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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009 n. 3760
Attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009
 

L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile
2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia
l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art.
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede
che il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti;
Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano
degli interventi, al fine di attuare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza
non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:


Art. 1.
1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario delegato indice, ove necessario, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere
di cui all'art. 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il
Commissario delegato convoca, una volta definito il piano degli
interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da
realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre
giorni, per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle
intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza
di servizié effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o
informatico idoneo.
3. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di
Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non
dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di
inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso.
4. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a
maggioranza dei presenti.
5. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti
preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte,
indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.
6. Per i progetti di interventi e di opere per cuié prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 15 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro sette giorni dalla convocazione.
7. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato
dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale e paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, la decisioneé rimessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione
Abruzzo che si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla
richiesta, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il
dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di
competenza regionale e degli enti locali, la decisione é rimessa
alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre quindici
giorni dalla richiesta del Commissario.
8. Il Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui
alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 2.
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, stipulata per l'attuazione dell'art. 2 del
decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 il Commissario delegato può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei
contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici.
2. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorità
di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta
da proprio personale fino a dieci unità, senza alcun onere a carico
del bilancio dello Stato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi



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