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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria, 1 aprile 2014, n. 7
Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici
 
Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma statale delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della Sito esternodirettiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2
(Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Ai fini della presente legge, per agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, si intendono le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero l'attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.
2. Sono, altresì, agenzie di viaggio e turismo le Online Travel Agency (OLTA o OTA) ovvero le agenzie che esercitano la propria attività di agenzia esclusivamente on line. L'attività delle Online Travel Agency è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento delle agenzie di viaggio e turismo e del commercio elettronico.

Art. 3
(Attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la Sito esternolegge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970).
2. E' attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti al comma 4.
3. Nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l'organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.
4.
a) trasporto;
b) alloggio;
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.
5. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:
a) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;
b) accoglienza di clienti, con proprio personale qualificato, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto e nelle strutture turistico-ricettive;
c) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) informazione e propaganda di iniziative turistiche, culturali e/o concernenti eventi e spettacoli;
e) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto, con e senza conducente;
h) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito, cambio di valuta, servizio di money transfert, secondo le vigenti disposizione di legge;
i) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;
j) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi;
k) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni e di merchandising relativo alle attività svolte;
l) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;
m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
n) organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni non commerciali.
6. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti, posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio.
7. Le agenzie possono prestare la propria attività e prenotare e vendere biglietti e prodotti turistici, fuori sede, in occasione di spettacoli, mostre, borse, fiere o manifestazioni simili.

Art. 4
(Uffici di biglietteria)

1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 5
(Delega alle province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, é delegato alle province competenti per territorio.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le province possono stipulare protocolli d'intesa con gli organi di polizia locale allo scopo di subdelegare a questi ultimi funzioni ispettive e di controllo finalizzate alla repressione dell'abusivismo.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 7
(Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale opera l'agenzia, in quanto sussistano le condizioni di cui all'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli Sito esternoarticoli 11 e Sito esterno92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato TULPS.
3. Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato all'accertamento di quanto previsto dalla presente legge.
4. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione.
5. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea é subordinato al nullaosta dello Stato, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoart. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ).
7. L'apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che s'intendono adibire a sede secondaria. La comunicazione, in particolare, dovrà indicare:
a) la denominazione e la ragione sociale dell'agenzia di viaggi principale;
b) la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggi principale e la copia dell'appendice dell'assicurazione, di cui all'articolo 11, che attesti che l'assicurazione sia stata estesa all'attività della sede secondaria;
c) l'ubicazione dei locali;
d) le generalità del titolare dell'agenzia principale, persona fisica o giuridica; per le società si dovrà indicarne l'esatta denominazione, la ragione sociale e il legale rappresentante.
8. La mancanza dei requisiti di cui al comma 7 comporta la chiusura delle sedi secondarie sino alla regolarizzazione degli stessi.
9. La Provincia, entro trenta giorni dal rilascio di nuove autorizzazioni o dall'apertura di sedi secondarie, inserisce sul sistema Infotrav (Informazione in tempo reale sulle agenzie di viaggio) i dati relativi alle nuove autorizzazioni o all'apertura di sedi secondarie.
10. La chiusura definitiva dell'attività di sedi secondarie di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell'agenzia di viaggi principale, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta chiusura, alla Provincia territorialmente competente che, a sua volta, provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'aggiornamento del sistema Infotrav di cui al comma 9.

Art. 8
(Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali)

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, da inoltrarsi alla Provincia tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, deve contenere:
a) le complete generalità dell'imprenditore o del legale rappresentante in caso di società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) la denominazione prescelta;
d) l'ubicazione dei locali di esercizio;
e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli Sito esternoarticoli 11 e Sito esterno92 del TULPS ;
f) il nominativo del direttore tecnico secondo quanto previsto dall'articolo 13.
2. Le agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA) devono, altresì, allegare alla domanda di cui al comma 1, con l'esclusione dell'ubicazione dei locali di esercizio:
a) certificazione o attestato, rilasciato dal Registro (Registro.it), competente in materia di anagrafe dei domini Internet italiani, a favore del titolare dell'autorizzazione richiesta;
b) nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare;
c) ubicazione della residenza o della sede legale, che devono essere comunque in Italia o in un altro Stato membro della UE;
d) elenco delle attrezzature utilizzate per la gestione on line dei servizi.
3. La Provincia adotta l'atto finale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. Le agenzie aperte al pubblico devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, mentre le OLTA o OTA devono pubblicarla sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della propria attività.
5. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:
a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;
b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

Art. 9
(Variazioni delle condizioni)

1. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di presentare domanda alla Provincia per ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. La cessione o l'affitto, per atto tra vivi o a causa di morte, di impresa o di suo ramo esercente attività di agenzia di viaggio e turismo comportano il cambio di titolarità, a favore degli aventi causa, che devono ottenere una nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, per la quale sono da presentare unicamente i documenti relativi ai requisiti del nuovo titolare. L'autorizzazione può essere rilasciata purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di cambio, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.
3. Il cambio di titolarità a seguito di modificazione societaria, la sostituzione del legale rappresentante, la modificazione della denominazione dell'agenzia, della ragione sociale, il trasferimento dei locali di esercizio in ambito regionale, la sostituzione del direttore tecnico comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce alla stessa che viene comunicata alla Provincia competente secondo quanto disposto al comma 4.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, deve essere presentata immediata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla Provincia competente. La presentazione della domanda consente la prosecuzione dell'attività sino all'accoglimento o al rigetto della stessa da parte della Provincia che avviene entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi inutilmente sei mesi.

Art. 10
(Chiusura temporanea dell'agenzia)

1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.
2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

TITOLO III
TUTELA DELL'UTENTE

Art. 11
(Garanzia assicurativa)

1. L'agenzia deve stipulare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'Sito esternoarticolo 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo . La Provincia acquisisce l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Provincia copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione.
4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.

Art. 12
(Redazione dei programmi di viaggio)

1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla Sito esternodirettiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto compreso'', dal Sito esternoCodice del Turismo e dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ).
2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.
3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.
4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.
5. E' fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini sia tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.
6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV
RESPONSABILITA' TECNICA

Art. 13
(Responsabile e direttore tecnico)

1. L'agenzia é organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell'agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Sito esternodirettiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e dall'Sito esternoarticolo 20 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo .
3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione.
4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.
5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.
6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, quando chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

Art. 14
(Elenco regionale dei direttori tecnici)

1. La Regione tiene l'elenco dei direttori tecnici abilitati.
2. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:
a) coloro che, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, conseguano l'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 13;
b) coloro che risultino iscritti nell'elenco regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso della qualifica di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco devono presentare domanda alla Regione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento. La Regione assume il relativo atto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 15
(Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri)

1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate, abbiano necessità di utilizzare le figure professionali turistiche indicate nell'Sito esternoarticolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo , devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.
2. Le agenzie, nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente.

Art. 16
(Registro delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Presso la Regione é istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. Esso costituisce, ad ogni effetto della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, ad esercitare l'attività di cui all'articolo 3.
2. Per ogni agenzia registrata sono indicati: la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, gli estremi dell'autorizzazione.
3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure.
4.

TITOLO V
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 17
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio del viaggio, anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo . Rimane esclusa ogni attività d'intermediazione e di vendita al pubblico.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:
a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
b) la sede legale e le sedi operative che svolgono la propria attività nella Regione Liguria;
c) le generalità del legale rappresentante;
d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;
e) l'iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.
3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.
4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'Sito esternoAllegato 1 al Codice del Turismo e dal Sito esternod.lgs. 206/2005 .
5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:
a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;
b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;
c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.
6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi del comma 5, lettere b) o c), non può essere inviata una nuova dichiarazione, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.
7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.
8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 3, comma 2, devono servirsi di agenzie. Possono, peraltro, promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di tre mesi dall'inizio della vacanza, vacanze sociali, presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio della gita, purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.
10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative e deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.
11. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano bisogno di utilizzare figure professionali turistiche indicate nell'Sito esternoarticolo 6 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo , devono avvalersi di persone a tal fine abilitate.
12. Le associazioni senza scopo di lucro, di cui al presente articolo, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 11 se si avvalgono di proprio personale comunque dipendente.
13. Le scuole, gli istituti, gli enti di formazione e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3, comma 4, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e, quindi, avvalersi di agenzie sempreché la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici o formativi.
14. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentino carattere turistico.

TITOLO VI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 18
(Sanzioni amministrative. Decadenza)

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli Sito esternoarticoli 8 e Sito esterno9 della Sito esternol. 689/1981 , si applicano le norme del presente articolo.
2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge é soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
3.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.
5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 ad euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione é sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza.
6. Le infrazioni delle norme di cui all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
7. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 7, commi 7 e 10, 9 comma 1, 11 e 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
(Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, lo schema tipo di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo cui all'articolo 8.
2. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'articolo 16.
3. Le associazioni di cui all'articolo 17, comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano in regola con gli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, devono inviare la dichiarazione prevista dal l'articolo 17, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
(Rapporti finanziari. Delega)

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge é riconosciuto a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.

Art. 21
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);
b) la legge regionale 5 novembre 1999, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));
c) l'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 44 (Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici));
d) l'articolo 60 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della Sito esternodirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).


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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
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