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Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 n. 3775
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (G.U. n. 133 del 11 giugno 2009)
 

L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2009, n. 3746, che prevede la costituzione di società per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà delle province per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;
Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sezione prima, n. 1642/2009;
Considerato che, conseguentemente a quanto disposto dalla suddetta ordinanza del Tar Lazio, con verbale in data 11 maggio,é stata acquisita l'intesa con la regione Campania, sentiti i presidenti
delle province, sulle modifiche da apportarsi al richiamato art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009;
Ritenuto, tuttavia, di dover procrastinare, al momento, ogni
decisione in merito alla possibilità di non attribuire alla Società
provinciale che viene costituita ai sensi della presente ordinanza,
il realizzando termovalorizzatore di Salerno, al fine di valutare in
modo approfondito l'aspetto della sostenibilità economica della
stessa Società, anche acquisendo le valutazioni della Provincia
competente su detto profilo;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009,é così sostituito:
«1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di
superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare
attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della
legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via
prioritaria ed in prima attuazione della citata legge regionale,
società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei
principi contenuti nella norma dell'art. 23-bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la gestione dei siti di stoccaggio dei
rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della
provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il
recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
2. Alle province, nell'ambito delle competenze attribuite dalla
legge ordinaria e dalle leggi regionali,é attribuita l'attività di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero
ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio
provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di
raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento,
smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da
imprese e società private.
3. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da
realizzare nella città di Napoli restano esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.
4. Alle società provinciali di cui al comma 1,é affidata la
gestione delle discariche e dell'impiantistica, in proprietà della
provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo
stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il
recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio
provinciale; le predette società subentrano nei rapporti attivi e
passivi degli attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi
quelli con il personale impiegato nelle attività predette. Ai fini
della gestione degli impianti esistenti e di quelli da realizzare, i
lavoratori, assunti ai sensi del decreto legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono
prioritariamente trasferiti alle società provinciali. Nelle more
della costituzione delle società provinciali, la gestione delle
discariche e dell'impiantistica di cui al presente comma può essere
assicurata mediante proroga delle obbligazioni assunte con gli atti
negoziali già stipulati, ovvero mediante affidamenti temporanei, con
efficacia temporale limitata alla data del 31 dicembre 2009.
5. Per la costituzione delle società provinciali di cui al comma
1, considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'avvio
delle attività ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato
emergenziale, il presidente della regione Campania, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 38, 42, 48 e 50 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nomina, entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sentiti i
presidenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e
Salerno, per ciascuna provincia, un soggetto attuatore per la
costituzione delle dette società provinciali.
6. I soggetti attuatori di cui al comma 5, procedono, entro
sessanta giorni dal provvedimento di nomina: alla individuazione
della consistenza dello stato patrimoniale della società,
all'adozione del piano industriale della società, anche avvalendosi
di esperti di comprovata professionalità, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alla predisposizione dello statuto della
società. A tal fine, la regione Campania, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, può nominare un gruppo di massimo cinque esperti anche per assicurare il necessario supporto tecnico-economico ai soggetti attuatori. Nei successivi trenta giorni, i soggetti attuatori di cui al comma 5 avviano le procedure di gara ad evidenza pubblica per la individuazione dell'eventuale socio privato di minoranza, che dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2009, avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società.
7. Le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
possono, in ogni caso, procedere alla costituzione delle società ai
sensi dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, per la gestione integrale del ciclo dei rifiuti».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi


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