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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Scuola, formazione e università - D.M.

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Decreto del Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca 10 ottobre 2013
Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1 agosto 2013
 
orrere dal terzo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Ogni altra modalita' o termine di trasmissione comporta l'inammissibilita' della domanda.
Art. 5

1. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalita' fissati dal precedente art. 4 - delle attestazioni previste dall'art. 3, verificata la relativa regolarita' e completezza provvede alla conseguente assegnazione dei rispettivi importi direttamente a favore delle scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi;
2. il finanziamento e' assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista dal precedente art. 4. L'elenco degli ammessi al beneficio sara' consultabile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
3. successivamente, le scuole, di cui al comma 1 del presente articolo, provvederanno al concreto trasferimento al competente Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalita' previsti, previa acquisizione della documentazione giustificativa all'uopo fornita da quest'ultimo secondo le indicazioni date da questa Direzione Generale politica finanziaria e bilancio, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell' istruzione universita' e ricerca al recapito di cui al precitato art. 4.
Art. 6

Non si da' luogo all'assegnazione delle quote dei contributi individuati nel precedente art. 1 qualora i rispettivi beneficiari non provvedano al puntuale adempimento di tutti gli oneri posti a loro carico dal presente decreto.
Art. 7

1. I soggetti beneficiari, che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali e' stata disposta la conseguente erogazione, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, all'indirizzo e con le modalita' di cui al precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei contributi assegnati, della contabilita' finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici;
2. qualora i contributi assegnati per interventi in favore delle istituzioni scolastiche risultino superiori alle reali necessita' di spesa in rapporto agli interventi realizzati, la differenza puo' permanere nei bilanci delle scuole assegnatarie, per interventi in materia di sicurezza inerenti iniziative nazionali definite da questo Ministero.
Art. 8

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il direttore generale
Filisetti

(G.U. n. 266 del 13 novembre 2013)





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