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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza del capo Dipartimento 29 marzo 2013 n. 71
Ordinanza di protezione civile per il superamento della criticita' nella regione Sicilia scaturita dalle avversità atmosferiche nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011. (GU n.84 del 10 aprile 2013)
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Vista la nota del 20 marzo 2013 del Presidente della Regione Siciliana;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:


Art. 1


1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi di cui in premessa, ivi compresi quelli finanziati dalla raccolta fondi tramite sms di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 luglio 2012.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Siciliana, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui ai comma 2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e con le restanti risorse che saranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile a fronte dei protocolli d'intesa di cui al comma 1. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso piano, giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi della presente ordinanza, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 29 marzo 2013


Il capo del Dipartimento:
Gabrielli



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