggetto, ZQ, menzionando anche i motivi della concessione del beneficio ("stato vegetativo" del beneficiario, "situazione socioeconomica della famiglia");
RILEVATO che dal predetto accertamento preliminare risulta che la suddetta deliberazione di Giunta comunale KX riporta il nome e cognome dei beneficiari di contributi per il ricovero in strutture di accoglienza, QY, HZ e WJ, menzionando anche i motivi della concessione del beneficio ("persone indigenti", "persone in stato di bisogno");
VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato verificato, inoltre, che i files contenenti i predetti nominativi sono immediatamente visibili in rete tramite l'inserimento delle relative generalità nei più diffusi motori di ricerca esterni al sito istituzionale del Comune di Cinto Caomaggiore e che nei medesimi motori di ricerca esterni l'abstract dell'esito della ricerca riporta nome e cognome dei suddetti beneficiari, nonché i motivi della concessione del beneficio;
VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni (soggetto "in stato vegetativo") per la concessione dei contributi erogati dal Comune di Cinto Caomaggiore finalizzati al ricovero in strutture residenziali –riguardanti anche soggetti diversi dal beneficiario- configura una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato;
CONSIDERATO che il Codice dispone che il trattamento dei dati può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime (art. 68, commi 1 e 3 );
CONSIDERATO che il Codice vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8);
CONSIDERATO che è, pertanto, indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti che attribuiscono benefici economici o di altro genere con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" disponibili sul sito www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1407101; in G.U. 25 maggio 2007, n. 120, in particolare il paragrafo n. 10.1);
VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni per la concessione dei contributi erogati dal suddetto Comune per il ricovero in strutture residenziali ("situazione socioeconomica della famiglia"), nonché per il ricovero in case di riposo per anziani e dei predetti altri dati personali associati alla particolare categoria dei soggetti destinatari del contributo ("persone indigenti", "persone in stato di bisogno"), configura una diffusione di dati eccedenti rispetto la finalità perseguita di applicazione della disciplina in materia trasparenza amministrativa;
CONSIDERATO che è, altresì, necessario adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti che attribuiscono benefici economici o di altro genere con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione di informazioni che possano creare disagio all'interessato o esporlo a conseguenze indesiderate (es., indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (es. soggetti anziani) (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" citate, in particolare il paragrafo n. 10.1);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare, anche d'ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RITENUTO necessario, in ragione della particolare tipologia di informazioni oggetto di diffusione, riguardanti lo stato di salute del beneficiario di contributi economici, e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per l'interessato medesimo, vietare al Comune di Cinto Caomaggiore la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato contenuti nella delibera di Giunta comunale YW reperibile sotto forma di documento elettronico sul sito istituzionale del Comune sia all'indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/..., sia attraverso altri indirizzi o maschere di ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO altresì necessario, per i predetti motivi, prescrivere al Comune di Cinto Caomaggiore di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca (Google e Yahoo) al fine di sollecitare la rimozione della copia web della predetta delibera YW dagli indici e dalla cache dei predetti motori di ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RITENUTO necessario, in ragione della particolare tipologia di informazioni oggetto di indiscriminata diffusione, riguardanti le condizioni socioeconomiche dei beneficiari di contributi economici, e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati medesimi, prescrivere al Comune di Cinto Caomaggiore di adottare opportuni accorgimenti, quali l'apposizione di diciture generiche o codici numerici da inserire non soltanto nel dispositivo, ma anche nel testo del documento in formato elettronico della delibera di Giunta comunale KX, al fine di evitare la diffusione dei dati idonei a rivelare le condizioni socioeconomiche degli interessati ivi contenuti mediante la relativa consultazione sul sito istituzionale del predetto Comune attraverso l'indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/..., a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO altresì necessario che il Comune di Cinto Caomaggiore effettui le opportune verifiche affinché la pubblicazione sul sito web istituzionale di tutti gli atti, documenti, determinazioni e delibere sia conforme alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed, in particolare, al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice), nonché a quanto disposto nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" citate, con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione di informazioni eccedenti che possano creare disagio all'interessato o esporlo a conseguenze indesiderate (quali le condizioni socioeconomiche dei beneficiari di contributi economici);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIO' PREMESSO


IL GARANTE
a) ritenuta l'illiceità del trattamento,
vieta
al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato contenuti nella delibera di Giunta comunale YW relativa all'erogazione di contributi economici per la compartecipazione alle spese di ricovero in strutture residenziali mediante la consultazione sul sito istituzionale del Comune, sia attraverso il documento in formato elettronico consultabile all'indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/..., sia attraverso altri indirizzi o maschere di ricerca che potrebbero rendere ostensibile il medesimo documento in altro modo, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) prescrive al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca (Google e Yahoo) al fine di sollecitare la rimozione della copia web della delibera di Giunta comunale YW dagli indici e dalla cache dei predetti motori di ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
c) prescrive al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di adottare opportuni accorgimenti, quali l'apposizione di diciture generiche o codici numerici da inserire non soltanto nel dispositivo, ma anche nel testo del documento in formato elettronico della delibera di Giunta comunale KX, al fine di evitare la diffusione dei dati idonei a rivelare le condizioni socioeconomiche degli interessati ivi contenuti mediante la relativa consultazione sul sito istituzionale del Comune attraverso l'indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/..., a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento.
Roma, 7 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi


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