IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche legislative)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa - e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 - Norme sul governo del territorio) la parola: ''trentasei'' è sostituita dalla seguente: ''sessanta''.
Art. 2
(Entrata in vigore)
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
Lavori preparatori
Disegno di legge ad iniziativa dell'Assessore Ermanno Russo adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 504 del 25 novembre 2013 (BURC n. 68 del 2 dicembre 2013).
Depositato in Consiglio regionale in data 3 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 490 del registro generale ed assegnato alla IV Commissione consiliare permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 dicembre 2013.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').
Note all'articolo 1.
Comma 1.
Legge Regionale 5 gennaio 2011, n. 1: ''Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).''.
Articolo 3: ''Termini''.
''1. Le istanze di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 19/2009 devono essere presentate entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.''.