NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, n. 3758
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Attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009 n. 3757 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 6, comma 1, lettera l), del sopra citato decreto-legge che prevede la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; Visto l'art. 13, lettera q) del decreto legislativo n. 419 del 1999, di «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e dell'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002 recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), che prevede il termine perentorio di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente, di dodici mesi, termine entro cui devono essere nominati nei modi previsti dal regolamento stesso i nuovi organi dell'Istituto; Considerato che in attuazione delle suddette previsioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2008, sono stati nominati il commissario ed il sub commissario straordinario dell'ISPESL, e neé stato previsto il mantenimento in carica fino all'insediamento dei citati organi e comunque per un periodo di sei mesi dalla data del provvedimento, con scadenza al 28 ottobre 2008 e cheé stato adottato in data 27 ottobre 2008 un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne ha prorogato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, di soli altri sei mesi le funzioni, con scadenza al 28 aprile 2009; Considerato che il ruolo di controllo e garanzia assolto dall'ISPESL nel settore della sicurezza del lavoro non può avere soluzione di continuità in coincidenza dell'immediato avvio dei cantieri previsti dall'art. 1 del decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009 e riveste una funzione fondamentale per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo; Considerato in particolare, che la citata proroga, si rende particolarmente necessaria e trova adeguata motivazione in considerazione della notevole connessione tra alcuni ed urgenti interventi per i gravissimi eventi calamitosi e molte importanti attività che anche l'ISPESL svolge, proprio sulle conseguenze e relative problematiche di prevenzione e sicurezza quali il primo intervento la salvaguardia degli addetti, la sicurezza degli edifici e dei cantieri il trattamento dei materiali tossici e nocivi; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine di scadenza del commissariamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) previsto ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 29 ttobre 1999, n. 419 e dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, stabilito dal decro del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2008, e successive modificazioni,é prorogato fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2009 Il Presidente: Berlusconi
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