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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza del capo Dipartimento 2 aprile 2013 n. 72
Ordinanza di protezione civile per il superamento della situazione di criticita' determinatasi nella regione Calabria per le eccezionali avversita' atmosferiche del 22 e 23 novembre 2011. (GU n.84 del 10 aprile 2013)
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8 del 14 giugno 2012, nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 18 del 3 settembre 2012;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota n. 52772 del 14 febbraio 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:


Art. 1


1. La Regione Calabria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione Calabria e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento degli stessi e delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Il Presidente della Regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8 del 14 giugno 2012, che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente della Regione Calabria puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
9. Il Presidente della Regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 2 aprile 2013


Il Capo del dipartimento
Gabrielli



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