IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Considerato che né gli impianti attualmente autorizzati in
provincia dell'Aquila, né quelli esistenti nelle altre province
d'Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli
quantità di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli
e demolizioni nonché da ristrutturazioni degli immobili pubblici e
privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
Considerata pertanto la necessità di dover potenziare la capacità
ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in
provincia dell'Aquila, ma anche nelle altre province d'Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Vista la nota del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione Abruzzo;
Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Per il necessario supporto alle attività da porre in essere per
fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell'Aquila puo' avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione, nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 2.
1. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole:
«del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n.
3784 del 25 giugno 2009».
2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e
di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli
insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato
é autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono
ubicati i predetti insediamenti, all'uopo trasferendo le necessarie
risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede
con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla
realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi
usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del
Genio civile é sostituito da una comunicazione dell'avvenuta
approvazione del progetto.
Art. 3.
1. In deroga all'art. 51, comma 1, della legge della regione
Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei
rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate
per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti
esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2,
della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi.
2. In deroga alle tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli
impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali é presentata
comunicazione di inizio attività, puo' essere intrapreso
contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.
3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di
verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 4.
1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative all'anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono utilizzate dal predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze rappresentate nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 6947 del 4 agosto 2009 citata in premessa.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, le risorse disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
finalizzate agli arredi scolastici sono assegnate alla Direzione
scolastica regionale per l'Abruzzo per l'acquisto degli arredi nelle
istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal fine,
con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente
Direzione scolastica regionale.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
é autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di
liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare
il tempestivo ripristino dell'attività didattica ed universitaria
nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la
provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a
decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente, e per la parte di competenza, ad apposite contabilità speciali aperte,
rispettivamente, presso il Dipartimento per l'istruzione e il
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca. Il Ministero é autorizzato ad aprire
uno o piu' conti correnti bancari o postali ove far affluire i
contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, commi
615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero é
autorizzato ad impiegare dette risorse, d'intesa con il Presidente
della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza,
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
Art. 5.
1. Per agevolare la piu' sollecita sistemazione alloggiativa delle
persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle
abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o
comodato stipulati in applicazione dell'art. 11 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3769 del 15 maggio 2009, nonché dell'art. 2, commi 1 e 10 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e
diritto. Per i contratti di cui al presente comma, già stipulati
alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la
registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 é sospeso fino al 30 novembre 2009.
2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea
soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile
derivante al proprietario é ridotto del 30%. Il locatore, per godere
di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
Art. 6.
1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, le parole: «- contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel
settore turismo-accordo del 27 luglio 2007» sono soppresse.
2. Al fine di consentire che la popolazione sfollata a causa del
sisma del 6 aprile 2009 e temporaneamente alloggiata presso le
strutture alberghiere possa continuare a godere di adeguata
assistenza, i datori di lavoro operanti nelle stesse strutture
nonché i datori di lavoro operanti nella conseguente fornitura di
opere e servizi sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro
stagionali in essere in deroga all'art. 5, comma 4-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed
integrazioni, fino al permanere del contesto emergenziale di
riferimento, con oneri a proprio carico.
Art. 7.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 sono aggiunte infine le
seguenti parole: «, fino a copertura del costo degli interventi sulle
strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le
rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio».
Art. 8.
1. Gli orfani, di cui uno o entrambi i genitori siano deceduti nel
sisma del 6 aprile 2009, hanno diritto alla concessione del
contributo o indennizzo spettanti al «de cuius» sulla base della
normativa vigente.
Art. 9.
1. I sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai
nuclei familiari aventi diritto, i Moduli Abitativi Provvisori (MAP),
realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2009, n. 3790,
secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con
proprio provvedimento.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la decadenza del
contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.
Art. 10.
1. Al fine di assicurare livelli omogenei di gestione e manutenzione delle strutture temporanee realizzate nel territorio della Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione civile é autorizzato a fare ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.
Art. 11.
1. Al fine di consentire la ripresa delle attività amministrative,
produttive, economiche e sociali della popolazione colpita dal sisma
del 6 aprile 2009 ed in vista della riapertura delle scuole primarie
e secondarie e dell'Università dell'Aquila, il Presidente della
regione Abruzzo provvede, nell'ambito della riorganizzazione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 10
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del
6 maggio 2009, ad assicurare i servizi di mobilità studentesca della
popolazione residente nei comuni, in attuazione dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del
9 aprile 2009, e degli studenti universitari iscritti all'Università
degli studi dell'Aquila.
2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati sulla
base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009,
e con le deroghe ivi previste.
3. In casi di necessità ed urgenza inerenti alla gestione della
mobilità studentesca, la regione Abruzzo, ove ritenuto necessario,
per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità, puo'
avvalersi della altre aziende concessionarie dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locali
4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2009
Il Presidente: Berlusconi