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NORMATIVA
Normativa nazionale - Direttive - Governo

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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2014
Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 14 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, in particolare l'art. 8,comma 1, che istituisce un Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali di Armamento con il compito, fra l'altro, di fornire pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - sui problemi e sulle prospettive del settore della produzione dei materiali di armamento in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali;
Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
Visto il DPCM 21 agosto 2013 concernente l'organizzazione
dell'Ufficio del Consigliere Militare, ove opera l'Area attivita' strategiche e infrastrutture critiche con il compito di coordinare le attivita' interministeriali per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato;
Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di derogare alle regole del mercato interno ed in particolare autorizza gli Stati membri a non fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza (lettera a.) e ad adottare specifiche misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico (lettera b.);
Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 7 dicembre 2006 sulla applicazione dell'art. 296 del Trattato istitutivo delle comunita' europee agli appalti pubblici della difesa, ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la Direttiva 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, recepita con decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista, altresi', la Comunicazione della Commissione europea «Verso un settore della difesa e della sicurezza piu' concorrenziale ed efficiente», del 24 luglio 2013, in particolare il paragrafo 2. in cui la Commissione afferma che intende potenziare ulteriormente il mercato interno della difesa e della sicurezza, garantendo la piena applicazione delle due direttive in vigore ed assicurando altresi' che tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte laddove venga invocato l'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per giustificare l'adozione di provvedimenti relativi agli aiuti di Stato,
Considerato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 aprile 2008, resa nella causa C-337/05, ha chiarito, tra l'altro, che la deroga prevista all'art. 296 del TCE ha carattere eccezionale e va quindi interpretata restrittivamente ed applicata caso per caso;
Ritenuto opportuno, anche alla luce delle modifiche normative intervenute in materia, procedere ad una revisione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2009 che disciplina le modalita' applicative per il ricorso all'art. 296 del Trattato istitutivo delle comunita' europee da parte delle amministrazioni dello Stato;
Emana la seguente direttiva:
1. Oggetto e ambito di applicazione.
1. Con la presente direttiva si forniscono orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in conformita' alle indicazioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 7 dicembre 2006, nonche' nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, e si stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle conseguenti attivita' interministeriali
2. La presente direttiva si applica all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto. Per l'affidamento dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la presente direttiva non trova applicazione e le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti secondo la procedura prevista dal medesimo art. 17.
2. Criteri.
1. Il mancato ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di forniture, lavori o servizi nei settori della difesa e della sicurezza e' consentito unicamente nel caso in cui il ricorso a detta procedura possa compromettere interessi essenziali di sicurezza dello Stato, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 346 TFUE.
2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici devono verificare, in relazione allo specifico affidamento:
a) quale interesse essenziale della sicurezza dello Stato si intenda tutelare;
b) quale sia il legame tra detto interesse e la specifica decisione relativa all'affidamento da effettuare;
c) perche' la non applicazione della normativa europea sugli appalti pubblici al caso specifico sia necessaria alla tutela di un interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
d) che l'obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni sensibili per la tutela di interessi essenziali della sicurezza dello Stato non sia conseguibile nel contesto di una procedura di evidenza pubblica;
e) e, quando l'oggetto dell'affidamento rientri nel settore della difesa, che lo stesso sia destinato a fini specificatamente militari.
3. Amministrazioni interessate.
1. Le Amministrazioni dello Stato interessate dall'applicazione della presente direttiva, secondo le loro specifiche attribuzioni ovvero in relazione alle competenze delle Forze di Polizia e Corpi Armati da esse funzionalmente dipendenti, sono di seguito elencate:
Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM): Ufficio del Consigliere Militare (UCM), in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere Diplomatico (UCD) ed il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL);
Presidenza del Consiglio dei ministri: Dipartimento per le politiche europee (DPE);
Ministero degli affari esteri (MAE);
