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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza del capo Dipartimento 29 marzo 2013 n. 69
Ordinanza di protezione civile per il superamento della criticita' nella regione Veneto determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali. (GU n.82 del 8 aprile 2013)
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011, con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che gli interventi posti in essere hanno consentito il superamento dell'emergenza socio economica relativa al transito attraverso i canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, ma che permangono circostanze tali da far ritenere non superate le criticita' di natura ambientale connesse alle presenza di sedimenti inquinati presso i canali portuali;
Preso atto che le attivita' commissariali realizzate o programmate si inseriscono in un contesto piu' generale di risanamento ambientale, in cui a vario titolo sono chiamati ad operare diversi soggetti istituzionali, ed in particolare la Regione del Veneto, oltre al Magistrato alle Acque di Venezia, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorita' Portuale di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive al Comune di Venezia e alla Provincia di Venezia, tra i quali, in data 16 aprile 2012, e' stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe;
Preso atto che al fine di consentire l'allocazione dei fanghi di dragaggio e' stato sottoscritto, in data 31 marzo 2008, tra il Commissario Delegato per l'emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione delle laguna di Venezia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, l'Autorita' Portuale di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta (ora Acque Risorgive) nonche' alcuni soggetti privati, l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera (c.d. «Accordo Moranzani») e che in tale Accordo la sistemazione finale dei sedimenti di dragaggio e' collegata alla realizzazione di importanti opere compensative richieste dalla popolazione locale nell'ambito di un processo di «Agenda 21»;
Rilevato che il completamento delle opere previste nel suddetto Accordo di Programma riveste carattere di particolare importanza ed urgenza attesa la necessita' di dar seguito alle aspettative della popolazione locale e di consentire il definitivo smaltimento dei fanghi dragati e trattati e quindi il venir meno della criticita' ambientale in essere;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche al fine di operare la necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del 27 settembre e del 18 dicembre 2012 con cui, tra l'altro, il Commissario delegato ha indicato la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' volte al completamento degli interventi in regime ordinario;
Ritenuto pertanto di dover assicurare all'Amministrazione subentrante gli strumenti normativi e finanziari necessari al superamento del contesto critico e alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo Moranzani, avvalendosi anche di quanto previsto dal comma 4-ter, secondo periodo, dell'art. 5 della legge n. 225/1992;
Vista la nota del 1° ottobre 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della regione del Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:


Art. 1


1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Regione del Veneto e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticita' conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a quelli connessi, previsti nell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 marzo 2008 e successive modificazioni, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei medesimi canali e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia della Regione Veneto, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ing. Roberto Casarin, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza a trasferire al Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia della Regione Veneto la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Direttore di cui al comma 2, per l'espletamento delle iniziative di cui al medesimo comma puo' avvalersi delle strutture della medesima Regione, comprese le Agenzie regionali, le societa' a partecipazione regionale e i concessionari regionali. Per l'espletamento di tali iniziative il predetto Direttore puo' altresi' avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi previsti e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3256, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, la Regione Veneto puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto.
7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue sulle contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione del Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Per il compimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza il Direttore di cui al comma 2, per la durata massima di sei mesi, e' autorizzato a derogare, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, alle sotto elencate disposizioni:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 160-bis, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti strettamente connesse alle sopra citate disposizioni;
legge regionale 11 novembre 2003, n. 27, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37.
11. La Regione del Veneto, in considerazione della specialita' e complessita' degli interventi da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, che coinvolgono competenze diverse, si avvale dell'opera di una Commissione di coordinamento composta e costituita da sei rappresentanti degli enti interessati, e organizzata in un comitato tecnico di supporto. Con successivo provvedimento verranno disciplinate le modalita' di funzionamento della predetta Commissione e del comitato tecnico di supporto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
12. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia, potra' continuare ad avvalersi, ove previsto, di attivita' e iniziative di costante informazione e coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate, quali quelle previste dal processo di «Agenda 21».
13. Il Direttore di cui al comma 2 a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 29 marzo 2013


Il capo del dipartimento
Gabrielli



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