(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 166/4 del 12 novembre 2013, pubblicata nel BURA 4 dicembre 2013, n. 44 ed entrata in vigore il 5 dicembre 2013)
Art. 1
(Finalità)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato Osservatorio, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) per la promozione della piena inclusione delle persone con disabilità nella società.
Art. 2
(Obiettivi)
1. L'Osservatorio svolge funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza alle politiche inclusive in materia di disabilità e accessibilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed internazionale, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali e interdisciplinari tra gli organi regionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.
Art. 3
(Compiti dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi anche della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione;
c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità, anche su richiesta della Giunta regionale o della competente Commissione consiliare;
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche con l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e con azioni di sensibilizzazione della società civile;
f) collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la necessaria assistenza tecnica;
g) studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della convenzione ONU;
h) rilevazione, studio, analisi e promozione dell'attuazione dell'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 4
(Composizione)
1. L'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale e ha durata pari a quella della Legislatura regionale.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
c) il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;
d) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.);
e) sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
f) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Abruzzo dallo stesso indicato;
g) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
3. La nomina dell'Osservatorio avviene previo avviso pubblicato dal Servizio competente del Consiglio regionale.
4. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio ciascuna associazione di cui al comma 2, lettera e) può designare un proprio rappresentante.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
Art. 5
(Partecipazione ai lavori)
1. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali in materia di sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
3. L'Osservatorio può avvalersi della consulenza e della collaborazione, a titolo gratuito, di figure di Disability Manager.
Art. 6
(Funzionamento)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto il funzionamento dell'Osservatorio individuando la struttura regionale di supporto dello stesso nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Osservatorio ha comunque l'obbligo di riunirsi a scadenza trimestrale.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 8
(Disposizioni di attuazione)
1. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro il termine di scadenza della Legislatura in corso e dura in carica per l'intera Legislatura successiva a quella della sua nomina.
Art. 9
(Abrogazione)
1. La legge regionale 19 aprile 1995, n. 53 (Istituzione del Comitato regionale per le politiche dell'handicap) è abrogata.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.