IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il qualeé stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
é stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel territorio delle isole Eolie, nonché l'art. 17 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni e la nota del Commissario delegato n.
028/CD/2009 del 30 marzo 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il qualeé stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani
nel territorio della regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707
del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n.
3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3731 del 16 gennaio 2009, nonché le note del 17 febbraio e 4 marzo 2009 del Commissario delegato e del 2 marzo 2009 della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 maggio 2008, con cuié stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009,
lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità
nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 30 maggio 2008;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, nonché la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania del 17 marzo 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
é stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel territorio delle isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale sié proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza di protezione civile
n. 3700 del 5 settembre 2008, nonché la nota del 30 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali e del 26 marzo 2009
della regione Campania e del 14 aprile 2009 del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2008, con il qualeé stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734 del 16 gennaio 2009;
Vista la nota del presidente della regione Siciliana del 17 marzo
2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
qualeé stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di
emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché la nota del 22 aprile 2009 del Commissario
delegato per tale emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino
al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della
mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse
- Gorizia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702
del 5 settembre 2009, nonché la nota del presidente della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
febbraio 2009 con il qualeé stato prorogato, fino al 31 luglio
2009, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta
e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la
nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
del 21 aprile 2009, recante la proposta di nomina di un soggetto
attuatore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza
socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria,
fino al 31 dicembre 2009, e la successiva ordinanza di protezione
civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in
relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona
- Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il
funzionamento del Consorzio unico di Napoli e Caserta, nel periodo
dal 1° marzo al 31 dicembre 2009, per l'erogazione del trattamento
economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro
comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri
riflessi, nonché per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici
necessari per la raccolta dei rifiuti, la struttura di Missione
amministrativo-finanziaria e di cui all'art. 3, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3756 del 2009,é autorizzata trasferire, a
favore del predetto Consorzio, la somma mensile di euro 2.500.000,00.
2. Le somme trasferite di cui al comma 1 saranno proporzionalmente ridotte in relazione alla concreta attuazione degli eventuali processi di mobilità e degli altri specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico.
3. In relazione agli specifici obiettivi definiti nel protocollo
d'intesa del 2 aprile 2009, rep. 12, sottoscritto dal Sottosegretario
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e dal sindaco del comune di Terzigno (Napoli), e tenuto conto delle peculiarità del contesto territoriale medesimo, anche sotto il profilo della valorizzazione e dei riconoscimenti in ambito comunitario, l'amministrazione comunale di Terzignoé esonerata dai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di
competenza presso il sito di discarica ivi ubicato.
4. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 15
aprile 2009, dopo il comma 2é aggiunto il seguente comma: «2-bis. La Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa».
Art. 2.
1. La commissione di studio per l'elaborazione dei principi e
criteri fondamentali di uno o piu' decreti legislativi di riordino,
coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative statali in
materia di protezione civile, di cui all'art. 6 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3742 del 18 febbraio 2009,é integrata con il
dott. Francesco Paolo Tronca, capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno.
Art. 3.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa
in sicurezza, bonifica ambientale, rimozione e smaltimento dei
relitti e delle imbarcazioni nell'ambito della situazione di crisi
ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa, il
commissario delegato per l'emergenza di cui all'art. 8 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, n.
3382,é autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la somma di euro 61.300,00 per il
successivo trasferimento al sindaco di Lampedusa, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661.
Art. 4.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle
attività previste dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5
febbraio 2009, n. 3738 e successive integrazioni e modificazioni, il
commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanzaé
autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di
personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Tale personaleé autorizzato ad effettuare lavoro straordinario
così come previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti
dalla vigente legislazione.
3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal
commissario delegato,é riconosciuto il trattamento di missione
spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza.
4. L'utilizzazione di personale pubblicoé disposta in deroga alle
procedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in
deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.
5. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che
devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il
commissario delegato può avvalersi di non oltre tre esperti nelle
materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali é
corrisposta un indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, così come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi
gravano sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.
7. All'art. 1, commi 24 e 25, dell'ordinanza di protezione civile
n. 3749 del 2009 la parola: «3452»é sostituita dalla seguente
«3691».
8. Il comma 27 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3749 del 2009é sostituito dal seguente «é abrogato l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre 2004, n. 3375».
9. L'art. 17, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738,é abrogato.
Art. 5.
1. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 provvede, in regime
ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30
giugno 2009, di tutti gli interventi e di tutte le iniziative di
natura amministrativa e contabile già avviati nel settore della
depurazione delle acque, necessari per il definitivo superamento del
pertinente contesto di criticità.
2. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle
iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie
della gestione commissariale in essere alla data di pubblicazione
dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 in materia di
bonifiche e depurazione delle acque, ed al compimento delle eventuali azioni di recupero dei crediti maturati. Il commissario delegato provvede altresì alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla
definizione delle stesse in via transattiva, sentito il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai
sensi dei commi 1 e 2, provvede alla chiusura della contabilità
speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e
della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il commissario
delegato si avvale del personale e della struttura previsti all'art.
2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009.
5. All'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza di protezione
civile n. 3731/2009, dopo le parole «progettazione, approvazione ed
affidamento»é aggiunto il seguente periodo «anche mediante ricorso al project financing».
6. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3731/2009,é aggiunta la seguente lettera «f) realizzazione di
interventi di compensazione ambientale nel territorio dei comuni sedi di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani».
7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3731/2009, dopo le parole «nonché dei relativi beni aziendali
necessari all'esercizio degli impiantiȎ aggiunto il seguente
periodo «nonché a negoziare, nelle forme consentite
dall'ordinamento, l'uso di discariche private autorizzate con
soggetti legittimati a contrattare con la pubblica amministrazione».
8. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3731/2009, dopo le parole «nonché dei relativi beni aziendali
necessari all'esercizio degli impianti»,é aggiunto il seguente
periodo «e di eventuali fonti di finanziamento provenienti dai
privati».
9. Per le attività di cooperazione necessarie all'attuazione delle
iniziative previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
può avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale,
comunque in servizio presso il medesimo Dicastero e di personale in servizio presso istituti e società che realizzano attività
strumentali alle esigenze e finalità del suddetto Dicastero, nonché
di un esperto nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative.
Al predetto personale il commissario delegato riconosce il
trattamento di missione, nonché il lavoro straordinario svolto fino
ad un massimo di settanta ore mensili. All'espertoé riconosciuta
un'indennità mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cuié adibito.
10. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'ordinanza di
protezione civile n. 3731/2009, il commissario delegato provvede
anche mediante l'utilizzo delle risorse pari ad euro 17 milioni già
trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sulla contabilità speciale istituita ai sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997, e successive
modifiche ed integrazioni, ed intestata al Commissario delegato.
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle
iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza di
cui al decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21
maggio 2008, i prefetti di Roma, Milano e Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1 delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono autorizzati ad avvalersi rispettivamente di un consulente, scelto tra gli avvocati dello Stato o tra i magistrati amministrativi, cui riconoscere un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.
Art. 7.
1. Per consentire la conclusione del programma di recupero e di
valorizzazione del teatro San Carlo di Napoli e di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre
2008é stanziata la somma di euro 35.000.000,00 a carico del Fondo aree sottoutilizzate a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla regione Campania e non ancora programmate 2000 - 2006.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economicoé autorizzato a trasferire le
risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità intestata al
commissario delegato.
Art. 8.
1. Nell'ottica di garantire il necessario supporto giuridico e legale nelle iniziative ancora da espletarsi per il definitivo ritorno nell'ordinario, il prof. Massimo Menegozzo, commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque in Campania ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni,é autorizzato ad avvalersi dell'opera di un consulente scelto tra gli avvocati dello Stato, cui riconoscere un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.
Art. 9.
1. Il presidente della regione siciliana, commissario delegato ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3734/2009,é autorizzato ad applicare le disposizioni di
cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli
eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio e di febbraio 2009
laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e
quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
Art. 10.
1. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004,é soppresso.
Art. 11.
1. Al fine di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui
previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 gennaio 2004, n. 3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e del 27 giugno 2005, n. 3444, nel caso di ricorso ad Istituti finanziari
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, si applicano i tassi di
interesse fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel
comunicato 9 aprile 2009, ovvero nei successivi comunicati.
2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332 e il comma 3
dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile 13 febbraio 2004, n.
3338, sono soppressi.
3. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444,é soppresso.
Art. 12.
1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato
d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande navigazione, ed in particolare per quanto concerne le
attività inerenti all'attuazione dell'accordo di programma, per la
conclusione dell'iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione
e di interramento delle linee elettriche aeree, la commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esprime il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
della documentazione integrativa; tale termine comprende anche
l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico.
2. Entro lo stesso termine devono essere resi i pareri di cui
all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Entro i successivi quindici giorni il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, formalizza il provvedimento di
compatibilità ambientale.
