IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 20 09, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Vista la nota n. 14519/121 del 7 agosto 2009 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 é
soppressa.
2. All'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole:
«delle spese» sono inserite le seguenti: «comprensive dell'IVA».
3. All'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le parole: «,al netto» sono
sostituite dalle seguenti parole: «comunque comprensive».
Art. 2.
1. Allo scopo di accelerare l'avvio delle operazioni di riparazione
o ricostruzione delle unità immobiliari ubicate nei territori dei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
l'amministratore di condominio puo' richiedere il contributo dovuto
ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 o ai sensi dell'art.
1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3790 del 9 luglio 2009, richiedendo il finanziamento agevolato
rispettivamente con le modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del
6 giugno 2009, o di cui all'art. 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
Art. 3.
1. In relazione alla urgente sistemazione temporanea delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 il Dipartimento della
protezione civile, per l'acquisizione dei beni e servizi necessari,
é autorizzato a fare ricorso alle procedure di gara già espletate,
anche oltre il limite di cui all'art. 11, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e, se necessario, a fare ricorso ad operatori
economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicità della spesa.
2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 giugno 2009, n. 3784 il periodo «Ai relativi
oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39» é sostituito dal seguente
«Ai relativi oneri, cui deve provvedersi a valere sulle risorse di
cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, si
fa fronte, nell'immediato ed in via di anticipazione, a valere sulle
risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge».
Art. 4.
1. Ai Vice-Commissari delegati di cui all'art. 2, comma 12, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alle funzioni
espletate ed alle competenze attribuite, nell'ambito dei compiti
conferiti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e n. 3763 del 6 maggio 2009, é riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Commissario delegato.
2. Al Vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3761 del 1° maggio 2009
é riconosciuto il rimborso degli oneri di missione sostenuti dal
luogo di residenza alla regione Abruzzo, nei limiti previsti per i
dirigenti generali dello Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 5.
1. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e
successive modificazioni, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 dopo le parole:
«Forze di polizia» sono aggiunte le parole: «ed al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco».
Art. 6.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 48 e successive
modifiche ed integrazioni;
- contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore turismo- accordo del 27 luglio 2007.
Art. 7.
1. All'art. 7, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, il primo periodo é
sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il tempestivo
svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del
contributo, il comune dell'Aquila é autorizzato ad avvalersi di
personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite di trenta unità, in deroga agli articoli 7 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 con durata fino 31 dicembre 2010, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.
Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
Art. 8.
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti
finalizzati alla risoluzione di criticità connesse con la viabilità
della città di L'Aquila ed in vista della riapertura delle scuole
primarie e secondarie, dell'Università nonché del pieno ripristino
delle attività amministrative e produttive, altresì per garantire
le necessarie connessioni alla viabilità esterna delle aree relative
alla realizzazione del progetto C.A.S.E. di cui all'art. 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2009 convoca, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3760 del 30 aprile 2009,
un'apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitate a
partecipare le amministrazioni pubbliche competenti e l'ANAS, per
l'approvazione di un programma urgente di interventi da realizzare
sulla base della progettazione preliminare predisposta dal
Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi del Consorzio C.A.S.E.
2. All'attuazione del predetto programma provvede l'ANAS, in
qualità di soggetto attuatore avvalendosi delle deroghe previste ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel
limite complessivo di spesa di 10.000.000 di euro, si provvede, in
deroga alla normativa vigente per le connessioni viarie con la
viabilità provinciale, a valere sulle risorse dell'art. 4, comma 3,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9.
1. A far data dal 6 settembre 2009 per il proprietario cui sia stata comunicata la dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009 decade il diritto all'ospitalità gratuita presso le aree di accoglienza.
2. Il Commissario straordinario avvia inoltre un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee
sistemazioni alloggiative presso strutture permanenti individuate
nell'ambito della provincia dell'Aquila ed ogni iniziativa finalizzata a garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti.
Art. 10.
1. Il Commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, in deroga alla legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32, puo' autorizzare, l'esercizio di
attività di Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e di Residenza
assistenziale (RA) per persone disabili ed anziane, presso residenze
collettive in possesso dei requisiti minimi strutturali, così come
verificati dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per
territorio. I requisiti minimi strutturali relativi al numero dei
soggetti ospitabili puo' essere derogato sentito il Dipartimento di
prevenzione di cui al presente comma.
2. Il Commissario delegato, altresì, al fine di garantire la necessaria assistenza presso le residenze collettive di cui al comma
1 si avvale dell'organizzazione di assistenza domiciliare delle
AASSLL competenti per territorio dei comuni e delle comunità montane titolari della funzione.
3. All'attuazione del presente articolo, sentito comunque il
Commissario delegato per l'attuazione del piano di rientro dai
disavanzi sanitari regionali, si provvede con le risorse disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 l'inciso: «entro novanta
giorni» é sostituito dal seguente: «entro centosessanta giorni».
2. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo la parola: «autorizza»,
sono aggiunte le seguenti: «anche dettando prescrizioni».
3. All'art. 2, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «Genio Civile»
sono aggiunte le seguenti: «che per la relativa istruttoria puo'
avvalersi del Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria
(RELUIS), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
4. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 sono soppresse le seguenti
parole: «alla data di entrata in vigore della presente ordinanza».
5. Il comma 1 dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3803 del 15 luglio 2009 é sostituito dal
seguente: «1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la
realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di
riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale
edilizia residenziale pubblica regionale (ATER) nonché dell'Edilizia
residenziale pubblica comunale, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, puo' avvalersi in qualità di soggetto attuatore, delle medesime aziende che puo' provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 9 di aprile, e successive modifiche e integrazioni, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati».
Art. 12.
1. Il comma 7 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 é sostituito dal
seguente: «7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza
l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino
dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nei comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di unità immobiliari
concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate dal
sisma con esito di tipo A, B o C, che stipulano contratti di
locazione alle medesime condizioni di quelli vigenti alla predetta
data per una durata non inferiore a due anni, é riconosciuto il
contributo per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e)
del sopraccitato decreto-legge, nel limite complessivo di 80.000,00
euro, ivi inclusi i contributi eventualmente già spettanti ai sensi
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e
n. 3779 del 6 giugno 2009. L'efficacia dei contratti rimane
sospensivamente condizionata al ripristino dell'agibilità dell'alloggio ad uso abitativo concesso in locazione ai sensi del presente comma.
Art. 13.
1. In considerazione dello straordinario impatto provocato dal
sisma del 6 aprile 2009 sulle condizioni di vita economiche e sociali
nei territori colpiti ed al fine di soccorrere le fasce deboli della
popolazione, su domanda di queste é concessa ai cittadini italiani
residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, che versano in condizioni di maggior
disagio economico, individuati in base a criteri stabiliti con
decreto del commissario delegato, una carta acquisti utilizzabile per
la spesa alimentare e sanitaria ed il pagamento delle bollette della
luce e del gas, del valore di 160 euro al mese, fino al 31 dicembre
2009, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1 del decreto- legge 28
aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2009
Il Presidente: Berlusconi