Ministero della difesa (MD);
Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);
Ministero dell'interno (MI);
Ministero dello sviluppo economico (MSE)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MPAAF);
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
2. Amministrazioni diverse da quelle elencate al comma 1 possono essere coinvolte nel caso in cui ritenessero sussistenti le condizioni per il ricorso all'art. 346 TFUE in relazione ad eventuali affidamenti di loro competenza.
3. Ciascuna delle Amministrazione interessate nomina un dirigente responsabile, unitamente ad un sostituto, per lo scambio di documenti ed informazioni con la PCM e per rappresentare l'amministrazione di appartenenza nelle riunioni interministeriali in materia, che l'Ufficio del Consigliere militare puo' convocare, d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee ovvero su proposta di una delle Amministrazione interessate, per l'esame dei singoli casi di ricorso all'art. 346 TFUE nonche' per il monitoraggio sull'applicazione della presente direttiva. I nominativi dei dirigenti responsabili e dei relativi sostituti sono comunicati all'Ufficio del Consigliere Militare della PCM, corredati dei rispettivi recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica.
4. Gli Organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ove necessario forniscono il contributo informativo di competenza secondo le modalita' ivi previste.
4. Procedure per il ricorso all'art. 346 TFUE
Il coordinamento delle attivita' interministeriali, nonche' laraccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni sono devoluti alla PCM, che li attua attraverso l'Ufficio del Consigliere Militare, il quale agisce in coordinamento con le altre strutture interessate della PCM, quali l'Ufficio del Consigliere Diplomatico (UCD), il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL), e il Dipartimento per le politiche europee (DPE) anche ai fini dell'informazione, sulla base delle procedure previste, dei competenti servizi della Commissione Europea.
4.1 Ricorso al paragrafo 1, lettera a), dell'art. 346 TFUE.
L'amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui al par 1, lettera a), dell'art. 346 TFUE, lo comunica tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi dell'art. 3, all'Ufficio del Consigliere militare che attiva il coordinamento interministeriale ai fini della relativa valutazione. In considerazione delle implicazioni politiche e giuridiche e delle ricadute connesse alla deroga, la relativa decisione e' rimessa ad un livello interministeriale, in cui l'Ufficio del Consigliere militare agisce in coordinamento con DPE, MAE, MD, MEF, MI, MSE e le altre Amministrazioni eventualmente coinvolte.
4.2 Ricorso al paragrafo 1, lettera b), dell'art. 346 TFUE.
1. In considerazione della valenza prevalentemente amministrativa e delle possibili implicazioni politiche connesse alle invocazioni del comma 1, lettera b), dell'articolo 346 TFUE, le procedure concernenti l'adozione di tali decisioni si distinguono in relazione alla diverse possibili fattispecie. In particolare:
a) Per l'affidamento di forniture, lavori o servizi di equipaggiamenti militari, l'amministrazione responsabile informa tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi dell'art. 3, l'Ufficio del Consigliere militare della propria intenzione di ricorrere all'art. 346, paragrafo 1, lettera b), anche ai fini della comunicazione alle altre strutture interessate della PCM.
b) Per i finanziamenti a programmi di Ricerca e Sviluppo di equipaggiamenti militari da parte del Ministero dello sviluppo economico o a programmi di razionalizzazione e ristrutturazione di imprese che operano nel settore della difesa, la responsabilita' decisionale e' del Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle leggi n. 808/85 e 237/93 e dei relativi Regolamenti di attuazione, gia' si coordina, a tal fine, con MD. Il Ministero dello sviluppo economico informa tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi dell'art. 3, l'Ufficio del Consigliere militare, della propria intenzione di ricorrere all'art. 346, paragrafo 1, lettera b),anche ai fini della comunicazione alle altre strutture interessate della PCM.
c) Per i finanziamenti diretti ad imprese operanti nel settore della difesa aventi come oggetto il mantenimento di capacita' nazionali nel settore degli equipaggiamenti militari la decisione e' rimessa ad un livello interministeriale in cui l'Ufficio del Consigliere militare agisce in coordinamento con DPE, MAE, MD, MEF, MI, MSE, e le altre Amministrazioni eventualmente coinvolte. L'amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui all'art. 346, paragrafo 1, lettera b) lo comunica tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi dell'art. 3,all'Ufficio del Consigliere militare che attiva il coordinamento interministeriale.
5. Riservatezza.
Le informazioni contenute nei documenti prodotti per le finalita' della presente Direttiva, qualora non rechino una classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono comunque trattate con modalita' che ne tutelino la riservatezza e ne consentano la conoscibilita' soltanto ai soggetti che hanno necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni o incarichi istituzionali.
La presente direttiva sara' inviata ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2014
Il Presidente
Letta

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 693

(G.U. n.87 del 14.4.2014)


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