4. Il termine previsto dall'art. 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, cosi come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239,é ridotto a trenta giorni.
Art. 13.
1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009é così sostituito:
«1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giuliaé
nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel
settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella
tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse
- Gorizia. In particolare, il commissario delegato provvede:
a) alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale
A4 Quarto D'Altino - Villesse, ed all'adeguamento a sezione
autostradale del raccordo Villesse - Gorizia;
b) alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto
autostradale A4 Quarto D'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse -
Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella
convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di
emergenza in rassegna;
c) alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi
dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della
programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi,
comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente
ordinanza».
2. All'art. 1, comma 4, ed all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3702/2009,é aggiunto il seguente periodo «Tale compenso tiene conto, in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilità, delle coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
3. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3702/2009, le parole «per l'espletamento dei compiti di cui alla
presente ordinanza»é così sostituito «per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)».
4. All'art. 2, comma 4 dell'ordinanza di protezione civile n.
3702/2009, dopo le parole «Ai componenti del comitato» é aggiunto il seguente periodo «nonché ai due componenti integrativi di cui all'art. 3, comma 3».
5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009é
aggiunto il seguente comma «1-bis. Il commissario delegato, per gli
interventi di cui al comma 1, lettera c), si avvale del supporto
tecnico, operativo e logistico di amministrazioni statali od enti
pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o
di società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o
delle regioni, individuate con successivo provvedimento del
commissario delegato».
6. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009,é
aggiunto il seguente comma «7. Per i progetti di interventi e di
opere per cuié prevista dalla normativa vigente la procedura di
valutazione di impatto ambientale statale o regionale e/o la
procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero per progetti
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla
attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato
dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di
motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed
opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisioneé rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui
termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del
parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od
opere di competenza regionale, la decisioneé rimessa alla giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione
Veneto, che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla
richiesta del commissario delegato».
7. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 sono
aggiunte le seguenti lettere:
«s) delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39;
t) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 16, commi 1, lettera b), e 3, ed
art. 18, commi 1 e 3;
u) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, articoli 26, commi 2 e 3, e 28 commi 1 e 3;
v) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24;
w) legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n.
24;
y) decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 84, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286».
8. L'art. 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009,é sostituita dal seguente articolo:
«1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza
relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,
si provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei
limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato
alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete
S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schemaé
stato approvato con legge 6 giugno 2008, n. 101. Fermo restando il
limite complessivo del piano economico finanziario la concessionaria
Autovie Venete S.p.A.é autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico finanziario.
2. Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo
ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli
interventi di cui all'art. 1, derivino delle eccedenze di spesa,
rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico
finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla
concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7
novembre 2007, la concessionaria, entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte del commissario delegato, recepirà tali
importi all'interno di un nuovo piano economico finanziario
determinandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe
n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmetterà all'ANAS S.p.A. L'ANAS
S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgerà l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della
convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano
economico finanziario, e procederà al tempestivo inoltro al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto
interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito
atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque
giorni.
3. Le modalità e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della
concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui
al precedente comma 3, potranno divergere rispetto alle previsioni
contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione del 7
novembre 2007 sottoscritta con l'ANAS S.p.A.
4. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica
relativa allo stato di avanzamento lavori, relativamente agli
interventi di cui all'art. 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di competenza dell'Anas in materia tariffaria.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza,
relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,
si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro
programmazione. Il commissario delegato stabilirà con successivo
provvedimento le modalità di gestione della spesa».
Art. 14.
1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono
abrogate. Su proposta del commissario delegato, il capo del
Dipartimento della protezione civile definisce gli importi da
riconoscere, su base mensile, per le attività effettivamente svolte
e debitamente documentate, assumendo quale criterio di riferimento il limite annuale dei compensi in precedenza attribuiti..
2. I compensi attribuiti ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, e ai soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima ordinanza sono ridotti per l'anno 2009 rispettivamente del 10 e del 20%.
Art. 15.
1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 il
commissario delegatoé autorizzato ad avvalersi della dott.ssa Marta Di Gennaro, vice - capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area tecnico
amministrativa e gestione delle risorse aeree, in qualità di
soggetto attuatore, a cui spetta il compenso previsto all'art. 1,
comma 9, della sopra citata ordinanza, in deroga all'art. 24 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni con oneri posti a carico del fondo della protezione
civile.
Art. 16.
1. Il dott. Francesco Tirelli, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna,é nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi